Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20186 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISISTRATO 11,

presso lo studio dell’avvocato ROMOLI GIANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LATERZA PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1829/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/07/2009 R.G.N. 1719/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato ROMOLI GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso, assorbimento degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale ispettivo del 19 dicembre 1995 la sede INPS di Foggia contestava alla Casa Sollievo della Sofferenza – esercente una azienda ospedaliera in (OMISSIS) – violazioni contributive per L. 1.840.417.000, oltre a L. 232.378.000 a titolo di somme aggiuntive.

Avverso tale accertamento, previo ricorso amministrativo rimasto senza esito, la Casa Sollievo agiva in giudizio, perchè venisse accertata la inesistenza degli affermati obblighi contributivi.

Con sentenza n. 1282 del 10 marzo n. 29 aprile 2004, il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, pronunciando in contraddittorio tra la ricorrente e l’INPS nonchè l’INAIL convenuti, resistenti: 1) dichiarava l’estinzione del giudizio relativamente alla domanda formulata dalla Casa Sollievo della Sofferenza nei confronti dell’INPS per l’accertamento dell’obbligo contributivo con le aliquote del settore terziario, ex commercio; 2) dichiarava che la Casa Sollievo della Sofferenza era tenuta a pagare all’INPS i contributi soltanto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti sul 20% dei premi versati a titolo di polizze assicurative a decorrere dal 31/12/1990; 3) dichiarava maturata la prescrizione di tali contributi relativamente ai periodi precedenti, con salvezza di quanto già pagato nelle more a titolo di contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti; 4) dichiarava che la Casa Sollievo della Sofferenza era tenuta a pagare all’INPS soltanto il contributo di solidarietà del 15% sulle somme versate al fondo integrativo aziendale dal 1/1/1988 al 30/6/1991; 5) dichiarava che la parte attrice doveva corrispondere all’INPS le somme aggiuntive sui contributi omessi nella misura di cui alla L. n. 166 del 1991; 6) dichiarava il diritto della Casa Sollievo della Sofferenza al rimborso o al conguaglio delle differenze pagate in più; 7) dichiarava prescritta ogni pretesa contributiva dell’INAIL anteriore alla data del 12/4/1996; 8) dichiarava che per il periodo successivo la Casa Sollievo della Sofferenza doveva all’INAIL soltanto i contributi sul 20% dei premi versati per polizze assicurative, oltre alle somme aggiuntive pari agli interessi legali, con diritto al conguaglio delle differenze pagate in più; 9) poneva le spese processuali a carico degli enti convenuti nella misura del 50% ciascuno.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 26/4/2005, proponeva appello l’INPS, chiedendo, che, in riforma della pronuncia gravata, la domanda fosse rigettata nei suoi confronti.

Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la Casa Sollievo della Sofferenza resisteva, concludendo per il rigetto dell’appello.

L’INAIL si costituiva, proponendo appello incidentale con cui chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della Casa Sollievo della Sofferenza a pagare tutti i contributi antinfortunistici, la cui evasione era stata accertata in sede ispettiva.

Con sentenza del 4 maggio-19 ottobre 2009, l’adita Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava che la Casa Sollievo della Sofferenza era tenuta al pagamento del contributo di solidarietà pari al 15%, ai sensi dalla L. n. 662 del 1996, art. 194 con le modalità ivi specificate, in relazione a entrambe le violazioni accertate con il verbale ispettivo del 19 dicembre 1995, sia su tutti i premi delle polizze cumulative contro gli infortuni stipulate dalla Casa Sollievo della Sofferenza con la RAS, per il periodo dal 10 novembre 1985 al 31 dicembre 1990, sia su tutte le somme versate dalla Casa Sollievo della Sofferenza al fondo integrativo di previdenza dei medici previsto dall’art. 42 CCNL ARIS ANMIRS, per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 30 giugno 1991;

confermava le statuizioni rese dal Tribunale di Foggia in ordine all’inquadramento della Casa Sollievo della Sofferenza, alle somme aggiuntive, all’eventuale restituzione delle somme versate in più e alle spese processuali; dichiarava inammissibile l’appello incidentale dell’INAIL perchè proposto fuori termine; compensava interamente le spese di gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Casa Sollievo della Sofferenza con tre motivi.

L’INPS nei cui confronti soltanto è stato notificato il ricorso non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato, per una più agevole esposizione delle ragioni poste a fondamento del ricorso, che – come esposto in narrativa – la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione dell’INPS, nei termini sopra descritti, sulla base della L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 194, in relazione ad entrambe le dedotte omissioni contributive e, cioè, a) sia su tutti i premi delle polizze cumulative contro gli infortuni stipulate dalla Casa Sollievo della Sofferenza con la RAS, per il periodo dal 10 novembre 1985 al 31 dicembre 1990, b) sia su tutte le somme versate dalla Casa Sollievo della Sofferenza al fondo integrativo di previdenza dei medici previsto dall’art. 42 CCNL ARIS ANMIRS, per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 30 giugno 1991. Pertanto, pur essendo tale normativa, successiva a quella posta a base del verbale ispettivo del 19/12/1995, ove si contestava l’omesso versamento dei contributi ordinari, il Giudice a quo la ha ritenuta egualmente applicabile perchè il giudizio era stato promosso su iniziativa della Casa Sollievo della Sofferenza con un azione di accertamento negativo.

Va, tuttavia, precisato che, così decidendo, la Corte territoriale ha finito col confermare la pronuncia del Tribunale in ordine al punto b), tant’è che, pur accogliendo formalmente nel dispositivo della sentenza il relativo motivo di gravame dell’INPS, ha tenuto a puntualizzare nella motivazione che “-giusta la deduzione della Casa Sollievo della Sofferenza – la doglianza (dell’INPS) è inidonea a sovvertire la statuizione emessa al riguardo dal Tribunale di Foggia”. Orbene, con il primo motivo la ricorrente sostiene di non dovere versare alcunchè in relazione ad entrambe le denunciate violazioni, poichè nel verbale di accertamento dell’INPS l’Istituto pretendeva: a) i contributi ordinari sull’imponibile rappresentato dai premi assicurativi relativi alle polizze cumulative infortuni, dal 1 novembre 1985 al 31 dicembre 1990 e b) i contributi ordinari sull’imponibile rappresentato dai versamenti al Fondo integrativo Aziendale Medici dal 1 gennaio 1988 al 30 giugno 1991; pertanto, non poteva poi l’Istituto nelle conclusioni formulate nell’atto di appello chiedere per entrambe le voci, se non introducendo una non consentita domanda nuova – “la contribuzione di solidarietà”, vale a dire una contribuzione che sarebbe dovuta in virtù della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194 ossia, di disposizioni successive alle contestate infrazioni. Il motivo è infondato.

Esattamente, infatti, – ed a prescindere dal giudicato formatosi in ordine ai contributi sub b – il Giudice d’appello – tenuto implicitamente conto che il verbale ispettivo è atto di certazione e non costituitivo e dell’art. 111 Cost. sul “giusto processo”- ha disatteso la censura, osservando – come accennato – che l’iniziativa del giudizio era stata assunta dalla stessa Casa Sollievo con un azione di accertamento negativo, e, quindi, senza alcun collegamento rispetto all’accertamento di cui al verbale ispettivo del 19 dicembre 1995. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che erroneamente il Giudice d’appello ha ritenuto applicabile il ed. contributo di solidarietà regolamentato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 193 e 194 ai premi versati dalla Casa Sollievo alla compagnia assicuratrice RAS a copertura delle polizze onnicomprensive stipulate a favore del personale.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte d’appello abbia individuato nella copertura assicurativa una “natura previdenziale quanto meno prevalente”enfatizzando il profilo formale delle polizze a favore dei dipendenti.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Va evidenziato che la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile il c.d.

“contributo di solidarietà”, regolamentato dalle norme citate nell’intestazione dei motivi in oggetto, ai premi versati da Casa Sollievo alla Compagnia Assicuratrice RAS a copertura delle polizze onnicomprensive stipulate a favore del personale; in ciò contraddicendo la statuizione del Tribunale – non impugnata in appello dalla Casa Sollievo della Sofferenza – che, invece, aveva statuito la sussistenza dell’obbligo contributivo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti sul 20% dei premi versati a titolo di polizze assicurative, solo, però, in relazione al periodo successivo al 31.12.1990, essendo il periodo precedente soggetto all’effetto estintivo della prescrizione.

Ritiene il Collegio che la statuizione del Giudice d’appello violi disposizioni invocate.

Ed infatti, esse si applicano alle somme versate o accantonate “a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti … al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari”, ossia prestazioni che integrino la previdenza ed assistenza obbligatoria.

Sotto questo profilo, quindi, mentre il Fondo Aziendale integra realmente le prestazioni erogate dalla previdenza obbligatoria, in quanto è previsto per tale specifico scopo e non per altri, neppure marginalmente, con la conseguenza, quindi, che i versamenti diretti a finanziare tali prestazioni formano certamente oggetto delle disposizioni in parola, lo stesso non può dirsi per le polizze Assicurative.

Queste, infatti, mirano a qualsiasi scopo prudenziale e di copertura di danni e responsabilità, ma non integrano le prestazioni obbligatorie e sono prive di qualsiasi collegamento con le prestazioni previste dal sistema obbligatorio delle assicurazioni sociali.

Mentre le prestazioni del Fondo Aziendale presuppongono che vi sia a monte un’erogazione di base da parte della previdenza obbligatoria, quelle della Compagnia Assicuratrice prescindono totalmente da tale presupposto.

Il farle quindi rientrare nella disciplina della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 193 e 194 appare una palese e non consentita forzatura giuridica.

L’accoglimento dei suddetti due motivi comporta l’annullamento della sentenza impugnata e la reviviscenza della statuizione del Tribunale sul punto; statuizione – come innanzi riferito – non impugnata dalla Casa Sollievo della Sofferenza e, pertanto, ormai consolidatasi.

Non essendo, quindi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2), con la conferma della sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese, mentre per le spese del grado di appello e del giudizio di cassazione, le stesse, vanno compensate in considerazione dei sopraggiunti interventi legislativi e dell’assenza di resistenza dell’INPS nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa le spese del grado di appello e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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