Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20185 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10099/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FLACA DI F. & C. SAS, in persona del Socio accomandatario e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato TONINO

PRESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MODESTI, giusta

delega in calce alla memoria di costituzione;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MODESTI che ha chiesto il

rigetto o l’inammissibilità del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle Entrate ha notificato alla società Flaca s.a.s. di F. S. & C. avviso di accertamento con il quale sono stati rettificati i ricavi dell’esercizio per l’anno di imposta (OMISSIS), di conseguenza rettificando I.v.a. e I.r.a.p. nonchè I.r.p.e.f., quest’ultima imputata altresì ai soci F.S. e T.B. con ulteriori due avvisi di accertamento.

La commissione tributaria provinciale di Pescara ha rigettato i ricorsi proposti dalla società e dai soci.

La sentenza concernente la società, appellata dalla stessa, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sez. staccata di Pescara, con sentenza depositata il 19 gennaio 2012, che ha ritenuto l’applicazione dello studio di settore idoneo a dar luogo a presunzioni semplici non sufficienti da sole a fondare l’avviso di accertamento.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale la contribuente non svolge difese scritte e partecipa all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’esame del ricorso è precluso alla corte dal rilievo ad effettuarsi della nullità dei giudizi d’appello e di primo grado.

2. – Come affermato in via consolidata da questa corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 14815 del 2008 l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali , sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

3. – Peraltro questa corte (a far tempo dalla sentenza sez. 5, n. 3830 del 2010) ha individuato taluni casi, in presenza di cause decise separatamente nel merito, nei quali deve essere evitata la dichiarazione di nullità. In particolare, può essere disposta la riunione innanzi a questa corte, e la decisione, dei plurimi ricorsi, invece della declaratoria di nullità dei giudizi, quando – pur non essendo stato realizzato il litisconsorzio nei procedimenti di merito – la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna, parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

(1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;

(2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

(3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;

(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

Sussistendo tali presupposti, la ricomposizione dell’unicità della causa innanzi a questa corte attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

3 – Nel caso di specie, non sono sussistiti gli anzidetti presupposti. Invero, pur essendo in atti menzione di coeve sentenze della commissione tributaria regionale in procedimenti aventi come parti i soci F.S. e T.B., non sono noti i testi delle sentenze, le quali potrebbero anche aver riguardato diversi avvisi di accertamento. Neppure vi è certezza su una sostanzialmente simultanea e parallela innanzi alla commissione tributaria provinciale. Ad ogni buon conto, l’Agenzia ha impugnato innanzi a questa corte, nei soli confronti della società, la sentenza riguardante la stessa, dalla quale non emerge siano stati parti dei precedenti procedimenti i soci. Non potrebbe ovviare alla nullità verificatasi l’integrazione del contraddittorio innanzi a questa corte, atteso che essa non rimuoverebbe i vizi derivanti dagli eventuali separati esiti dei gradi precedenti.

4. – Va dunque disposta cassazione con rinvio, previa dichiarazione di nullità degli atti dei giudizi ove si è violato il contraddittorio, ossia del primo grado e del grado di appello, e della sentenza oggetto di ricorso per cassazione che il vizio non ha rilevato. Alla cassazione segue rinvio alla commissione tributaria provinciale di Pescara, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, affinchè esamini il ricorso previa integrazione del contraddittorio, nonchè provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla commissione tributaria provinciale di Pescara, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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