Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20185 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, P.za Adriana

n. 15, presso l’avv. Nicola Romano, che lo rappresenta e difende, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

A.E.P., già elettivamente domiciliata in Roma, alla

Via delle Alpi n. 30, presso l’avv. Caianiello Salvatore, suo

procuratore domiciliatario in appello;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sez. Pers. e

Fam., n. 1960, del 5 aprile – 3 maggio 2006;

Udita, all’udienza del 7 luglio 2011, la relazione del Cons. Dott.

Fabrizio Forte;

Uditi l’avv. Romano, per il ricorrente, il P.M. Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame proposto da F.S. contro la sentenza del locale Tribunale, che aveva pronunciato la separazione di lui dalla moglie A.E.P., confermando il rigetto della richiesta di addebito alla donna, in assenza della prova del nesso di causalità tra i comportamenti di lei, che si pretendevano violativi dei doveri coniugali e la intollerabilità sopravvenuta della convivenza.

In ordine al contributo al mantenimento della moglie, la Corte ha ridotto ad Euro 700,00 mensili, con rivalutazione annuale, l’importo dello stesso già fissato in primo grado in Euro 1000,00, ritenendo provata, in base alla documentazione in atti (dichiarazione dei redditi dell’uomo e atti comprovanti la sua qualità di socio in varie società della famiglia di origine) una situazione patrimoniale e reddituale del F. migliore di quella della moglie, che aveva consentito all’uomo di comprare l’immobile di rilevante valore destinato a casa familiare in (OMISSIS), mentre la P., che aveva venduto un suo appartamento ad (OMISSIS) ed aveva lavorato alle dipendenze della Fao, era in grado di svolgere attività di consulenza commerciale, come già in passato, ma in concreto non svolgeva attività lavorativa. La casa familiare dì proprietà del marito, in mancanza di figli, con la sentenza di primo grado era assegnata allo stesso, il cui costante inadempimento degli obblighi di mantenimento della moglie imponeva il sequestro conservativo dell’immobile, nei limiti di Euro 100.000,00, a garanzia di quanto dovuto anche in futuro.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso di tre motivi il F. e la P. non si difende in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d’appello di Roma per violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.p.c., oltre che dell’art. 116 c.p.c., per avere rigettato la domanda di addebito alla moglie.

Il quesito conclusivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiede di affermare se la tolleranza di un coniuge verso i comportamenti dell’altro violativi dei doveri nascenti dal matrimonio, precluda la declaratoria di addebito per altre successive analoghe condotte della stessa parte.

1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 156 c.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, anche per insufficienze motivazionali, per non avere i giudici di merito motivato in ordine alla mancanza di redditi della moglie adeguati a consentirle dì mantenere un tenore di vita analogo a quello fruito nel matrimonio.

Il motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito di diritto “Dica la Corte se a norma dell’art. 156 c.p.c. la domanda di mantenimento del coniuge separato può essere accolta solo se lo stesso dimostra di non godere di redditi adeguati, mancando comunque valide ragioni indicate in sentenza che giustifichino l’assegno a carico del ricorrente”.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso il F. lamenta violazione dell’art. 155 c.c., comma 4 anche per difetto di motivazione, per avere la Corte d’appello revocato l’assegnazione della casa familiare, con decorrenza dalla data della decisione di tale revoca da parte del tribunale che aveva accertato l’assenza dei presupposti di fatto e di diritto della statuizione (26 novembre 2004), invece che dalla data dell’erronea assegnazione provvisoria dell’immobile durante il giudizio in data 21 maggio 2001.

2.1. Risulta depositato nella cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso datato 28 giugno 2001 e sottoscritto dal ricorrente F. e dal duo difensore; con esso si afferma di avere concluso una transazione con la intimata in questa sede e di non avere più interesse alla pronuncia di questa Corte sul ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, nulla disponendosi sulle spese che restano a carico del F. non avendo la intimata svolto attività difensive in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1A sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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