Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20184 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.I.L.P. – Società Italiana Lavori e Progetti – s.p.a. in

liquidazione in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in

Roma, Foro Traiano 1/a, presso l’avv. Schettini Dario O., che la

rappresenta e difende giusta delega in atti; C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Comune di Roma in persona del Sindaco;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3248 del

12.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.7.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Schettini per la ricorrente e Graziosi per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio Juan, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 19.11.1998 la S.I.L.P. s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Comune di detta città, per sentirlo condannare al pagamento di L. 19.917.094.972, oltre interessi e rivalutazione, con riferimento ad asseriti inadempimenti, posti in essere nell’esecuzione del contratto di appalto che le parti avevano stipulato per la progettazione e la realizzazione delle Addutrici Est dell’impianto di depurazione di (OMISSIS).

Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e proponeva inoltre domanda riconvenzionale, per sentir condannare l’attore al pagamento della penale (quantificata in L. 4.086.000.000) dovuta per i ritardi nell’ultimazione dei lavori, nonchè al rimborso delle somme da corrispondere ai proprietari delle aree su cui insiste l’opera (apprezzato in L. 109.933.066).

All’esito dell’istruttoria il Tribunale condannava la S.I.L.P. al pagamento in favore del Comune di Euro 2.110.242,89, oltre interessi legali dal 14.9.1999, mentre condannava quest’ultimo al pagamento delle seguenti somme: Euro 386.559,92 a titolo di rata di saldo; Euro 60.260,67 per ritardato pagamento delle rate di acconto; Euro 20.179,35 per ritardato pagamento delle rate di acconto revisione prezzi; Euro 152.962,55 per ritardato pagamento della rata di saldo lavori; importo da determinare ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 e L. n. 741 del 1981 per gli interessi sulle somme sopra liquidate; Euro 531.372,14, oltre Euro 210.356,04 per interessi fino al 17.10.2001, oltre ulteriori interessi su dette somme dal 18.10.2001, da quantificare ai sensi dei citati artt. 35 e 36. In ragione della duplice condanna dichiarava dunque estinti per compensazione i debiti delle due parti nei limiti degli importi come sopra determinati, compensando infine le spese di lite. La decisione, impugnata in via principale dalla S.I.L.P. e in via incidentale dal Comune, veniva riformata esclusivamente con riferimento all’ammontare della penale, che veniva ridotta nella misura della metà rispetto all’importo stabilito dal primo giudice. In particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame, la Corte di appello rilevava: a) nulla poteva essere riconosciuto per danno conseguente alla consegna frazionata dei lavori, perchè l’esiguità della prima consegna rispetto alla dimensione del progetto avrebbe dovuto indurre ad esercitare la facoltà di recesso, che avrebbe poi legittimato la richiesta di danni; detta facoltà avrebbe dovuto essere esercitata anche sotto altro aspetto, e cioè in quanto la richiesta frazionata oltre il limite della ragionevolezza avrebbe dovuto essere considerata tardiva; la consegna frazionata sarebbe stata contrattualmente prevista e non risulterebbe essere stata concordata – come sostenuto -“per esclusive esigenze del committente” (anzi da notazione dei consulenti dell’appellante principale sarebbe emerso un condizionamento determinato “da una serie di problematiche oggettive “); la riserva apposta in calce al verbale di consegna definitiva dei lavori sarebbe stata irrilevante, anche perchè l’appaltatore, con la convenzione del 13.6.1989, si era assunto il rischio delle eventuali variazioni delle condizioni contrattuali; b) il giudizio del tribunale, secondo cui la riserva relativa alla richiesta di danni connessi alla ” venuta ” d’acqua – indicata in data 13.9.1989 sul registro di contabilità – sarebbe stata tardiva, doveva essere condiviso, considerato: che in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, quale quello in oggetto, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo;

che alla data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo del 13.6.1989 l’appaltatore, che si era impegnato ad eseguire quei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni, aveva già avuto conoscenza della pretesa del committente di veder eliminati gli inconvenienti in questione senza oneri a suo carico; che la pattuita esclusione di eventuali sorprese geologiche come motivo di richieste economiche aggiuntive doveva ritenersi estesa anche alle c.d. sorprese idriche;

c) nulla poteva essere riconosciuto per i maggiori oneri conseguenti all’alluvione del 26.11.1990, essendo l’evento riconducibile non ad un fatto di forza maggiore, ma al difettoso funzionamento di un impianto di pompaggio, ed essendo stata comunque tardiva la relativa denuncia, intervenuta oltre il previsto termine di cinque giorni; d) ad identiche conclusioni doveva poi pervenirsi con riferimento alla pretesa di ristoro per i maggiori oneri sostenuti per effetto del protrarsi dei lavori, poichè questi avrebbero dovuto essere ultimati entro il 2.11.1991 – mentre nel dicembre 1994 non erano stati ancora compiutamente realizzati – e poichè comunque il detto differimento non sarebbe stato imputabile al concedente ma ad un ente diverso (ACEA) ; e) il riconoscimento del diritto del Comune a percepire una somma di denaro a titolo di penale doveva essere confermato, mentre il relativo importo doveva essere ridotto nella misura del 50%; f) dovevano viceversa essere disattese le altre richieste formulate dal detto ente territoriale; g) le ulteriori statuizioni del primo giudice in tema di interessi dovevano infine essere confermate.

Avverso la detta sentenza la S.I.L.P. proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui non resisteva il Comune intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.7.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione la S.I.L.P. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, artt. 1175, 1375 c.c., R.D. 20 maggio 1895, n. 350, art. 50, art. 42 Cap. Gen. Min. LL.PP., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione relativa agli oneri da consegna frazionata (riserva n. 2). La detta statuizione infatti sarebbe errata perchè: a) il citato art. 10, secondo cui sarebbe possibile ottenere il compenso dei maggiori oneri solo nel caso di avvenuto esercizio della facoltà di recesso, non sarebbe stato applicabile nella specie, in cui si trattava di consegna frazionata, e non già di mancata o ritardata consegna; b) la consegna frazionata era stata contrattualmente prevista per esclusive esigenze del concedente, si sarebbe prolungata per ventiquattro mesi a fronte di una prevista durata dei lavori di seicentosettanta giorni, la relativa previsione avrebbe dovuto essere interpretata secondo i parametri indicati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) i lavori in questione avrebbero dovuto essere realizzati in seicentosettanta giorni (aumentati a settecentouno, secondo le risultanze della consulenza tecnica), mentre l’impegno complessivo di essa ricorrente sarebbe stato di duemilasettecentosettantotto giorni, e la relativa riserva sarebbe stata tempestivamente formulata, dapprima con il verbale di consegna definitiva dei lavori in data 30.11.1989 e quindi con la relativa apposizione sul registro di contabilità, nel momento della prima iscrizione successiva alla consegna definitiva, avvenuta il 9.3.1990 e quantificata in L. 2.774.229.785;

2) violazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54, art. 42, Cap. Gen. Min. LL.PP., 1664, art. 2041 c.c., e vizio di motivazione, in relazione alle decisioni concernenti gli oneri per i drenaggi e per la ” sorpresa idrica ” (riserva n. 1). In particolare la statuizione sarebbe errata per le seguenti ragioni: a) La riserva apposta, contrariamente a quanto affermato, sarebbe stata tempestiva, e a torto in senso contrario sarebbe stata richiamata l’iscrizione della riserva sul s.a.l., atteso che la stessa va apposta sul registro di contabilità; b) al momento della sottoscrizione della detta riserva non sarebbe stato ancora noto che i relativi oneri sarebbero stati a carico di essa ricorrente, e quindi l’iscrizione nel registro di contabilità sarebbe intervenuta una volta conosciuta la spettanza del relativo pagamento; c) la sottoscrizione dell’atto d’obbligo non avrebbe comportato rinuncia ad iscrivere riserve per chiedere maggiori compensi; d) l’identificazione dei due fenomeni di sorpresa idrica e sorpresa geologica sarebbe arbitraria, non confortata da alcun riscontro e viziata sul piano della ragionevolezza;

3) violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 348, D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 24, in relazione al mancato riconoscimento del pregiudizio derivato dall’allagamento dei liquami per mancato funzionamento di un impianto di pompaggio di un collettore ACEA (riserva n. 3). La pretesa creditoria, riconducibile a riserva per L. 294.212.140 apposta in data 26.2.1991, non avrebbe potuto essere accolta – secondo la Corte territoriale – poichè i danni da forza maggiore avrebbero dovuto essere denunciati entro cinque giorni (circostanza che non si era verificata), decisione peraltro non condivisibile, considerato che in realtà vi era stata denuncia tempestiva e che appariva inoltre irrilevante il fatto la detta denuncia non fosse stata formalizzata tramite l’iscrizione di riserve, mezzo non necessariamente richiesto a tal fine;

4) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 29, R.D. n. 350 del 1895, art. 62, artt. 1175, 1375, 1206 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’avvenuto protrarsi del rapporto contrattuale (riserva n. 4), a torto addebitato all’ACEA. La Corte territoriale non avrebbe infatti tenuto conto: a) delle diverse sollecitazioni rivolte al Comune per la risoluzione dei problemi concernenti le autorizzazioni dell’ACEA; b) della relazione del consulente tecnico, da cui sarebbe emersa la responsabilità del Comune al riguardo; c) del fatto che fino al 22.6.1995 il Comune non aveva ancora provveduto a reperire le autorizzazioni necessarie agli allacci; d) della modifica normativa intervenuta con il D.P.R. n. 1063 del 1962, che nel prevedere (nell’art. 29) gli effetti riconducibili alla mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito nel contratto, ha eliminato la parola “interamente”; dell’abnorme protrazione nel tempo del rapporto negoziale per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione, protrazione che si porrebbe in contrasto con gli obblighi di buona fede e di collaborazione nell’esecuzione del contratto;

5) violazione dell’art. 1382 c.c., del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 29 e vizio di motivazione, per la ritenuta applicabilità della penale. L’assenza di responsabilità per il ritardo nella definizione dei lavori ne avrebbe dovuto infatti escludere l’applicazione, difettandone i presupposti soggettivi ed oggettivi;

6) violazione della L. n. 741 del 1981, art. 3, art. 15 preleggi, L. n. 131 del 1983, art. 13 in relazione al ritardato pagamento dell’anticipazione. In proposito rilevava il ricorrente che il detto certificato era stato emesso il 27.1.1989, con un ritardo di milleottocentonovanta giorni rispetto ai prescritti centottanta giorni dall’offerta (avvenuta il 25.11.1983); che il relativo pregiudizio sarebbe coperto dagli interessi moratori, decorrenti dal 23.5.1984 al 27.1.1989, oltre che da interessi e rivalutazione da tale ultima data fino al soddisfo; che la statuizione sul punto della Corte di appello, che aveva subordinato la concreta erogazione dell’anticipazione alla prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti, sarebbe errata, non essendo normativamente prevista la detta condizione;

7) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, L. n. 741 del 1981, art. 4, L. n. 131 del 1983, art. 13 in tema di ritardato pagamento delle rate di acconto lavori, di acconto revisione prezzi e di rata di saldo, poichè gli interessi sarebbero stati mal calcolati, in quanto determinati in ragione della citata L. n. 131, anzichè ai sensi del D.P.R. sopra richiamato e della L. n. 741 del 1981;

8) violazione della L. n. 741 del 1981, art. 5, art. 1375 c.c. e vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione sulle spese per la gestione della commessa. La Corte di appello, che aveva negato il diritto al relativo riconoscimento per effetto dell’assunzione del detto obbligo da parte dell’appaltatore, avrebbe infatti omesso di considerare che il collaudo dell’opera non era mai intervenuto per fatto del Comune, e da ciò sarebbe derivata la risarcibilità dei maggiori oneri di manutenzione sopportati;

9) violazione di legge con riferimento al D.M. 11 dicembre 1978, tabella 13, e all’art. 1375 c.c., per l’intervenuto mutamento dei criteri di calcolo seguiti dalla Stazione concedente per il computo della revisione prezzi dopo i primi quattro stati avanzamento lavori (originariamente erano stati applicati gli indici del tubo in gres, poi sostituiti da quelli – di misura inferiore – del tubo in cemento). Osserva il Collegio che il ricorso è infondato. Ed infatti, prendendo dapprima in esame il primo motivo, si rileva che sostanzialmente la statuizione poggia su due “rationes decidendi”, identificabili rispettivamente nel fatto che: a) la consegna frazionata va equiparata a quella mancata o ritardata quando, come nella specie, riguarda quote di rilevanza esigua. Da ciò dunque discenderebbe che, in tale ultima ipotesi, la richiesta risarcitoria presupporrebbe l’esercizio del diritto di recesso, che al contrario non era stato azionato; b) le modalità in cui fu effettuata la consegna sarebbero state contrattualmente previste, ed il comportamento seguito sarebbe stato determinato non da esigenze del committente, come sostenuto, ma da una serie di problematiche oggettive. Tali ragioni del decidere, tuttavia, non sono state adeguatamente censurate, atteso che con il motivo di impugnazione la ricorrente si è limitata a sottolineare la consistenza del ritardo nella consegna e l’inapplicabilità al caso in esame di consegna frazionata della disposizione (D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10) dettata in tema di mancata o ritardata consegna, senza dunque dedurre alcunchè in ordine agli specifici rilievi sopra indicati della Corte territoriale. Considerazioni in parte analoghe valgono per il secondo motivo.

Ed infatti, oltre al profilo relativo alla tempestività o meno della riserva, la Corte di appello ai fini del decidere ha valorizzato due aspetti, consistenti: a) nella rinuncia dell’appaltatore a maggiori compensi per la realizzazione delle opere in questione (come desumibile dal contenuto dell’atto d’obbligo del 13.6.1989) ; b) nell’estensione alle sorprese idriche, occorse nel caso in esame, dell’impegno da questi assunto al sostegno dell’onere economico per le eventuali sorprese geologiche che si fossero manifestate.

Detti aspetti non sono stati però oggetto di adeguata considerazione da parte della SILP. Sul punto invero la ricorrente ha lamentato sia l’inesistenza del ravvisato nesso fra l’avvenuta sottoscrizione dell’atto d’obbligo e la pretesa rinuncia ai maggiori compensi, che l’irragionevolezza dell’interpretazione negoziale, deponente nel senso dell’equiparazione delle sorprese geologiche a quelle idriche, ma ha omesso però di indicato i canoni ermeneutici che la Corte di appello, nell’interpretare gli atti sottoposti al suo esame, avrebbe violato. In mancanza della relativa prospettazione la denuncia della ricorrente finisce dunque per consistere in una non condivisa valutazione di merito circa il contenuto del materiale probatorio acquisito, valutazione non sindacabile in questa sede se, come nella specie, sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico.

Anche a proposito del terzo motivo, va rilevata l’inadeguatezza della censura.

La Corte territoriale ha infatti rigettato la richiesta risarcitoria della SILP in base ad un duplice motivo, ravvisato nella tardività della riserva e nella non inquadrabilità del fenomeno in una ipotesi di forza maggiore.

Quest’ultimo punto, com’è evidente, è pregiudiziale rispetto al primo e pertanto, poichè la Corte di appello ha ritenuto che l’evento in questione si fosse determinato non per un fatto di forza maggiore, ma per fatto imputabile ad altro soggetto (Acea), e la detta opinione è stata contestata esclusivamente sotto il profilo della differente qualificazione data all’evento (in altri termini è incontestato che l’allagamento è stato determinato per fatto addebitabile all’Acea, mentre è contestata solo la qualificazione dell’evento rispetto al contratto di appalto), la censura appare priva di pregio.

Con il quarto motivo si denuncia poi l’errato giudizio della Corte di appello circa la responsabilità della protrazione dei lavori, che a torto sarebbe stata imputata all’Acea.

In realtà, osserva il Collegio, la Corte territoriale ha dato sufficiente ragione della decisione adottata, valorizzando in particolare i rilievi della commissione di collaudo, che avrebbe attestato l’incompletezza dell’opera, e stabilendo inoltre la data in cui questa avrebbe dovuto essere ultimata, sulla base del verbale redatto dal direttore dei lavori.

E’ dunque questo un accertamento in fatto, che per ciò si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

Il quinto motivo trova fondamento nell’assunto concernente l’asserita assenza di responsabilità del ricorrente, per effetto del protrarsi dei lavori. La doglianza resta dunque assorbita dal mancato accoglimento di quella relativa all’addebito al Comune del detto ritardo.

Il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, attinenti rispettivamente al ritardato pagamento dell’anticipazione, delle rate di acconto lavori, delle rate di acconto della revisione prezzi e della rata di saldo, riguardano questioni già sottoposte alla Corte di appello, che aveva emesso la decisione contestata in ragione dell’affermata applicabilità della L. n. 131 del 1983, art. 13, u.c. e della mancata prestazione della garanzia da parte dell’appaltatore.

Anche tali doglianze sono infondate.

In particolare, per quanto riguarda l’aspetto concernente la contestata applicabilità del sopra citato art. 13, la ricorrente ha riproposto gli argomenti già sottoposti all’esame della Corte di appello, senza individuare tuttavia i denunciati profili di erroneità riscontrabili nella decisione impugnata, che peraltro appare in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (C. 07/1047, C. 06/23670, C. 94/8759).

Analogamente, con riferimento agli interessi per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, la Corte di appello aveva chiarito che la SILP si sarebbe limitata a ribadire la giustezza dei propri calcoli e l’erroneità di quelli accolti in sentenza ” senza indicare ” in modo preciso in quale errore . . sarebbe incorso il primo giudice “, affermazione non censurata con i sollecitati chiarimenti.

In ogni modo la Corte di appello ha operato la contestata liquidazione sulla base di accertamento in fatto effettuato con il supporto di consulenza tecnica, e la ricorrente, che non risulta aver in precedenza contestato specificamente le risultanze del consulente tecnico, ha prospettato conclusioni difformi, senza però rappresentare, con la dovuta analiticità, le ragioni di una valutazione diversa rispetto a quella effettuata dal consulente.

Per l’ottavo motivo valgono le stesse considerazioni svolte per il quinto. Anche in tal caso, infatti, la richiesta di riconoscimento delle maggiori spese sostenute per effetto del ritardato collaudo dei lavori risulta implicitamente superata dal fatto che la Corte di appello ha espressamente negato che il detto ritardo si fosse determinato per colpa del committente, circostanza da cui conseguentemente discende la non addebitabilità a detto ente dei maggiori costi sostenuti.

Per di più la doglianza appare generica, poichè incentrata esclusivamente sulla mancata effettuazione del collaudo, e la relativa delibazione presupporrebbe valutazioni in fatto, inammissibili in questa sede di legittimità. Resta infine il nono ed ultimo motivo, attinente alle non condivise modalità di calcolo della revisione prezzi. Tale questione, già sottoposta all’esame della Corte di appello, che l’aveva disattesa in considerazione sia della ragionevolezza della soluzione adottata dal primo giudice per quanto riguarda la tipologia di materiale usato (tubo in cemento), che per quanto concerne la riconducibilità di quest’ultimo a quello in gres che ha caratteristiche sue proprie e che non è indicato in progetto, è stata censurata soltanto con un generico richiamo al D.M. 11 dicembre 1978 e ad un preteso mutamento dei criteri di valutazione dopo i primi quattro stati di avanzamento, e quindi in modo del tutto generico oltre che con la sollecitazione di inammissibili valutazioni in fatto.

Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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