Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20183 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 17/03/2017, dep.18/08/2017),  n. 20183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12778/2012 proposto da:

I.F.I.M. S.p.a., – Istituto Finanziaria del Mezzogiorno S.p.a., quale

cessionaria del portafoglio Eurofinance 2000 S.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Barberini n. 12, presso l’avvocato Giannelli Gianvito,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio

dott. O.V. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

C.G.S., Cl.Vi., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Sistina n. 121, presso l’avvocato Monetti

Francesco, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3203/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 21 ottobre 2011, ha rigettato l’appello proposto dal mandatario della Banca Popolare di Bari s. c. a r. l. (d’ora innanzi, BPB), procuratrice generale di Eurofinance 2000 s.r.l., avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione proposta da C.G.S. e Cl.Vi. in relazione al decreto con il quale era stato loro ingiunto, nella qualità di soci illimitatamente responsabili della Edilmarco s.n.c., di pagare la somma di Lire 40.080.000.

2. La Corte territoriale ha rilevato: a) che la BPB aveva esercitato, attraverso la procedura monitoria, l’azione causale fondata sul contratto di sconto effetti concluso dalla Edilmarco s.n.c. con la Banca Popolare Meridionale s. c. a r. l., successivamente incorporata nella BPB, oltre il termine di prescrizione dell’azione cambiaria e senza procedere al tempestivo protesto del titolo, ossia senza adempiere le formalità previste dal R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 66, u.c.; b) che nulla era stato replicato da BPB rispetto all’eccezione degli opponenti, secondo i quali tale condotta aveva comportato l’impossibilità di agire cartolarmente nei confronti dei soggetti obbligati verso di loro.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, B.C., quale mandatario della Banca Popolare di Bari s. c. a r. l., procuratrice generale di Eurofinance 2000 s.r.l. Resistono con controricorso C.G.S. e Cl.Vi.. E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. da I.F.I.M. – Istituto Finanziario del Mezzogiorno s.p.a., cessionaria del portafoglio di Eurofinance 2000 s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66 per avere la Corte distrettuale ritenuto di ordine pubblico la disciplina dettata da tale previsione, che, invece, deve ritenersi derogabile e che era stata in concreta derogata dalle parti, come dimostrava la distinta di richiesta di sconto degli effetti.

La doglianza è inammissibile, in quanto la censura introduce una questione che la Corte d’appello esclude che sia stata prospettata, nel momento in cui afferma – e il punto non è in alcun modo contrastato dal ricorrente – che all’eccezione di mancato adempimento delle formalità di cui all’art. 66 cit., la banca nulla aveva replicato.

2. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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