Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20183 del 08/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20183 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 15993-2010 proposto da:
PALMIERI LUIGI C.F. PLMLGU45P30D086W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio
dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
2791.

nompeàmír con tro
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 18/02/2010 R.G. N.

Data pubblicazione: 08/10/2015

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1027/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato ORESTE MORCAVALLO;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del
ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RG 15993-10 n. 6 ud 17-6-15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale di
Cosenza, rigettava la domanda di Palmieri Luigi, proposta nei confronti

qualifica di vice Direttore sanitario, avente ad oggetto la condanna di
controparte al pagamento dell’indennità di cui all’art. 18, comma 7, del CCNL
di settore per effetto dello svolgimento della mansioni di Direttore sanitario.
A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilevo secondo il
quale alla stregua della documentazione acquisita agli atti, ed in particolare
della nota del 20 febbraio 1999, non risultava che il Palamieri aveva svolto le
funzioni di Direttore Sanitario in misura prevalente e con la pienezza dei
relativi poteri e responsabilità.

Avverso questa sentenza il Palmieri ricorre in cassazione sulla base di due
censure.
La parte intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 121 dpr n.384 del 2012 e 52 del dlgs n.165 del 2001, sostiene che
la Corte del merito ha erroneamente applicato la disciplina codicistica di cui
all’art. 2103 cc.

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, della quale era dipendente con la

Con il secondo motivo il Palamieri, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 del CCNL 199812001 e vizio di motivazione, prospetta che la Corte
del merito ha erroneamente ritenuto che,ai fini del conseguimento
dell’indennità di cui al richiamato art. 18, le funzioni di direttore sanitario
devono essere svolte da un unico soggetto. Assume, inoltre, il Palmieri che

Direttore sanitario esercitate rispetto a quelle residuali e generiche funzioni
presumibilmente attribuite agli altri due medici.

Le due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico
giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Va premesso che costituisce principio oramai acquisito alla giurisprudenza di
questa Corte quello secondo il quale in materia di pubblico impiego, il
dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica
superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali
compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni
dell’art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto
il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in
relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le
responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi
la previsione di cui all’art. 2103 cc ( V. per tutte Cass. S. U. 11 dicembre
2007 n. 25837 e Cass. 30 dicembre 2009 n. 27887).
Tanto precisato va, altresì,
sanitaria 1998/2001 dispone,

annotato che l’art. 18 del CCNL dirigenza

e per la parte che in qui interessa che:”1. In

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dalla nota del 20 febbraio 1999 emerge una chiara prerogativa delle funzioni di

caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di
dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente
individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre
articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione

2. Nei casi di assenza previsti dal comma l da parte del dirigente con incarico
di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall’azienda ad
altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo,

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indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa,
che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina
di appartenenza;

b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che,
limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa
concorsuale l’accesso è riservato a più categorie professionali riguarda
tutti gli addetti.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture
semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui
il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura
semplice.

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ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse.

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4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di
lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo
strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997
ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi,

5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia
dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di
incarico di direttore generale o direttore amministrativo e di direttore dei
servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – della stessa o di altra
azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e
della legge 816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda
applica il coma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto
di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel coma.

6.

Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo

determinato ai sensi del coma 5, è disciplinato dall’art. 16 del CCNL 5
dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina
dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del dlgs
502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed
altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo
scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del
titolare prima del termine. Al rientro in servizio , il dirigente sostituito
completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e
valutazione di cui all’art. 31.

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prorogabili fino a dodici.

7. Le ‘ sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come
fflansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico
della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione
ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi
due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale

sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si
provvede o con le risorse del fondo dell’art. 50 o di quello dell’art. 52 per
tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso
anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati„

Ritiene il Collegio che ancorché ai sensi del citato 7 comma dell’art 18 in
parola le sostituzioni ivi previste non configurano esercizio di mansioni
superiori poiché avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della
dirigenza dei quattro ruoli, ciò non di meno la relativa indennità può spettare
solo nell’ipotesi di sostituzione piena e tanto in quanto la normativa pattizia
in materia di sostituzione fa riferimento alla sostituzione nell’incarico di
direttore di dipartimento e non nelle singole funzioni esercitate dal predetto
direttore nello svolgimento dell’incarico in questione.

Conseguentemente è corretta l’interpretazione della Corte del merito la quale
ha fondato il suo dictum sulla circostanza del mancato svolgimento da parte del
Palmieri in maniera piena della sostituzione del Direttore sanitario essendo
t
emerso che le varie funzioni erano state frazionate tra più soggetti rispetto

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periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la

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ai quali non era emerso che il Pamieri aveva svolto un ruolo di
govraordinazione.

Del resto non essendo trascritto nel ricorso il testo della nota del 20
febbraio 1999 nonché degli altri documenti richiamati, che tra l’altro non

questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto
condotto dalla Corte territoriale.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte
intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2015
Il Presidente

risultano depositati a norma dell’art. 369 cpc insieme al ricorso, è impedito a

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