Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20182 del 25/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20182 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 3493-2011 proposto da:
GIGLIO

TERESA

GGLTRS36B59D122P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BRUNO RONDANINI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
1546

contro

INA ASSITALIA SPA 00885351007,

in persona del

procuratore speciale e legale rappresentante pro
tempore Avv. MATTEO MANDO’, elettivamente domiciliata

11

Data pubblicazione: 25/09/2014

in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
CASA DI CURA SANTA CHIARA SPA IN LIQ 00677870487, in
persona del liquidatore pro tempore Dott. GIUSEPPE

VIA TANGORRA 12, presso Io studio dell’avvocato
FRANCESCO

CATRICALA’,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato GIUSEPPE RANIERI giusta procura a
margine del controricorso;
SAGGINI

RAOUL

SGGRLA53D27D612Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 57 sc. A,
presso lo studio dell’avvocato LUCA BOLOGNESI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO
RADDI giusta procura a margine del controricorso;
– contrai-a:correnti –

avverso la sentenza n. 1286/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 15/09/2010, R.G.N. 1572/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato FRANCESCO DI CIOMMO;
udito l’Avvocato ROBERTO GIANSANTE per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE RANIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

2

ROGANTINI PICCO, elettivamente domiciliata in ROMA,

per il rigetto del ricorso e condanna alle spese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/9/2010 la Corte d’Appello di Firenze
respingeva il gravame interposto dalla sig. Teresa Giglio in
relazione alla pronunzia n. 1827/05 del Tribunale di Firenze, di
rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. Raoul

subiti in conseguenza di intervento chirurgico al piede
sinistro, e di restituzione della somma di £ 7.000.000
indebitamente dal Saggini <>, nonché di pagamento
di ammontare corrispondente alla differenza tra la somma versata
e quella recata da <>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Giglio propone ora ricorso per cassazione affidato a 8 motivi,
illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Saggini, la Casa di
Cura S. Chiara e la società ma Assitalia s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli art. 194 c.p.c., 90 disp. att. c.p.c., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> motivazione, in relazione
all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 °

e

il

4 0 motivo denunzia <> motivazione su punti decisivi della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.

4

Saggini e della Casa di Cura S. Chiara di risarcimento dei danni

Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 157 c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.; nonché <>
motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.

applicazione degli artt. 115, 116, 196 c.p.c., in relazione
all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa e/o
insufficiente>> motivazione su punti decisivi della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 6 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 2236, 2697 c.c., in relazione all’art. 360, 1 °
cc. n. 3, c.p.c.; nonché <>
motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che <<dall’esame della cartella clinica della Casa di Cura S. Chiara … è possibile evincere ictu oculi l’assenza di un modulo che attesti che la sig.ra Giglio sia stata resa edotta circa i rischi, anche soltanto eventuali e poco probabili, connessi all’intervento che si stava accingendo a compiere>>.
Con il 7 0 motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1387, 1388, 1703, 1704 c.c., 100 c.p.c., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<> motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, l ° co.
n. 5, c.p.c.

5

Con il 5 0 e 1’8 ° motivo denunzia violazione e falsa

Lamenta essere <> che <<l’esborso in questione
è stato effettuato dal sig. Tortorelli, marito della sig.
Giglio, a titolo di pagamento dell’operazione subita da
quest’ultima, operazione invero coperta dal Servizio Sanitario
Nazionale ( e che dunque la sig.ra Giglio non avrebbe dovuto

su mandato, della moglie per l’intervento da questa subito e,
dunque, agendo in qualità di suo rappresentante, sulla base di
un potere conferito da costei, che ovviamente tale comportamento
ha altresì ratificato».
Si duole non essersi considerato che <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto posto in rilievo che essi risultano formulati
in violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito [es., alla <>, alla <> mossa <>, ad <>, giacché <>, alla “Relazione
Medica” a firma del dott. Michele Bellomo ( cfr, CTU pag. 2,
rigo 5 )>>, alla <>, alla

attrice/appellante, di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla
Assitalia l’esibizione del documento ufficiale in questione>>,
alle <<“note autorizzate” del 17/11/2003>>, a quanto
verbalizzato <<all’udienza del 25/09/2003>>, all'<>, alle <>, alle <> alla C.T.U., al <>, al <>, al <>, al <>, alla <>, alla <>,
alla «relazione del 10/11/2003 allegata alle “note autorizzate”
del 17/11/2004>>, all'<>, al
pagamento <>, al «regime di comunione
legale>>, alle <

7

<<richiesta, ritualmente fatta e reiterata dalla limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4779 ) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non 8 documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161). Quanto al l°, 0 al 2 ° , al 3 0 al 4 e all’8 ° motivo va giurisprudenza di legittimità qualora come nella specie la decisione impugnata si fondi su di una pluralità distinte ed autonome ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., da ultimo, Cass., 29/3/2013, n. 7931). Orbene, laddove contengono censure avverso la ravvisata sanatoria della nullità relativa discendente dal tardivo deposito della CTU, in ordine all’ulteriore e diversa decidendi ratio secondo cui «la documentazione della quale l’appellante lamenta l’irregolare acquisizione non ha avuto alcuna influenza sul parere espresso dal CTU e, di riflesso, sulla pronuncia. Ciò è desumibile dal fatto che nella relazione non è contenuto il benché minimo cenno a tale documento che, peraltro, di per sé si presenta come puramente descrittivo dell’anamnesi patologica, della documentazione medica e delle dichiarazioni dell’infortunata» la censura risulta invero sostanziarsi in mere apodittiche allegazioni ( «leggendo l’elaborato peritale, appare chiaramente come la perizia in 9 ulteriormente osservato che giusta principio consolidato nella questione abbia influito sul percorso logico-argomentativo del C.T.U. intaccandone il sereno giudizio. Né la motivazione fornita dalla Corte sul punto potrà giudicarsi sufficiente, non bastando la semplice non menzione nell’elaborato ad escludere che la relazione del dott. Bellomo abbia inficiato il giudizio inidonee invero ad infrangerla. Emerge a tale stregua evidente come le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, 1 ° co. n. 4, c.p.c., si risolvono in realtà doglianza mera nella circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di lo del C.T.U.>> ) prive di argomentazioni a relativo sostegno,

pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass.,
14/3/2006, n. 5443).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari,
oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di
ciascuna delle controricorrenti.

Roma, 17/6/2014

ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA