Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20182 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 15/07/2021), n.20182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2604/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Firenze, via Antonio

Gramsci n. 22, presso lo studio dell’avv. Rosa Vignali, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 143/2019, depositato il

06/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da B.A. cittadino del Bangladesh richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il tribunale ha affermato che le dichiarazioni del ricorrente, anche ove ritenute credibili, risultavano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico, che non implicava la violazione di diritti umani fondamentali e, pertanto, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha quindi escluso che il Bangladesh versi in una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale; ha infine rilevato che B. non aveva allegato la ricorrenza di specifiche sue condizioni di vulnerabilità.

Contro il decreto, pubblicato il 6.1.2019, B.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con il primo motivo, per nullità del procedimento e del provvedimento finale, per violazione dell’art. 737 c.p.c., per l’assoluta mancanza dell’esposizione dei fatti di causa che si traduce in assenza di motivazione; (ii) col secondo motivo, per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente negli eventi alluvionali catastrofici che lo hanno costretto a lasciare il proprio Paese; (iii) con un terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2) Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.

2.1) Il decreto non contiene, infatti, neppure un cenno alle dichiarazioni del ricorrente, né individua gli elementi di fatto che le confinerebbero nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico. La motivazione di rigetto delle domande di asilo e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), si risolve così nell’utilizzo di formule generiche e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare l’esattezza del percorso logico-giuridico sotteso alla decisione e quindi non attinge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 9105/2017). Accolto il primo motivo, e assorbiti i restanti, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al tribunale di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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