Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20181 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SCILLATO, in persona del Sindaco pro tempore N.

G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Lupo Francesco ed elett.te dom.to in Roma, Via

Val di Lanzo n. 79, presso lo studio dell’avv. Iacono Quarantino

Giuseppe; C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

N.G., titolare dell’omonima impresa, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti

Crispi Giuseppe, Alfredo Santangelo e Sergio Bertuglia, nonchè

dall’avv. Antonio Belloni, presso il cui studio in Roma, Via Cassia

n. 240, è elett.te dom.to (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 323 del 2005,

depositata il 21 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Francesco LUPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per l’inamissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. N.G., titolare dell’omonima impresa edile, ricevette dal Comune di Scillato, con contratto del 4 giugno 1992, l’appalto della costruzione della rete idrica e fognante della Via (OMISSIS) di quel comune e del collettore fognario della medesima via e Via (OMISSIS).

Nel marzo 1994 si rivolse al Tribunale di Termini Imerese per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del committente, il quale non solo gli aveva affidato un progetto del tutto carente, che aveva reso necessarie ben due perizie di variante e suppletive – la seconda delle quali a prezzi non remunerativi – e l’esecuzione di molteplici opere fuori capitolato, ma aveva anche disposto, il 24 agosto 1993, la sospensione dei lavori, mai più ripresi nonostante le sue diffide.

Il Comune resistette e chiese a sua volta, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e il risarcimento del danno.

Il Tribunale respinse la domanda principale ed accolse la domanda riconvenzionale di risoluzione per colpa dell’appaltatore, pur disattendendo la domanda risarcitoria per carenza di prova del danno.

Sul gravame del soccombente, la decisione è stata ribaltata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale ha pronunciato la risoluzione per colpa del Comune, che ha condannato anche al risarcimento del danno per complessivi Euro 145.617,07 oltre interessi.

Nella sentenza di appello i fatti vengono ricostruiti come segue:

i lavori, consegnati lo stesso giorno della stipula del contratto (4 giugno 1992) avrebbero dovuto essere completati entro quattro mesi, ossia il 4 ottobre 1992; sennonchè ebbero inizio solo il 20 luglio 1992, a causa del ritardo nell’acquisizione del certificato antimafia del N.;

il 24 agosto 1992 fu redatta una prima perizia di variante e suppletiva e quindi, su istanza dell’appaltatore, il termine finale fu prorogato al 13 novembre 1992;

il 31 ottobre 1992 il direttore dei lavori, sul rilievo di problemi connessi con le quote altimetriche, interpellò il Comune su due possibili soluzioni alternative, ricevendo risposta l’11 gennaio 1993, sulla base della quale redasse, e consegnò al Comune il 27 marzo 1993, una perizia di variante e suppletiva comportante la riduzione del costo dell’opera di L. 11.858.668;

tale perizia il 22 ottobre 1993 fu inviata per l’approvazione al Genio civile, che la restituì il successivo 15 novembre senza visto perchè di competenza della direzione lavori;

i lavori indipendenti dalla seconda variante, che avrebbero dovuto essere completati entro il 13 novembre 1992, furono invece completati, con evidente ritardo, solo il 24 agosto 1993, data in cui fu disposta dal Comune la sospensione in attesa dell’approvazione della seconda variante, della quale si è detto, i cui prezzi, però, non furono accettati dall’impresa, perchè non congrui, con nota del 7 settembre 1993.

La Corte di merito ha osservato, quindi, che gli accertamenti tecnici di ufficio avevano appurato che entrambe le perizie di variante e suppletive si erano rese necessarie a causa di carenze progettuali – la seconda, in particolare, per l’impossibilità tecnica di eseguire il tratto finale della condotta di collegamento fra Via (OMISSIS) e il pozzetto d’innesto – e che parte del ritardo con il quale erano stati completati i lavori non dipendenti dalla seconda variante era giustificato dall’avvenuta esecuzione di opere fuori capitolato richieste verbalmente all’impresa e tuttavia necessarie, essendo poi state inserite nella seconda variante. Confrontò, pertanto, i reciproci inadempimenti delle parti.

L’esito del confronto era, a giudizio della Corte, sfavorevole al Comune, il quale, dopo aver commesso all’appaltatore un’opera ineseguibile per carenze progettuali, aveva illegittimamente disposto la sospensione dei lavori in un’ipotesi non prevista dall’art. 30 del capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche. Quand’anche, quindi, l’appaltatore non fosse incorso nel ritardo contestatogli e solo in parte giustificato, ed avesse, quindi, eseguito puntualmente i lavori non pregiudicati dalla seconda variante, l’illegittima sospensione dei lavori, connessa a questa seconda perizia, non sarebbe stata evitata, ma semplicemente anticipata.

Il Comune di Scillato ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il sig. N. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione “delle norme e dei principi che regolano l’esecuzione e la risoluzione dei contratti d’appalto di opere pubbliche” e degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., nonchè vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, anche se i lavori di realizzazione della rete idrica e fognaria di Via (OMISSIS) fossero stati tempestivamente eseguiti dall’impresa, l’esecuzione del contratto non sarebbe ugualmente potuta proseguire durante il tempo necessario per la seconda perizia di variante; e ciò perchè tale perizia era del tutto estranea a quei lavori, con riguardo ai quali, dunque, l’esecuzione ben avrebbe potuto proseguire. Veniva perciò in rilievo l’abnorme ritardo dell’impresa nella esecuzione dei lavori, che i giudici di appello avevano invece trascurato, a dispetto delle puntuali considerazioni in proposito svolte nella sentenza di primo grado, che sarebbe stato dovere dei secondi giudici confutare puntualmente. Ciò aveva comportato l’assurda conseguenza che una colpa minima dell’amministrazione – una non rilevante carenza progettuale risolvibile mediante l’impianto di una pompa di sollevamento e la diminuzione del diametro del tubo del collettore fognario, comportante addirittura una diminuzione del costo dell’appalto di circa L. 11.000.000 – era stata considerata prevalente rispetto ai plurimi e gravi inadempimenti dell’impresa.

1.1. – Il motivo è inammissibile, perchè si limita a sollecitare a questa Corte un rinnovo del giudizio di valore sulla comparazione dei contrapposti inadempimenti delle parti, riservato invece al giudice di merito.

Invero, nessunò dei passaggi della critica in esame contiene la deduzione non solo – il che appare evidente – di vizi di violazione di legge, ma neppure di vizi logici riconducibili al tipo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non è decisivo, infatti, sotto quest’ultimo profilo, il rilievo dell’indipendenza dei lavori di realizzazione delle reti idrica e fognaria rispetto alla seconda perizia di variante: circostanza ben presente ai giudici di appello e tuttavia assorbita, nel loro ragionamento, dalla considerazione dell’appalto nella sua completezza, comprensiva anche dei lavori di realizzazione del collettore, sospesi per colpa del committente.

Nè ha pregio la doglianza di omessa confutazione delle ragioni della sentenza di primo grado (in ipotesi fatte proprie dal ricorrente): di quelle ragioni, invero, manca la specifica indicazione, non essendo certo all’uopo sufficiente l’integrale trascrizione della sentenza del Tribunale inserita nel ricorso a mò di premessa ai motivi, perchè è invece compito del ricorrente indicare specificamente e chiaramente le proprie ragioni, non già dovere del giudice enuclearle da un testo redatto ad altro fine.

2. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA