Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20180 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 20/02/2017, dep.18/08/2017),  n. 20180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.E., elett.te dom.to in Roma, via Rimini 14/B presso l’avv.

Giovanni Caruso (avv.giovannicaruso-pec.giuffre.it; fax

06/77204581), che lo rappresenta e difende, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c., e dei soci illimitatamente responsabili

S.O., C.A. e G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/11 della Corte d’appello di Messina emessa

in data 8 novembre 2010 e depositata il 9 marzo 2011, R.G. n.

251/2005;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. de Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso L. Fall., ex art. 101 S.E. ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) e dei soci illimitatamente responsabili, in forza di un credito documentato da un assegno di Lire 160.000.000, emesso dalla signora G.G., socia illimitatamente responsabile della società fallita, in pagamento del prezzo di acquisto di un immobile vendutole dal fratello dell’istante, S.F., e da quest’ultimo ceduto al fratello E. in pagamento di una pregressa situazione debitoria.

2. Si è costituita la curatela fallimentare e ha dedotto l’avvenuto integrale pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile rilevando che l’assegno in questione era stato rilasciato in bianco a titolo di garanzia per l’integrale pagamento del prezzo e non restituito in considerazione della sua palese nullità

3. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2030/2004, ha rigettato il ricorso.

4. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’assegno, emesso senza data o con post-datazione, essendo intercorso un rilevante lasso di tempo fra l’accordo negoziale del 19 febbraio 1990 e la data riportata sull’assegno dell’8 febbraio 1994. Come tale ha considerato l’assegno affetto da nullità perchè contrario alle norme imperative di cui al R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2. Ha escluso peraltro che il credito vantato dal ricorrente possa essere riconosciuto in forza dell’assegno quale promessa di pagamento, avendo il ricorrente rinunciato a far valere l’inversione dell’onere della prova del rapporto causale per effetto della sua richiesta di provare per testi il rapporto fondamentale. Infine ha rilevato che il ricorrente non ha provato le ragioni di credito vantate nei confronti del fratello F..

5. Ricorre per cassazione S.E. affidandosi a due motivi di impugnazione.

6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente è errata e contraddittoria la motivazione della Corte di appello laddove ha ritenuto rilevante la mancata prova del rapporto giustificativo della cessione del credito e laddove ha escluso che, pur non avendo l’assegno l’efficacia probatoria di una promessa di pagamento, la curatela fosse comunque onerata della prova dell’avvenuto pagamento del prezzo.

8. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha violato le norme in questione ponendo a carico dell’istante e non della curatela l’onere di provare l’avvenuto pagamento del prezzo della compravendita.

Diritto

RITENUTO

che:

9. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione. A prescindere dalla considerazione della Corte di appello circa l’avvenuta rinuncia all’inversione dell’onere della prova deve ribadirsi che, anche secondo la giurisprudenza più risalente in materia, se la promessa di pagamento rappresenta una dichiarazione costitutiva del diritto non di un soggetto qualsiasi, bensì di quello a favore del quale essa è fatta, e nei confronti del quale soltanto si presume esistente, fino a prova contraria, il rapporto fondamentale, deve, conseguentemente, conludersi che l’inversione dell’onere probatorio, attuata dall’art. 1988 c.c. opera soltanto a favore di colui al quale la promessa è rivolta, e non anche a favore del soggetto al quale colui che ha ricevuto la promessa abbia ceduto il credito inerente alla promessa medesima (Cass. Civ. sezione 3, n. 5745 del 25 ottobre 1980, Cass. sezione lavoro n. 5106 dell’11 giugno 1987). Pertanto è in ogni caso coerente e logica la motivazione della Corte di appello che ha ritenuto inoperante la inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1988 c.c. non potendo in ogni caso l’assegno valere come promessa di pagamento nei confronti del S.E., senza la prova del rapporto di cessione asseritamente avvenuto fra i due fratelli S., nè potendo valere il possesso del titolo nelle mani del ricorrente come prova del mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo assunta dalla G. all’atto dell’acquisto immobiliare da S.F., in assenza della prova dell’eccezione di cessazione della funzione di garanzia dell’assegno opposta dalla curatela fallimentare. A quest’ultimo proposito va ribadito che il semplice possesso del titolo non ha significato univoco ai fini della legittimazione alla pretesa del credito non potendosi escludere che esso sia pervenuto al possessore abusivamente e pertanto quest’ultimo è gravato della prova del rapporto giuridico da cui deriva il credito oltre che della prova della cessione del credito in suo favore (Cass. civ. sezione 1, n. 17689 del 4 agosto 2006).

10. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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