Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20180 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco f.f. Dott. F.

P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Alpa Guido e Raffaele

Mirigliani ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in Roma,

Via della Frezza 59 C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

S.I.A.R.C. SOCIETA’ INDUSTRIE ALIMENTARI E RISTORAZIONI COLLETTIVE

s.r.l.;

– intimata –

e sul ricorso n. 29192/2005 R.G. proposto da: S.I.A.R.C. SOCIETA’

INDUSTRIE ALIMENTARI E RISTORAZIONI COLLETTIVE s.r.l., in persona del

legale rappresentante conmn. A.G., rappresentata e

difesa dagli avv.ti prof. Sanino Mario e Aldo Paparo ed elett.te

dom.ta presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180 C.F.

(OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CATANZARO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 193/2005,

depositata il 22 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

uditi per il ricorrente principale gli avv.ti prof. Guido ALPA e

Raffaele MIRIGLIANI;

udito per la contro ricorrente e ricorrente incidentale l’avv.

BRASCHI, con delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 20 ottobre 1988, il Presidente del Tribunale di Catanzaro intimò all’amministrazione comunale di quella città il pagamento, in favore della s.r.l. S.I.A.R.C., della complessiva somma di L. 1.081.356.994, oltre interessi legali, per revisione ed aggiornamento prezzi relativi alle forniture del servizio di refezione nelle scuole a favore di alunni e personale effettuate negli anni scolastici 1984/85, 1985/86 e 1986/87 a seguito dei contratti di appalto stipulati il 3 settembre 1984 e 9 maggio 1985 in proroga, rispettivamente per il biennio 1983/84 e 1984/85 e per il biennio 1985/86 e 1986/87, dell’originario contratto dell’11 maggio 1981, che copriva la fornitura “dal 1 aprile 1981 e fino a tutto l’anno scolastico 1982-1983” (art. 3). L’art. 8 di tali contratti consentiva l’aggiornamento del corrispettivo “in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati Istat raffrontati al livello dei prezzi delle materie prime indicate nell’allegata tabella (…) rilevati alla data di aggiudicazione dell’appalto” disposta con delibera 12 marzo 1981 della Giunta Municipale.

A seguito dell’opposizione del Comune il Tribunale di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 4 ottobre 1990, dichiarò la validità della clausola limitatamente alla previsione relativa all’aggiornamento del prezzo in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati Istat, a decorrere dall’anno scolastico 1981/1982; quindi, con sentenza definitiva del 30 aprile 1993, in accoglimento dell’opposizione revocò il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, condannò la società appaltatrice a restituire al committente la somma di L. 505.282.687, riscossa in eccedenza rispetto all’aggiornamento effettivamente dovutole.

Gravate le due sentenze da entrambe le parti, la Corte di Catanzaro accolse l’appello principale della S.I.A.R.C. e rigettò l’appello incidentale del Comune; respinse quindi l’opposizione e la domanda riconvenzionale dell’opponente, che condannano, altresì, alla rifusione degli oneri conseguenti alla cauzione imposta dal giudice istruttore alla società ai sensi dell’art. 649 c.p.c., determinati in complessive L. 124.800.000.

Osservò:

– che il significato della clausola dell’art. 8 era già palese in base al senso letterale delle parole, le quali indicavano che l’aggiornamento andava compiuto in base alla media aritmetica semplice delle variazioni intervenute nei costi dei singoli prodotti inseriti nella tabella allegata al contratto, a nulla rilevando che le parti si fossero riferite al tasso di variazione del costo della vita desumibile dagli indici Istat, costituente un criterio giuridico- economico del tutto diverso e rivolto ad apprezzare un vastissimo paniere di prodotti anche non destinati alla nutrizione;

– che anche il comportamento successivo dei contraenti confermava siffatta interpretazione, avendo le parti per due anni dato attuazione alla revisione così calcolata ed avendo modificato il criterio soltanto successivamente attraverso il riferimento agli indici Istat del costo della vita, che dunque non poteva valere che per il futuro, come del resto la S.I.A.R.C. aveva richiesto e lo stesso Sindaco di Catanzaro aveva riconosciuto in una nota del 1 ottobre 1987 attestante il debito del Comune;

– che andava respinto l’appello incidentale del Comune dovendosi recepire e condividere le considerazioni del Tribunale che avevano dimostrato come il primo aggiornamento dei prezzi dovesse decorrere fin dall’anno scolastico 1981/1982;

– che alla cessazione degli effetti della fideiussione seguiva automaticamente la condanna del Comune alla rifusione dei relativi oneri.

Il Comune di Catanzaro propose quindi ricorso per cassazione per due motivi. Questa Corte, con sentenza 14 maggio 2002, n. 6953, accolse il primo motivo, riguardante l’interpretazione delle clausole contrattuali relative alla decorrenza e al criterio di calcolo dell’adeguamento dei prezzi, e, dichiarato assorbito il secondo motivo, attinente alla conseguente questione degli oneri inerenti alla cauzione, cassò la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno.

La Corte di rinvio ha ribadito, diversamente motivando, la decisione cassata. In particolare:

– quanto alla decorrenza dell’adeguamento, ha motivato in base all’interpretazione letterale dell’art. 12 del capitolato speciale di appalto, confermata dal comportamento tenuto successivamente alla stipula del contratto dal Comune, che aveva riconosciuto alla società l’adeguamento sin dall’anno scolastico 1981-1982 e aveva sollevato contestazioni solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo;

– quanto al criterio di calcolo dell’adeguamento, ha motivato escludendo l’utilizzabilità, per l’interna contraddittorietà dei relativi dati, sia del criterio letterale sia del criterio del comportamento della parti successivo al contratto e, quindi, facendo ricorso ai criteri sussidiari della buona fede, ai sensi dell’art. 1366 c.c., della convenienza rispetto alla natura del contratto, ai sensi dell’art. 1369 c.c., e dell’interpretazione della clausola contro il suo autore, ai sensi dell’arte 1370 c.c..

Il Comune di Catanzaro ha nuovamente proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. La S.I.A.R.C. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo. Il ricorrente principale ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 2. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c..

Viene censurato il rigetto – implicito nella scelta del giudice di rinvio di decidere la causa nel merito – dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello della S.I.A.R.C. per “mancata focalizzazione con i motivi dell’appello della effettiva struttura e motivazione delle impugnate sentenze” quanto all’interpretazione e validità della clausola di revisione prezzi, eccezione sollevata dal Comune nel giudizio di secondo grado, riproposta con il ricorso per cassazione e ribadita nel giudizio di rinvio.

3. – Il motivo è inammissibile, dato che l’implicito rigetto dell’eccezione è contenuto già nella sentenza di cassazione con rinvio, che ugualmente era entrata nel merito della causa escludendo, dunque, l’inamissibilità dell’appello della S.I.A.R.C. accolto dalla decisione cassata.

4. – Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 384 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si censura la decisione relativa alla decorrenza dell’adeguamento del prezzo.

4.1. – La Corte di rinvio ha espressamente affermato che, al riguardo, andavano presi in considerazione l’art. 12 del capitolato speciale (che recita: “Il prezzo di ogni singola razione sarà quello che risulterà dalla gara di appalto concorso e non potrà subire alcuna variazione in aumento per tutta la durata dell’anno scolastico. In caso di proroga per l’anno scolastico successivo, il prezzo sarà aggiornato in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT raffrontati al livello dei prezzi delle materie prime indicate nell’allegata tabella allegato A, rilevati alla data di aggiudicazione dell’appalto.”) e l’art. 8 del contratto (che recita: “Per l’anno scolastico successivo il prezzo sarà aggiornato in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati Istat raffrontati al livello dei prezzi delle materie prime indicate nell’allegata tabella (tabella e) rilevati alla data di aggiudicazione dell’appalto.”) . Ha quindi affermato che l’art. 12, cit., poteva essere interpretato in senso favorevole alla tesi dell’appaltatrice secondo cui l’aggiornamento andava riconosciuto sin dall’anno scolastico 1981/82, dato che, “esaminando correttamente il senso di tale statuizione e collegando i due commi, si appalesa con tutta evidenza l’inconsistenza dell’espressione in caso di proroga che da una parte è smentita dalla dizione del primo comma e dall’altra dal successivo dato letterale per l’anno successivo”, mentre era illuminante il testo dell’art. 8, cit., che non reca l’espressione “in caso di proroga”. Di conseguenza – ad avviso della Corte di rinvio – la previsione del richiamato art. 12 “è chiara sotto l’aspetto letterale e non da adito a dubbi”.

4.2. – Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte così argomentando ha sia violato i principi di diritto enunciati dalla precedente sentenza di cassazione, sia motivato contraddittoriamente in punto di fatto.

4.2.1. – Sotto il primo profilo, vengono richiamati i seguenti enunciati giuridici della sentenza di cassazione:

a) le clausole dei capitolati speciali di appalto degli enti pubblici “e quelle del contratto non costituiscono gruppi autonomi ed indipendenti di clausole da interpretare in successione cronologica ed isolando le une dalle altre, ma concorrono entrambe, reciprocamente collegate ed interferenti alla formazione della complessiva regolamentazione contrattuale; e soggiacciono tutte con pari rilevanza reciproca al criterio ermeneutico dell’art. 1363 c.c. per il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”;

b) la locuzione “senso letterale delle parole”, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, “deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto o addirittura a singole parole; per cui il giudizio non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole proposizioni o frasi di essa (…) ma deve collegarle e raffrontarle tra loro al fine di chiarirne il significato e di desumerlo dal loro contenuto complessivo”.

La Corte di rinvio – osserva il ricorrente – ha violato tali principi di diritto perchè ha completamente omesso di prendere in considerazione l’art. 3 del capitolato speciale, che recita:

L’appalto ha durata di due anni scolastici a partire dal primo del mese successivo all’approvazione tutoria della delibera di aggiudicazione. L’appalto medesimo è prorogabile anno per anno fino ad un massimo di 2 (due) anni scolastici, salvo disdetta (…).La proroga o la disdetta dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, all’uopo delegata (…)”. Se avesse tenuto conto di tale disposizione, avrebbe potuto agevolmente concludere che la locuzione “in caso di proroga” non era affatto “inconsistente”, ma, coordinata con la previsione – di cui appunto all’art. 3, cit. – della proroga del contratto dopo il periodo di durata ordinaria, stava a significare che nessuna revisione prezzi era consentita per detto periodo, contrariamente a quanto preteso dall’appaltatrice e ritenuto dai giudici di rinvio che avevano riconosciuto la revisione sin dall’anno scolastico 1981/82.

4.2.2. – Sotto il profilo del vizio di motivazione il ricorrente rileva: c) la contraddittorietà del riconoscimento del carattere della di “chiarezza” alla clausola di cui all’art. 12 del capitolato speciale solo grazie alla sostanziale espunzione di parte di essa, ossia della locuzione “in caso di proroga”;

d) la contraddittorietà, altresì, dell’ulteriore affermazione della Corte salernitana secondo cui l’interpretazione della clausole contrattuali da essa propugnata trovava conferma nel comportamento del Comune, che, in accoglimento della richiesta dell’appaltatrice, adeguò i prezzi con effetto dal 1 ottobre 1981 corrispondendo il relativo importo: infatti, se la Corte avesse correttamente interpretato il testo contrattuale, non sarebbe stato necessario ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario del comportamento delle parti; inoltre, avendo il Comune formulato domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito sul rilievo appunto dell’errore commesso dai suoi uffici nel determinare il compenso revisionale spettante all’appaltatrice, era illogica e con-traddittoria l’affermazione del giudice – chiamato in definitiva a stabilire se il pagamento eseguito era dovuto o meno – che il pagamento era dovuto in quanto era stato concretamente eseguito.

5. – Il motivo è fondato nei sensi che seguono.

5.1. – Evidente è la violazione di entrambi i principi di diritto enunciati da questa Corte nella precedente sentenza di cassazione e invocati dal ricorrente – principi riportati sopra al 4.2.1., lett. a) e b) – a causa della totale obliterazione del decisivo contenuto del richiamato art. 3 del capitolato speciale.

5.2. – Non meno evidente è l’intima contraddittorietà dell’affermazione che un testo contrattuale è chiaro, ma solo a condizione di non tener conto di parte di esso, con conseguente fondamento anche della censura sopra sintetizzata alla lett. c) del par. 4.2.1.

5.3. – Resta assorbita la rimanente censura di vizio di motivazione (lett. d) del paragrafo appena richiamato), attinente all’applicazione del subordinato criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 2.

6. – Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1664 c.c. e dell’art. 384 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, viene censurata la decisione riguardante il criterio di determinazione dell’aggiornamento del prezzo.

6.1. – Osserva il ricorrente che i criteri indicati dalle parti erano due: 1) tasso di variazione del costo della vita secondo i dati ISTAT, invocato dal Comune; 2) livello dei prezzi delle materie prime indicate nella tabella allegata al contratto, invocato dalla società appaltatrice. La Corte di Salerno, pur dando atto che l’applicazione del secondo criterio avrebbe portato “addirittura ad un aumento del 33,35 % certamente non allineato alla pur elevata situazione di svalutazione nel periodo”, ha tuttavia optato proprio per tale criterio. E ciò ha fatto dopo aver affermato non solo la mancanza di chiarezza ed univocità del dato testuale (art. 12 del capitolato e art. 8 del contratto, citt.) con specifico riguardo alla individuazione del criterio di cui trattasi, ma anche che “conformemente a quanto statuito dalla S.C. deve essere confermata la non correttezza del richiamato criterio interpretativo sussidiario del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”; onde si imponeva il ricorso alle ulteriori regole ermeneutiche della buona fede (art. 1366 c.c.), della convenienza rispetto alla natura del contratto (art. 1369 c.c.) e dell’interpretazione contro l’autore della clausola (art. 1370 c.c.), la cui applicazione convergeva nel senso, appunto, dell’adozione del secondo criterio, più oneroso per il committente.

6.2. – Ad avviso del ricorrente, invece, ancora una volta i giudici di rinvio hanno violato le disposizioni della sentenza di cassazione, la quale non aveva affatto escluso l’applicazione del criterio ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, ma aveva, piuttosto, censurato la decisione della Corte d’appello di Catanzaro per aver proceduto a una valutazione soltanto parziale e frazionata di quel comportamento, ossia per aver “attribuito valenza decisiva esclusivamente al metodo di calcolo revisionale da esse (le parti, n.d.r.) attuato nei soli anni scolastici 1981/1982 e 1982/1983. Per converso, nessun rilievo è stato attribuito agli anni scolastici successivi, che poi sono proprio quelli per i quali la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per l’aggiornamento dei prezzi delle forniture eseguite, pur dando la sentenza atto che a partire dal 1983/1984 il criterio revisionale era stato dalle parti compiuto con modalità diverse che avevano escluso il raffronto con il livello dei prezzi delle materie prime e privilegiato, invece, il calcolo secondo gli indici ISTAT del costo della vita, poi adottato dal tribunale. E la Corte, in merito a tale mutamento, si è limitata a soffermarsi sui possibili motivi che avevano indotto la società appaltatrice ad accettarlo senza considerare ed apprezzare il fatto obiettivo che le parti in quegli anni e fino al termine della fornitura avevano dato alla clausola una interpretazione contraria a quella recepita dalla sentenza; che il criterio esegetico in esame era, invece, chiamato a confermare”.

Il ricorrente censura poi specificamente, in ogni caso, le conclusioni tratte dalla Corte di rinvio sulla base dell’applicazione dei criteri ermeneutici sussidiari di cui agli artt. 1370, 1366 e 1369 c.c., nonchè l’omissione della pronunzia, o comunque della motivazione, sulle eccezioni, sempre reiterate nei diversi gradi di giudizio, con cui venivano contestate: a) la determinazione degli aggiornamenti dei prezzi delle materie prime in base a prospetti elaborati dalla stessa appaltatrice, muniti di semplice visto di “congruità” apposto da un funzionario della Camera di commercio; b) le modalità seguite nel calcolo dell’adeguamento, applicato “a cascata” sui prezzi come adeguati anno per anno e non già mantenendo fermi i prezzi base come determinati nel contratto, “come la logica contrattuale e la natura di proroga e non di rinnovo del rapporto richiedeva”.

7. – Salvo che per quest’ultima parte (quella, cioè, riguardante l’applicazione dell’adeguamento “a cascata”), il motivo è assorbito.

7.1. – E’ infatti pacifico in causa che, a decorrere dall’anno scolastico 1983/84 – primo anno di proroga dell’originario contratto – l’aggiornamento del prezzo andava eseguito, ed è stato concretamente eseguito per quell’anno, in base agli indici Istat del costo della vita; discusso è soltanto il criterio di adeguamento per il periodo anteriore, ma la relativa questione avrebbe rilievo solo in caso di soluzione negativa della pregiudiziale questione – riaperta per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e da definire nel giudizio di rinvio – della limitazione o meno del diritto all’adeguamento al solo periodo di proroga del contratto.

7.2. – La censura, invece, di omissione di promuncia o difetto di motivazione quanto all’applicazione dell’adeguamento “a cascata” e non sul prezzo base come determinato nel contratto, è inammissibile.

Di omissione di pronuncia, invero, non può parlarsi, non essendo quella di cui si discute una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, ed avendo la Corte di rinvio provveduto – ancorchè in senso diverso da quello voluto dal ricorrente – sul relativo punto, quello cioè della determinazione degli aggiornamenti.

Quanto, poi, al profilo del vizio di motivazione, la censura è dedotta in termini troppo generici, affidata com’è alla sola considerazione – tutt’altro che evidente – che “la logica contrattuale e la natura di proroga e non di rinnovo del rapporto richiedeva” l’applicazione del criterio invocato dal Comune.

8. – Il quarto motivo del ricorso principale, attinente alla questione dei danni derivanti dal ritardo nello svincolo della cauzione, resta assorbito, presupponendo la definizione della questione della sussistenza del credito principale.

9. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia “omessa valutazione del comportamento complessivo delle parti in ordine all’interpretazione della clausola di revisione prezzi (art. 1362 c.c., comma 2)”.

Si lamenta che la Corte di rinvio abbia affermato l’inutilizzabilità del criterio interpretativo sussidiario del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, sul rilievo che “anche tale richiamo si poneva in una luce incerta, posto che nei soli anni scolastici 1981-82 e 82-83 si era profilata una esecuzione favorevole alla tesi della SIARC, mentre negli anni scolastici successivi il criterio era stato concordemente ribadito privilegiandosi il calcolo secondo gli indici Istat”. Ad avviso della ricorrente, invece, non vi era alcuna incertezza, dato che per gli anni scolastici 1981/82 e 1982/83 le parti avevano concordemente applicato il criterio dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari di cui alla tabella, mentre per gli anni successivi avevano inteso modificare quel criterio ed applicare il diverso criterio dell’incremento dell’indice Istat del costo della vita.

10. – Il motivo è inammissibile, perchè articolato in termini di pura e semplice censura di merito, senza la effettiva deduzione di specifici vizi rientranti nei tipi previsti dall’art. 360 c.p.c..

11. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento delle censure accolte di cui al secondo motivo del ricorso principale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto già enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 6953 del 2002, sopra riportati al 4.2.1., lett. a) e b), prendendo in considerazione, in particolare, l’art. 3 del capitolato speciale di appalto.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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