Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2018 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 28/01/2021), n.2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6569/2019 proposto da:

L.K., L.E., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Mazzini n. 8, presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina

Laura, rappresentati e difesi dall’avvocato Feroci Consuelo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i

Minorenni di Ancona;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

La Corte di appello di Ancona, sezione minori, con decreto del 23 gennaio 2019, ha rigettato il reclamo di L.K. e L.E., cittadini albanesi e genitori di L.K., nata il (OMISSIS), avverso l’impugnato decreto di rigetto della loro istanza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, di riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni connesse allo sviluppo della figlia minore. Ad avviso della corte, i reclamanti non avevano dimostrato l’esistenza di eventi traumatici per la minore o imprevedibili eccedenti rispetto ai normali disagi derivanti in prospettiva dall’allontanamento dai genitori e, di conseguenza, il pregiudizio per l’equilibrio psicofisico della stessa; non sussisteva un reale radicamento nel territorio nazionale, essendo i reclamanti giunti in Italia nel 2017.

L.K. e L.E.. propongono ricorso per cassazione, notificato al PG presso la Corte di appello di Ancona e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, affidato a quattro motivi con i quali essi denunciano violazione di numerosi parametri normativi, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, cui si aggiungono gli artt. 19 del medesimo decreto in tema di ricongiungimento familiare e diritto all’unità familiare e 9 ss. della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a (OMISSIS), ratificata con L. n. 176 del 1991.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

Il ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è acquisito il principio secondo cui, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197 del 2018).

Il provvedimento del giudice di merito che trascuri totalmente di considerare l’età del minore e il profilo del radicamento del minore nel territorio nazionale, il quale concorre ai fini dell’accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l’allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psico-fisico del minore (Cass. n. 15642 e 5938 del 2020), si risolve in falsa applicazione del parametro normativo costituito dai “gravi motivi” di cui all’art. 31 e rende la motivazione inidonea ad attingere la soglia del “minimo costituzionale” che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire (in termini, Cass. n. 33360 del 2019).

Ciò è quanto accaduto nella specie, mostrandosi la sentenza impugnata del tutto evasiva rispetto alle allegazioni dei ricorrenti, i quali avevano evidenziato la tenerissima età della figlia e il suo radicamento in Italia, ove vive con i genitori e la nonna materna, anch’essi radicati in Italia, e lamentato che il mancato rilascio del permesso di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, si risolverebbe in un provvedimento sostanzialmente espulsivo della minore dal territorio nazionale. La valutazione dei giudici di merito è inoltre apodittica e apparente laddove esclude il radicamento nel territorio nazionale in conseguenza del solo fatto che la famiglia era giunta in Italia nel 2017 senza ulteriori accertamenti.

Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, sezione minori, anche per le spese.

Oscurare i dati in caso di diffusione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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