Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2018 del 26/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2018, (ud. 18/10/2017, dep.26/01/2018),  n. 2018

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza n. 185/2012 la Corte d’Appello di Firenze dichiarava l’improcedibilità dell’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale che accoglieva l’opposizione promossa da Lineapiù S.p.A. contro la cartella esattoriale di pagamento emessa a favore dell’Inps per l’importo di Euro 2475,61 relativi a contributi e sanzioni;

che a fondamento della sentenza la Corte rilevava che Lineapiù S.p.A. fosse stata assoggettata ad “amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” in data 25 febbraio 2009, cioè circa un mese dopo la pronuncia di primo grado intervenuta il 29 gennaio 2009 e che ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 13, dovesse affermarsi che il tribunale, che aveva dichiarato lo stato di insolvenza, fosse pure competente in relazione all’opposizione in oggetto e che pertanto la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria dovesse essere dichiarata improcedibile in forza della norma sopra richiamata posta in modo inderogabile a tutela della par condicio creditorum (come affermato dalla Cassazione n. 5662/2010, n. 27679/2008 e 6659/2001);

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di censura con il quale deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13; la violazione degli artt. 95, comma 3 della legge fallimentare e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 81, (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) alla cui stregua doveva affermarsi la competenza del tribunale ordinario;

che l’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il motivo di ricorso è fondato atteso che la vis actractiva del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, stabilita dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, non opera se la procedura di amministrazione straordinaria intervenga dopo la pronuncia di primo grado; dovendo applicarsi il principio, valevole anche per l’amministrazione straordinaria, e desumibile dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 81 comma 3, n. 3, (che sostituisce la L.Fall., art. 95, comma 3), che riconosce l’ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento;

che in virtù di tale principio (Cass. Sez. n. 18088 del 27/08/2007, n. 26041 del 23/12/2010), in caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore e di fallimento intervenuto successivamente a tale decisione, il creditore per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l’impugnazione ma anche passivamente a subirla;

che, in ragione dell’affermazione della competenza del giudice dell’impugnazione nei sensi indicati, la decisione deve essere quindi cassata con rinvio della causa ad altro giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018

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