Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2018 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.26/01/2017),  n. 2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1040-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO PALDERA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 87/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

13/01/2014, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Bari ha rigettato l’opposizione dell’Inps avverso il decreto ingiuntivo n. 109 del 2009 ottenuto da C.S..

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito C.S. eccependo l’inammissibilità del ricorso per vari profili. Tanto premesso va rilevato che come eccepito dal controricorrente la sentenza oggi impugnata è stata notificata al procuratore costituito nel domicilio eletto in data 28 luglio 2014. L’Inps ha avviato per la notifica il ricorso per cassazione in data 31.12.2014 quando il termine di cui all’art. 325 c.p.c. era oramai decorso.

Peraltro l’Istituto ha omesso di allegare al ricorso per cassazione la sentenza corredata dalla relata di notifica così incorrendo nella violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2 di tal che il ricorso, prima ancora che inammissibile, deve essere dichiarato improcedibile.

Nel giudizio di cassazione, infatti, qualora risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio – che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1, verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso (cfr. Cass. 15.3.2013 n. 6706 ma già Cass. s.u. n. 11932 del 1998 e n. 9005 del 2009 e recentemente Cass. n. 8383 del 2016).

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con ordinanza da adottarsi in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara impocedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi oltre accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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