Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20179 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4559-2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA PISCOPO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATTINO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio no

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 14 luglio 2016, n. 715, la Corte d’appello di L’AQUILA ha riformato la pronuncia del Tribunale di Lanciano e per l’effetto ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. T.A. avverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la intimazione dell’INPS di pagamento della contribuzione dovuta per l’anno 2005, in relazione all’attività libero – professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che, per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso T.A., deducendo due motivi di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunciato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111) nonchè del D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 4, per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo: – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in ordine alla eccezione di prescrizione dei contributi, ai sensi dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, fondata sul decorso della prescrizione dalla scadenza del termine di versamento dei contributi, questione che era rimasta assorbita nella sentenza di primo grado, che aveva accolto nel merito la opposizione ed era stata riproposta sia nell’appello dell’INPS che nella propria memoria difensiva;

che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo di ricorso e dichiarare inammissibile il secondo;

che, invero:

– il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). La sentenza della Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto sicchè è immune dalle censure che le sono state mosse;

– il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità: per dedurre idoneamente il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione dei contributi, che era rimasta assorbita nel primo grado, la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso le parti della memoria difensiva d’appello con le quali la questione veniva riproposta al giudice del gravame o quanto meno indicare in sintesi il contenuto rilevante dello scritto difensivo e localizzarlo; la memoria d’appello avrebbe dovuto essere poi prodotta in questa sede come richiesto dall’art. 369 c.p.c., n. 4.

Soltanto nella memoria per l’udienza camerale il ricorrente ha provveduto a localizzare la eccezione, che sarebbe stata riproposta alla pagina 11 della memoria difensiva d’ appello; inoltre tra gli atti prodotti con il ricorso manca la memoria difensiva d’appello, restando inadempiuto l’onere di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4.

che, pertanto, essendo condivisibile lai proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

che le spese di causa vanno compensate tra le parti per essersi formato l’orientamento sulla questione di diritto qui condiviso in data successiva alla proposizione del ricorso;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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