Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20178 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1442-2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BANTI 34,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA BRUNI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4683/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 7 – 24 ottobre 2016, n. 4683, la Corte d’appello di ROMA ha riformato la pronuncia del Tribunale della stessa sede e per l’effetto ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. R.A. avverso le intimazioni dell’INPS di pagamento della contribuzione dovuta alla gestione separata per gli anni 2005- 2006, in relazione all’attività libero – professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era assicurativa obbligatoria;

che, per quanto ancora in discussione, decisione la Corte territoriale osservava che a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso R.A., deducendo due motivi di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio- ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunciato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54,conv. in L. n. 134 del 2012, nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa pronuncia.

Ha esposto di avere dedotto, costituendosi nel secondo grado, la inammissibilità dell’appello dell’INPS in quanto il gravame si limitava ad una generica critica alla sentenza appellata ed alla riproposizione delle tesi svolte nel primo grado; ha lamentato la omessa pronuncia della Corte di merito su tale questione processuale.

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 11 e 12, (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111) e dei principi in materia contributiva nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; ha altresì dedotto il vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata esplicitato le ragioni di non-condivisibilità della pronuncia di primo grado;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che invero:

– quanto al primo motivo, deve richiamarsi il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’arresto del 16/11/2017, n. 27199 secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Quanto detto non esclude che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado purchè esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.

Nella fattispecie di causa, trattandosi di questione di mero diritto, i ragionamenti del Tribunale ben potevano essere sottoposti a critica dall’INPS appellante con il richiamo alla diversa interpretazione delle norme già sostenuta dall’ente nel primo grado.

La mancanza di una specifica statuizione di rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello non configura, invece, un vizio di omessa pronuncia; secondo pacifico insegnamento di questa Corte non ricorre tale vizio, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in tal senso Cassazione civile sez. trib., 06/12/2017, n. 29191; Cass., 08/03/2007, n. 5351relative a fattispecie sovrapponibili);

– il secondo motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). La Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto sicchè la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse;

che le spese di causa vanno compensate tra le parti per essersi formato l’orientamento qui condiviso in data successiva alla proposizione del ricorso;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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