Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20177 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 25/01/2012, dep.18/08/2017),  n. 20177

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12383/2012 R.G. proposto da:

COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI, rappresentato e difeso dall’avv.

Giovanni Fatuzzo; con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 23,

nello studio dell’avv. Claudio Macioci;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò D’Alessandro;

con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 192,

depositata in data 6 febbraio 2012;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 25 gennaio 2017

dal presidente dott. Pietro Campanile;

sentito per il controricorrente l’avv. Marcello Magnano, munito di

delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. De Augustinis Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in accoglimento della domanda proposta dal dott. R.A., ha determinato l’indennità di espropriazione di un fabbricato di proprietà dell’attore da parte del Comune di S. Agata Li Battiati in Euro 182.600,00, ordinandone al deposito, al netto delle somme eventualmente già versate,

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, la corte distrettuale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la decurtazione dell’indennità nella misura del 25 per cento, non venendo in considerazione, essendo l’espropriazione finalizzata alla realizzazione del prolungamento di una strada, un intervento di riforma economico sociale.

3. Per la cassazione di tale decisione il Comune propone ricorso, affidato a unico motivo, illustrato da memoria, cui l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unica censura, denunciandosi violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 nonchè vizio motivazionale, si sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso la ricorrenza dell’attuazione di una riforma economico sociale, tale da giustificare una decurtazione dell’indennità.

2. Il motivo è infondato.

3. In primo luogo deve rilevarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, si applica retroattivamente, in virtù del disposto contenuto nella stessa L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265).

Il presente procedimento, iniziato con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2007, era già pendente al momento dell’entrata in vigore della norma introdotta con la citata L. n. 244 del 2007, ragion per cui va esclusa l’applicabilità dell’invocata decurtazione.

4. Prescindendo da tale rilievo di diritto intertemporale, va in ogni caso ribadito che, affinchè sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, esso deve riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. 28 gennaio 2016, n. 1621; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100, relativa a terreno inserito in zona P.i.p.).

Di certo, non può ritenersi che il prolungamento di una strada comunale, sia pure, per garantire, come sostiene il ricorrente, una via di fuga in attuazione di una misura di Protezione civile, possa ricondursi, al lume di quanto sopra evidenziato, in un intervento di riforma economico sociale.

5. Al rigetto del ricorso, per le indicate ragioni, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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