Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20176 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 25/01/2017, dep.18/08/2017),  n. 20176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14960/2012 R.G. proposto da:

CONSORZIO CO.MI.FOR. S.R.L., in liquidazione rappresentato e difeso

dall’avv. Erminio A. Pacifico; con domicilio eletto in Roma, via

Fulcieri Paolucci Dè Calboli, n. 9, nello studio dell’avv. Piero

Sandulli;

– ricorrente –

contro

R.N., – R.G. – R.A., IN PROPRIO E QUALI

EREDI DI R.D. rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Del

Basso De Caro e dall’avv. Paola Soriano; con domicilio eletto in

Roma, via Vittoria, n. 10, presso lo studio dell’avv. Donatella

Rapuano;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, rappresentato e difeso dall’avv.

Angelina Antonietta Picciuto; con domicilio eletto in Roma, via

Michele di Lando, n. 41, Scala B, int. 1, presso lo studio dell’avv.

Katia Mascia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1841,

depositata in data 24 maggio 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 25 gennaio 2017

dal presidente dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. Pacifico;

sentito per il Comune controricorrente l’avv. Picciuto;

sentito per i controricorrenti R. l’avv. Soriano;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. De Augustinis Umberto, il quale ha concluso per

l’inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sulle domande proposte dai sigg.ri N., G. ed R.A., in proprio e quali eredi del sig. R.D., in relazione all’espropriazione di un terreno di loro proprietà, sito nel Comune di (OMISSIS), in favore del Consorzio Co.Mi.FOR. S.r.l., ha determinato le indennità di espropriazione e di occupazione legittima rispettivamente in Euro 459.698,29 ed in Euro 61.858,04, ordinandone il deposito, al netto delle somme già versate.

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di decadenza sollevata in ordine alla dedotta intempestività dell’atto – qualificato come opposizione alla stima – rispetto alla notifica del decreto di espropriazione, rilevando che nella specie, poichè in detto decreto non era indicata l’indennità definitiva, quale risultante dalla stima operata dalla competente commissione provinciale, che non era mai stata richiesta, bensì quella provvisoria, si trattava di una domanda di determinazione dell’indennità non soggetta ad alcun termine decadenziale.

3. E’ stata altresì giudicata infondata l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità di occupazione, rilevandosi che il decorso che il relativo termine, iniziato in data 11 novembre 1996, era stato interrotto con la notificazione, in data 14 ottobre 1999, della domanda di determinazione di tale indennità.

4. Per la cassazione di tale decisione il Consorzio propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso i proprietari ed il Comune di San Bartolomeo in Galdo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con prima censura, denunciandosi violazione del termine previsto dalla L. n. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 per proporre opposizione alla stima, si sostiene che la Corte partenopea avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie la domanda di determinazione dell’indennità fosse stata validamente proposta, in quanto nel decreto del 29 dicembre 1999 le indennità di espropriazione ed occupazione dovevano intendersi come definitive.

2. Il motivo è infondato.

Premesso, inverso che, il Consorzio non contesta l’applicabilità ratione temporis, già affermata dalla Corte di appello, della L. n. 865 del 1971, va rilevato che l’inammissibilità della domanda discenderebbe – nella prospettiva del ricorrente – dalla natura definitiva delle indennità di espropriazione e dell’indennità indicate nel decreto del 29 dicembre 1999. La natura “definitiva” del decreto di esproprio comporterebbe, essendosi in esso dato atto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, compresa la pubblicazione sul F.A.L. la definitività della stima, con conseguente decorrenza del termine di trenta giorni per proporre opposizione.

La tesi esposta, che in realtà tende a minimizzare il rilievo attribuito dalla normativa di riferimento alla sequenza procedimentale che prevede la determinazione dell’indennità ad opera della competente Commissione provinciale ed agli adempimenti ad essa successivi, contrasta con l’orientamento di legittimità al quale correttamente si è conformata la sentenza impugnata.

Come già affermato da questa Corte (Cass., 21 ottobre 2011, n. 21886), a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 22 febbraio 1990, all’espropriando è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità spettante per l’avvenuta espropriazione dell’immobile, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla L. n. 685 del 1971, art. 16: nel primo caso, l’opposizione alla stima suddetta deve essere proposta nel breve termine di decadenza stabilito dall’art. 19 stessa legge. Laddove sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito chiedere, nel termine prescrizionale di dieci anni decorrente dalla data del decreto di esproprio, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, indipendente dalla emissione, ancorchè tardiva, del provvedimento di stima da parte della Commissione.

La natura provvisoria o definitiva dell’indennità non dipende, pertanto, dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore.

Nell’ipotesi in cui la stima provvisoria non venga accettata dal proprietario, detta sostituzione è richiesta dall’espropriante dopo l’adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16; che la determina in via definitiva rendendola altresì incontestabile, ove non sia tempestivamente impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma.

Infatti, per la decorrenza del termine decadenziale in questione devono ricorrere, oltre alla notifica ai proprietari espropriati della determinazione concreta dell’indennità definitiva, anche gli altri adempimenti previsti dalla l. n. 685 del 1971, ossia il deposito della relazione di stima della Commissione e l’inserzione nel Foglio degli annunci legali della Provincia dell’avviso del deposito stesso, in quanto rivolti a rendere conoscibili i parametri seguiti per la determinazione medesima. Nella fattispecie tali adempimenti non risultano intervenuti prima della notificazione del decreto ablativo, che, quindi, non ne ha integrato l’atto conclusivo, secondo l’ordinaria sequenza procedimentale.

Deve quindi ribadirsi il seguente principio, ribadito di recente da questa Corte (Cass., 4 febbraio 2016, n. 2193): “Con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l’indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi della L. 22 agosto 1971, n. 865, art. 19, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l’inserzione dell’avviso di deposito nel Foglio annunci legali della Provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell’indennità definitiva”.

3. Con il secondo motivo viene riproposta, in relazione all’indennità di occupazione, l’eccezione di prescrizione già rigettata dalla Corte di appello. Si afferma che mancherebbe la prova dell’evento interruttivo, costituito dall’atto di citazione, non prodotto dalla controparte, inerente alla domanda di determinazione delle indennità in questione avanzata da R.D. davanti alla Corte di appello di Napoli con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1999 e che, in ogni caso, “anche se fosse vero che la notifica dell’atto di citazione ha interrotto la prescrizione, è anche palese che al momento della presentazione della domanda dei sigg.ri R., N. e A. in data 3 aprile 1999, si erano prescritte comunque le somme dovute per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999”.

4. La doglianza è infondata, in quanto, a fronte della genericità del rilievo circa la dedotta carenza probatoria (dovendosi tener anche conto dell’assenza di rilievi in merito alla deduzione dei controricorrenti circa il deposito della documentazione in questione con memoria in data 29 ottobre 2009, nonchè dell’evidente applicabilità del principio di non contestazione), non può prescindersi dall’efficacia di tale evento interruttivo, essendo stata la successiva domanda, che ha dato luogo al presente procedimento, notificata il 3 aprile 2009, proposta entro un decennio dalla precedente interruzione della prescrizione.

5. Il terzo motivo, con il quale si denuncia l’erronea affermazione della mancata contestazione della stima operata dal consulente tecnico d’ufficio già nominato dal Tribunale di Benevento, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, è inammissibile.

La Corte di appello, infatti, con riferimento alle contestazioni circa la natura agricola dell’area, le uniche interamente trascritte nel ricorso, ha osservato, in conformità a un consolidato orientamento di legittimità, che il terreno in questione, in quanto inserito in una zona P.I.P., doveva considerarsi edificabile; le ulteriori argomentazioni circa il valore di mercato dell’area attingono questioni riservate al giudice del merito, che nella specie ha reso adeguata motivazione, richiamando le suddette conclusioni peritali (sull’utilizzabilità della consulenza espletata in diverso giudizio fra le stesse parti, v. Cass., 19 settembre 2000, n. 12422). Deve in proposito osservarsi che, a prescindere dai rilievi circa la natura edificatoria del terreno, nel ricorso non sono state specificate le modalità e i termini con cui le critiche svolte al suddetto elaborato sarebbero state avanzate nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello. Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 1014, 16368).

6. Con il quarto motivo, si deduce vizio motivazionale in ordine a un fatto decisivo e, in sostanza, l’erronea esclusione di ogni responsabilità in capo al Comune di San Bartolomeo in Galdo, per aver offerto, a quanto è dato comprendere, un’indennità provvisoria inferiore rispetto a quella poi liquidata in giudizio.

La censura è inammissibile, in quanto relativa a questione che non risulta in alcun modo affrontata nella decisione impugnata.

Vale bene in proposito richiamare il principio secondo cui, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22 aprile 2016, n. 8206).

7. Al rigetto del ricorso, per le indicate ragioni, segue la condanna del Consorzio ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, e condanna il Consorzio Co.Mi.For. S.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidte, per ciascuno, in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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