Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20175 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 24/01/2017, dep.18/08/2017),  n. 20175

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maia Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25767/2012 proposto da:

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 10, presso lo studio

dell’avvocato Boccongelli Emanuele, rappresentato e difeso

dall’avvocato Di Cagno Alberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.; P.N.; M.D.;

C.G.; D.D.P., nella qualità di erede di P.A.;

L.B.; P.T.; elettivamente domiciliati in

Roma, Via Laura Mantegazza n.24, presso lo studio del sig. Gardin

Marco, rappresentati e difesi dall’avvocato Gargano Raffaele, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 731/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal cons. CAMPANILE PIETRO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Di Cagno Alberto che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Gargano Raffaele che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 14 febbraio 2006 il Tribunale di Bari condannava il Comune di Bari al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione e interessi, in ragione delle rispettive quote di spettanza, detratto l’acconto già versato, in favore del signor C.G. e degli altri soggetti indicati in epigrafe, a titolo di conguaglio per la cessione di un bene immobile, intervenuta in data 1983, con espressa previsione di un conguaglio, ai sensi della l. 29 luglio 1980, n. 385, in base alle norme che sarebbero state successivamente emanate.

2. Con pronuncia non definitiva n. 928 del 2010 la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame proposto in via principale dal Comune, riconosceva gli interessi moratori sulla somma determinata a titolo di conguaglio, con esclusione della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda, riconoscendo fondate le doglianze degli eredi di P.C., proposte con impugnazione incidentale, in merito alla determinazione nella misura di un ventesimo della quota ad essi dovuta.

3. Per quanto ancora rileva, venivano rigettate le censure riproposte dall’ente territoriale in merito al difetto di legittimazione degli appellati, nonchè in ordine alla prescrizione del diritto al conguaglio e alla sua insussistenza, in quanto la cessione intervenuta nel luglio del 1983 aveva oggetto dei fabbricati e non un terreno edificabile.

4. Quanto alla prescrizione, la Corte di appello ha osservato che con una nota in data 11 novembre 1988, nella quale era offerta una determinata somma a titolo di conguaglio, il Comune non solo aveva riconosciuto, con efficacia interruttiva della prescrizione, il relativo diritto, ma aveva nella sostanza ratificato l’interpretazione secondo cui, in base all’accordo intervenuto, il diritto al conguaglio sarebbe sorto solo con la nuova regolamentazione della materia, poi intervenuta con la L. 8 agosto 1992, n. 395, di tal che la proposizione della domanda, con atto del 18 aprile 2002, doveva intendersi intervenuta prima del decorso del termine decennale di prescrizione, da calcolarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge.

5. In merito alla ricorrenza dei presupposti per il conguaglio, si affermava che al suo riconoscimento non era ostativa la circostanza in base alla quale tale diritto era stato contestato, per essere l’oggetto della cessione costituito da fabbricati, il quanto l’esclusione del diritto al conguaglio poteva essere giustificata solo dalla natura agricola del suolo, dovendosi in ogni caso rilevare che dagli stessi atti emanati dal Comune emergeva che la somma indicata nell’atto di cessione era stata versata a titolo di acconto.

6. Con la sentenza definitiva depositata in data 26 giugno 2012 la Corte di appello di Bari ha rideterminato le somme dovute ai rispettivi aventi diritto sulla base delle indicazioni dell’ausiliario all’uopo nominato, regolando le spese processuali, compensate nella misura di un terzo.

7. Per la cassazione delle decisioni n. 928 del 2010 e n. 731 del 2012 il Comune di Bari propone ricorso, affidato a sette motivi, cui resistono con controricorso la sig.ra S.S. e gli altri soggetti indicati in epigrafe.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deducendosi violazione e falsa applicazione dell’artt. 2697 c.c. e degli artt. 100,113 e 115 c.p.c., nonchè insufficiente e contradditoria motivazione, si ripropone il tema del difetto di legittimazione attiva degli attori, sostenendosi che erroneamente la Corte di appello avrebbe rigettato il relativo motivo di gravame, disattendendo il principio secondo cui incombe al soggetto che si costituisce in giudizio quale successore universale di una delle parti l’onere di fornire la propria di detta qualità.

1.2. La censura è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha affermato di aver verificato la posizione soggettiva di tutti gli attori, precisando, quanto ad alcuni di essi, che la loro legittimazione attiva era desumibile dalla partecipazione all’atto di cessione, mentre per gli altri dovesse tenersi conto dallo loro qualità di eredi degli altri originari comproprietari, dovendosi per altro ritenere, quanto all’accettazione dell’eredità, che essa fosse implicita nella proposizione dell’azione in esame. Tale ratio decidendi non risulta specificamente censurata, in quanto il motivo in esame si limita alla generica enunciazione di alcuni principi affermati da questa Corte, senza affrontare distintamente le posizioni degli attori.

2. Deve procedersi, stante la sua priorità sul piano logico giuridico, e in ossequio al principio fondato sulla necessità di ricercare e indicare la “ragione più liquida” (Cass. Sez. U., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936), all’esame del terzo motivo, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., degli artt. 1350, 1362 e 1372 c.c., nonchè del R.D. n. 148 del 2015, della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e della L. 3 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, si ribadisce l’eccezione di inammissibilità della domanda di conguaglio, in quanto l’atto di cessione aveva oggetto dei fabbricati e non dei terreni edificabili.

3. La censura è manifestamente fondata, e deve essere accolta, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo.

4. Dall’atto stipulato in data 19 luglio 1983 ai rogiti del notaio Am.En., dal quale scaturisce la pretesa degli intimati, opportunamente riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso del Comune di Bari, emerge che l’oggetto della cessione era costituito da un “fabbricato sito in (OMISSIS),.., composto di complessivi vani dodici in pianoterra ed una tettoia di metri quadrati sessantasette..”.

Deve quindi trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui nella determinazione del conguaglio dovuto per la cessione degli immobili espropriati, la dichiarazione d’incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, commi 5, 6 e 7, come modificati dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, (Corte cost., sentenza n. 5 del 1980), e la successiva disciplina dettata per la determinazione dell’indennità delle aree fabbricabili dal D.L. art. 5 bis non esercitano alcuna influenza in relazione all’espropriazione dei fabbricati. Per detta categoria di beni immobili, cui appartiene quello per cui è processo, l’indennità doveva essere determinata, infatti, già al momento della cessione volontaria, in conformità della L. n. 2359 del 1865, art. 39: per il medesimo fabbricato, non poteva quindi prospettarsi alcun diritto al conguaglio (Cass., 9 marzo 2009, n. 5633).

5. L’impugnata decisione va cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso del rigetto della domanda di conguaglio proposta nei confronti del Comune di Bari.

6. La complessità dei temi trattati e la specificità della questione, che per altro risulta affronta da questa Corte solo con l’indicata decisione, non massimata, inducono a dichiarare interamente compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il terzo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conguaglio proposta nei confronti del Comune di Bari.

Compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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