Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20174 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 24/01/2017, dep.18/08/2017),  n. 20174

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11059/2012 R.G. proposto da:

F.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bastianini

e Umberto Richiello, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio

del secondo, in via Mirabello, n. 18;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORBETELLO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Maria

Tamburro, con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento, n. 55,

presso lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 176,

depositata in data 13 febbraio 2012;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 gennaio 2017

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito per il ricorrente l’avv. Umberto Richiello;

udito per il controricorrente l’avv. Nicola Di Pierro, munito di

delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott.ssa SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Orbetello, in relazione al procedimento espropriativo promosso dalla S.r.l. Complesso Termale dell’Osa per il recupero e l’ampliamento degli impianti termali, impugnava nei confronti del proprietario dei terreni, signor F.F., la perizia di stima effettuata ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21deducendone l’erroneità e la nullità (per incompatibilità dell’Arch. P., nominato dal Presidente del Tribunale di Grosseto), e chiedendo, in ogni caso la determinazione dell’indennità di espropriazione.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha preliminarmente dato atto della rinuncia all’azione e alla domanda, da parte del Comune, relativamente alla determinazione dell’indennità di espropriazione ed ha dichiarato, in ordine a detta domanda, la cessazione della materia del contendere.

Ritenuta, poi, la persistente efficacia della domanda di declaratoria di nullità della perizia redatta dalla commissione dei tecnici nominata ai sensi del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 2 la Corte, rilevata preliminarmente la legittimazione del Comune in quanto qualificato, ai sensi dell’art. 54 t.u. espr., come terzo portatore di un interesse all’impugnazione, ha pronunciato la nullità di detta perizia, osservando che il tecnico nominato dal Presidente del Tribunale aveva già prestato la propria opera professionale in favore del sig. F. proprio in relazione al procedimento che interessava i terreni di sua proprietà.

3. In particolare la corte distrettuale ha affermato che non poteva assumere rilievo la mancata proposizione dell’istanza di ricusazione del tecnico nel termine di cui all’art. 192 c.p.c., in quanto le circostanze deponenti nel senso dell’incompatibilità dell’arch. P. erano emerse quando le operazioni di stima erano già in corso: nel caso in esame, anche in analogia con le previsioni in materia di arbitrato, l’impugnazione della perizia, essendosi per altro il Comune attivato, ancorchè senza esito, per la sostituzione del perito ai sensi dell’art. 196 c.p.c., il rimedio giurisdizionale era costituito dall’impugnazione prevista dal citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54.

4. Per la Cassazione di tale decisione il sig. F. propone ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui il Comune di Orbetello resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 3 e 54 si osserva che il Comune non aveva interesse a proporre l’impugnazione avverso la perizia di stima redatta a ai sensi del citato D.P.R. n. 327, art. 21 non potendo essere considerato nè promotore dell’espropriazione, nè come terzo comunque portatore di un interesse.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non essere state indicate le ragioni e gli aspetti probatori in merito alla ritenuta incompatibilità dell’arch. P..

3. La terza censura attiene alla violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, non risultando dimostrata la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto la mera richiesta del predetto arch. P. di documenti attinenti alla realizzazione dei lavori non era indicativa dell’affidamento di un incarico in merito alla determinazione dell’indennità di espropriazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.c., non avendo il Comune presentato istanza di ricusazione entro il termine previsto da tale disposizione.

5. L’ultima doglianza attiene al regolamento delle spese processuali, nonostante il Comune di Orbetello avesse rinunciato all’azione.

6. A giudizio del Collegio deve esaminarsi, in via ufficiosa, la questione relativa alla cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le questioni sottoposte all’esame della Corte di appello di Firenze. Sotto tale profilo vale bene richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass., 25 luglio 2012, n. 13109; Cass., 3 marzo 2006, n. 4714).

6. La corte distrettuale, a fronte della rinuncia alla domanda di determinazione dell’indennità da parte del Comune di Orbetello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo tuttavia persistente l’interesse ad ottenere una pronuncia in merito all’impugnazione della perizia di stima.

6.1. Tale distinzione non appare condivisibile.

6.2. Vale bene premettere che, come ribadito nel controricorso, con Delib. 11 ottobre 2010, n. 314 il Comune revocò la precedente delibera con la quale era stata dichiarata la pubblica utilità delle opere per le quali era prevista l’espropriazione dei terreni del sig. F., e successivamente pose tale atto alla base della rinuncia alla domanda di determinazione della stima. Essa era comunque destinata a una declaratoria di improcedibilità, in quanto il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell’azione per la determinazione della corrispondente indennità – sicchè il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza – resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull’indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest’ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l’indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo: Cass., 31 maggio 2016, n. 11261; Cass., Sez. U, 2 marzo 2004, n. 4241).

7. Si tratta, quindi, di stabilire se l’impugnazione della perizia ai sensi del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 abbia una rilevanza autonoma, sul piano processuale, rispetto al procedimento ablatorio, ovvero debba considerarsi come atto ad esso inerente, con la conseguenza che il venir meno dello scopo precipuo ad esso assegnato, vale a dire la determinazione dell’indennità, determina il venir meno dell’interesse alla sua impugnazione, dovendosi tale determinazione peritale considerare caducata a seguito dell’impossibilità di portare a termine la procedura espropriativa, nella specie deprivata del suo fondamentale presupposto costituito dalla dichiarazione di pubblica utilità. A giudizio del Collegio deve ritenersi preferibile la seconda soluzione, con conseguente necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande proposte dal Comune di Orbetello.

8. Deve invero ribadirsi il carattere endoprocedimentale della stima peritale dell’indennità di espropriazione, già affermato da questa Corte, che ha osservato, con specifico riferimento alla stima in esame, che “in assenza di provvedimento ablativo, il relativo procedimento possa concludersi con una sorta di statuizione meramente estimatoria di un’indennità non ancora dovuta, e suscettibile, in tesi, di restar lettera morta nell’ipotesi in cui l’autorità espropriante dovesse reputare, per motivi di pubblico interesse, di non procedere all’espropriazione del bene” (cfr., in motivazione, la citata Cass. n. 11261 del 2016).

9. Conforta tale soluzione il sistema delineato dal D.P.R. n. 327 del 2001 in merito alla determinazione della stima: la possibilità del ricorso alla stima peritale, che si è aggiunta alla determinazione dell’indennità da parte della Commissione provinciale, si inserisce in un sistema imperniato sulla emanazione del decreto di espropriazione, indipendentemente dal fatto che esso preceda o meno la stima c.d. “definitiva”: fondamentale rilievo assume, sotto tale profilo, la disposizione contenuta nel citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, ora trasfuso, senza sostanziali modifiche, nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, secondo cui “l’opposizione.. va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.

10. Nè la pendenza di altri procedimenti, quale emerge dalle specifiche indicazioni in tal senso contenute nel controricorso, aventi ad oggetto, da un lato, la richiesta del compenso da parte di taluni dei periti nominati per la stima del bene in esame, e, dall’altro, la pretesa del F. fondata sull’esito della perizia in esame, depongono nel senso di una persistenza di un interesse a una pronuncia, sebbene parziale, nel presente giudizio.

Premesso, invero, che la speciale competenza in unico grado della Corte d’appello è espressamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione negli esclusivi rapporti tra il soggetto espropriante, obbligato al pagamento delle indennità, ed i soggetti espropriati aventi diritto alle indennità stesse, con la conseguenza che tale eccezionale attribuzione di competenza non può essere estesa a domande diverse – benchè connesse quanto ai soggetti, al titolo o all’oggetto – rispetto a quelle di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e d’occupazione (Cass., 21 febbraio 2007, n. 4090; Cass., 17 giugno 1999, n. 6008), appare evidente come il tema della fondatezza o meno della pretesa inerente a un’indennità di espropriazione nell’ambito di una procedura ablativa ormai insussistente possa essere facilmente affrontato e risolto, anche al lume di quanto sopra evidenziato, in via incidentale, mentre le questioni in merito alla liquidazione del compenso al perito prescindono totalmente dal giudizio di opposizione alla stima (cfr. amplius, Cass., 7 marzo 2012, n. 3575, dove si pone in evidenza l’analoga assenza di incidenza della nullità del lodo sulla liquidazione del compenso agli arbitri).

8. La novità della questione consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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