Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20173 del 25/09/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20173 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 1820-2011 proposto da:
CREDIFARMA SPA 01971061005, quale

mandataria del

dott. FRANCO BERIONNI, dott.LUCIANA BOLDROCCHI, dott.
ANNA MARIA BONORA, dott. MARIA A. CECE, dott.
FRANCESCO COLA, dott. LUISA COLUCCELLI, dott. SERGIO
ESPOSITO, dott. FIAMMETTA DE FERRI, dott. FERDINANDO
2014
1530

FRANCI, dott. MICHELE MARTELLA, dott. MARIA T.
MASSARI,dott. MARIO MIGNELLA, dott. LINDA MISSONI,
dott. FILIPPO PASQUALI, dott. GLUCINIO PERBELLINI,
dott. SANDRO PORRECA DE CECCO, dott. MARCELLO
SIGNORINI, dott. ANTONIO TEODORI, dott. MARIA C.

1

Data pubblicazione: 25/09/2014

VALENTINI, dott. PASQUALINO VALLOREO, dott. FRANCESCO
BARLAAM, dott. RINO BELCANTO, MARILDE CASCIONE, dott.
S. DI GIOVANNI,

dott.

GELSOMINA DE LUCA, dott. G.

PIERGALLINI, dott. RAFFAELLA ROSSANO, dott. GIUSEPPE
TOMA, dott. LUCIA D’ANNIBALE, dott. NADIA BERARDOCCO,

DE GENNARO, dott. F. DE LELLIS, dott. ROBERTO
MIGNELLA, dott. DOMENICO MODUGNO, dott. MARIO RAPINO,
dott. PASQUALE DE RENZIS, dott. ANTONIO SERAFINI,
dott. F. SIMONCELLI, dott. ANTONIO DE VITA, quali
titolari delle omonime farmacie, in persona del
proprio legale rappresentante pro tempore, nonche’
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.
CARLO GHIANI, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
MACCIOTTA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 3 PESCARA, in
persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott.
CLAUDIO D’AMARI°, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
TOMMASO MARCHESE giusta procura in calce al ricorso
notificato;

2

dott. GIOVANNI BUCCI, dott. CARLO FORCUCCI, dott. P.

controricorrente nonchè contro
REGIONE ABRUZZO ;

– intimata avverso la sentenza n. 229/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato TOMMASO MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 26/03/2008 R.G.N. 119/05;

R.g.n. 1820-11 (ud. 13.6.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto ricorso per cassazione contro l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara e la
Regione Abruzzo avverso la sentenTlel 26 marzo 2008, con la quale la Corte d’Appello
di L’Aquila ha provveduto in gradV appello sulla controversia decisa in primo grado dal
Tribunale di Pescara il 24 aprile 2003.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto l’Azienda Unità Sanitaria

i

§1. La s.p.a. Credifartna, quale mandataria dei dottori farmacisti indicati in epigrafe,

Locale di Pescara, che ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare si deve valutare se è ammissibile l’istanza con cui, in limine
del ricorso, la ricorrente, che l’ha notificato ben oltre il termine c.d. lungo, di cui all’art.
327 c.p.c., nel testo applicabile alla controversia, ha chiesto di essere rimessa in termini,
cioè che, nonostante l’inosservanza di detto termine, il ricorso sia considerato tempestivo.
L’istanza è così motivata: «Sia consentito preliminarmente rilevare come a causa
del noto evento sismico verificatosi in Abruzzo, del 6 aprile 2009, alla società odierna
ricorrente è risultato impossibile (come attestato dalla documentazione in atti) esaminare
gli atti e i verbali di causa, allo stato ancora indisponibili presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Alla luce della considerazioni che precedono pertanto, appare del tutto evidente
come la società ricorrente sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile
e, pertanto, formula rispettosa istanza di ritnessione in termini al fine della proposizione
del ricorso.».
§2. L’istanza non è accoglibile.
Indipendentemente dalla ricerca di un referente normativo, che nella specie, essendo
la controversia insorta anteriormente al 30 aprile 1995, non potrebbe rinvenirsi nell’art.
184-bis c.p.c. introdotto dalla I. n. 353 del 1990 e successive modifiche, e dovrebbe
rinvenirsi direttamente nelle nonne costituzionali sulla garanzia del diritto di azione e di
difesa, l’istanza appare assolutamente carente di dimostrazione quanto all’invocata ragione
giustificativa.
Per dimostrare tale ragione, parte ricorrente ha prodotto come doc. n. 4 (siccome si
evince dall’indice in calce al ricorso) una “richiesta di attestazione” datata 26 gennaio
2010, indirizzata alla Corte d’Appello di L’Aquila, nella quale si chiede di attestare
31D,
Est. Cons.aKae1e Frasca

R.g.n. 1820-1 (ud. 13.6.2014)

«l’irreperibilità provvisoria del fascicolo di parte e dei verbali di udienza, a causa del
noto evento sismico del 6/4/2010», nonché un’attestazione in pari data rilasciata dalla
Cancelleria della Corte d’Appello di L’Aquila, nella quale si dichiara che «a causa del
sisma del 6/4/2009, i fascicoli di ufficio e di parte e le sentenze in originale non sono, allo
stato attuale, nella disponibilità della cancelleria presso i nuovi uffici giudiziari di
Bazzano>>.
I documenti presentati sono del tutto inidonei a giustificare i presupposti della

rimessione in termini, sia in ragione della stessa motivazione addotta a fondamento
dell’istanza di rimessione, sia, ancora prima, in ragione del comportamento tenuto dalla
ricorrente in relazione al decorso del termine per impugnare, ancorché considerato con
riferimento all’incidenza del noto evento sismico del 6 aprile 2009.
§2.1. Queste le ragioni.
§2.1.1. Sotto il primo profilo si osserva che la motivazione dell’istanza di rimessione
in termini appare del tutto generica, in quanto non v’è alcuna spiegazione del come e gd.
perché, in relazione al contenuto della sentenza impugnata ed ig particolare della sua
motivazione, la considerazione e, quindi, l’esameK dei non meglio specificati < verbali di verbali di causa» fosse necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di
impugnazione in questa sede.
Nessuna indicazione è espressa sul come e sul perché quella considerazione fosse
rilevante in riferimento ai quattro motivi sui quali si fonda il ricorso per cassazione.
Ne segue che l’allegazione della situazione impeditiva del tempestivo esercizio del
diritto di ricorrere per cassazione risulta del tutto generica e, conseguentemente, inidonea
allo scopo di evidenziare un presupposto oggettivo al riguardo.
§2.1.2. Sotto un secondo e sempre preliminare profilo, si rileva che, risalendo la
pubblicazione della sentenza al 26 marzo 2008, il termine c.d. lungo di cui all’art. 327
c.p.c., nel testo applicabile alla controversia, veniva a scadere — aggiungendo i 46 giorni
della sospensione per il periodo feriale di cui all’anno 2008 (1° agosto-15 settembre 2008)
— 1’11 maggio 2009 e, dunque, al momento del verificarsi del sisma del 6 aprile 2009,
residuavano per l’esercizio del diritto di impugnare ancora 35 giorni.
Il termine in corso al momento del sisma avrebbe potuto essere sospeso fino al 31
luglio 2009 dall’art. 5, comma 3, del di. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, nella L. 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, ove, però, parte ricorrente o si suoi
4
Est.

Raffaele Frasca

R.g.n. 1820-11 (ud. 13.6.2014)

difensori si fossero trovati in alcuna delle situazioni che normativamente avrebbero potuto
giustificare l’operare della proroga di cui a detta norma.
Tale norma, sotto la rubrica “Disposizioni relative alla sospensione dei processi
civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini,
nonché alle comunicazioni e notifiche di atti” — aveva previsto ai commi 1-3 quanto segue:
<<1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di
competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso

gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti,
ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di
amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per
l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’art. 283
c.p.c. e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre
grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal
presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le
cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non
impugnabile. 1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento
di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari
aventi sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2. 2. Sono rinviate d’ufficio, a data
successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di
competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con
nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano
residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1. È fatta salva la facoltà
dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 3. Per i soggetti che alla
data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria
attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i
provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione
ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile
2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È
fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove
il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine
del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi
soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva
5
Est. Consi Raffaele Frasca

R.g.n. 1820-11 (ud. 13.6.2014)

tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione
dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di
attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle
procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’art. 6 del presente
decreto.».
Ora, parte ricorrente non ha allegato di essersi trovata in alcuna delle situazioni
indicate dalla norma ora riportata che avrebbero potuto giustificare la sospensione di cui al
comma 3 e, dunque, deve ritenersi che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. continuò il suo

i

corso.
Non solo: nemmeno ha allegato di a’Zr—eikilon avuto conoscenza della pubblicazione
della sentenza prima dell’evento sismico, ché anzi paitresistente ha allegato che lo stesso
giorno della pubblicazione la cancelleria eseguì la comunicazione della stessa.
Onde non può ritenersi che l’evento sismico intervene in una situazione in cui la
pubblicazione della sentenza non era conosciuta.
Parte attrice non ha nemmeno allegato quando prese effettiva conoscenza della
sentenza ed in particolare se prima o dopo l’evento sismico, onde nemmeno si sa quando
ebbe contezza della presunta — e, come si è detto, indimostrata e ndliustificata – necessità
di esaminare i non meglio identificati atti e verbali per esercitare il diritto di ricorrere per
cassazione.
Ne segue che l’esercizio del diritto di impugnazione doveva avvenire entro 1’11
maggio 2009 e, poiché, la generica difficoltà di esercitarlo in ragione della mancata
conoscenza degli atti e dei verbali di causa non meglio specificati non impediva la
proposizione del ricorso sebbene con l’allegazione di detta difficoltà e, quindi, con la
postulazione a questa Corte di una rimessione in termini basata su detta allegazione,
l’istanza formulata con la proposizione del ricorso ben oltre la scadenza del termine, cioè
1’11 gennaio 2011, rappresenta un’attività il cui ritardo appare del tutto inescusabile.
i Invero, poiché non era impedita la proposizione del ricorso per cassazione, bensì — in tesi solo la compiuta esposizione delle ragioni in quanto basate su atti e verbali, l’attività di
proposizione avrebbe dovuto essere compiuta comunque nel termine, in quanto solo ad
essa poteva conseguire la possibilità che l’istanza di rimessione in termini per l’attività di
esame di ciò che — sempre in tesi — non si poteva esaminare potesse essere valutata.
L’avere atteso fino ad oltre un anno e mezzo per proporre il ricorso appare allora
circostanza del tutto ingiustificata e del tutto inidonea — a prescindere dall’assorbenza dl
primo profilo sopra considerato — a giustificare una rimessione in termini.
6
Est. Cons. aff ele Frasca

R.g.n. 1820-11 (ud. 13.6.2014)

Le stesse considerazioni comunque potrebbero e dovrebbero essere enunciate
qualora, in ipotesi, fosse stato dimostrato o risultasse che il termine ex art. 327 c.p.c. era
stato sospeso fino al 31 luglio 2009: in tal caso, tenuto conto che dal 10 agosto al 15
settembre 2009 operava la sospensione dei termini per il periodo feriale, il termie in corso
al 6 aprile 2009 sarebbe risultato prorogato sino al 20 ottobre 2009, dovendosi sommare 35
giorni a partire dal 15 settembre 2009. Prima del 20 ottobre 2009 parte ricorrente avrebbe
dovuto proporre il ricorso per cassazione invocando la rimessione in termini.

Per completezza si aggiunge che nella specie la stessa attività rivolta ad ottenere
l’attestazione della indisponibilità dei non meglio identificati atti e verbali avrebbe dovuto
essere sollecitata comunque ben prima che scadesse il termine, tanto che esso fosse rimasto
quello dell’il maggio 2009, quanto se fosse stato prorogato sino al 20 ottobre 2009.
§3. Il ricorso, previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini, è, conclusivamente,
dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante ogni considerazione in ordine alla
ritualità della notificazione alla Regione Abruzzo presso la sede distrettuale
dell’Avvocatura dello Stato.
§4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55 del 2014.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di
cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.
osì deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 1 gi o 2014.
. Est.

7
Est. Cons. Raffaele Frasca

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