Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20173 del 18/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.18/08/2017), n. 20173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 1132 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto da:
ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
rappresentante per procura B.G., quale rappresentante di
CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,
giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Teodoro Carsillo
(C.F.: CRS TDR 70A26 B776W);
– ricorrente –
nei confronti di:
L.M.G., (C.F.: (OMISSIS));
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.
4095/2015, depositata in data 26 ottobre 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
12 luglio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso, in via principale, per la
dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per luglio 2017 –
difetto di contraddittorio e, in subordine, per l’accoglimento del
ricorso;
l’avvocato Teodoro Carsillo, per la società ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti, quale terza datrice di ipoteca per un debito della società Rialto Design S.r.l., da Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di Castello Finance S.r.l., L.M.G. ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
L’opposizione è stata (parzialmente) accolta dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato prescritto il credito azionato.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Italfondiario S.p.A., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata L.. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “ex art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102 e 602 c.p.c. e ss., art. 615 c.p.c.”.
Il motivo è fondato.
In base al costante indirizzo di questa Corte, in caso di espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. contro il terzo proprietario datore di ipoteca, sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore e terzo espropriato, con riguardo ai giudizi di opposizione (sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, così come per le eventuali controversie che sorgono in sede di distribuzione) e, in particolare, ciò è assolutamente pacifico laddove si tratti di opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che (come nella specie) riguardino la sussistenza del credito per cui si procede all’espropriazione contro il terzo datore di ipoteca (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 – 01; in senso conforme, cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 29748 del 29/12/2011, Rv. 621065 – 01, nonchè, anche con riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi e alle controversie distributive: Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015, Rv. 635265 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01).
Laddove il debitore “diretto” non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nel giudizio di opposizione è quindi “inutiliter data” e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata – anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado.
Nella specie il procedimento e la sentenza impugnata sono quindi nulli, in quanto emessi a contraddittorio non integro, per l’omessa chiamata in giudizio della società debitrice Rialto Design S.r.l..
Di conseguenza, la suddetta sentenza va cassata, con rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.
2. Con il secondo motivo si denunzia “in via subordinata: ex art. 360 c.p.c., n. 3 – 4 per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c.; ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”.
Il motivo, proposto in via subordinata rispetto all’eventuale rigetto del primo, è assorbito in virtù dell’accoglimento di quest’ultimo.
3. Il primo motivo di ricorso è accolto, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rimessione del giudizio al Tribunale di Milano, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017