Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20172 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 25/09/2020), n.20172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3362/2013 R.G. proposto da:

Sportmotors s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n. 17,

presso lo studio degli avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo,

che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 82/02/12, depositata il 16

marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 82/02/12 del 16/03/2012, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale proposto da Sportmotors s.p.a. avverso la sentenza n. 196/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un processo verbale di constatazione e si fondava, in parte, anche sull’applicazione dello studio di settore relativo all’attività esercitata dalla società contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) la CTP si era conformata alla documentazione agli atti ed alla normativa vigente in materia di studi di settore; b) l’accertamento traeva origine dal processo verbale di constatazione e, pertanto, “i rilievi in esso riscontrati non possono essere disattesi”; c) “l’indetraibilità della perdita per svalutazione della partecipazione è prevista dall’art. 94 del TUIR”; d) gli altri motivi di doglianza restavano assorbiti;

2. Sportmotors s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato anch’esso a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso principale Sportmotors s.r.l. deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR omesso l’esame dell’appello incidentale proposto e concernente la minusvalenza ricollegata alla copertura delle perdite della partecipata Renosa s.r.l.;

2. il motivo è infondato;

2.1. è vero che la sentenza impugnata non fa menzione dell’appello incidentale della società contribuente, ma è altrettanto vero che la stessa ha ritenuto l’indetraibilità della perdita da svalutazione ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 94 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), sicchè la CTR ha sicuramente preso in considerazione la questione proposta con l’appello incidentale;

3. con il secondo motivo di ricorso principale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la inesistenza o la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, e art. 132 c.p.c., comma 2, evidenziando che la CTR non ha compiutamente preso in esame il motivo di ricorso incidentale e del rigetto dello stesso non ha nemmeno dato atto in dispositivo;

4. il motivo è fondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

4.2. orbene, Sportmotors s.r.l. si duole di avere dedotto l’applicabilità, nel caso di specie, non già dell’art. 94 TUIR ma dell’art. 101, comma 4, TUIR in ragione del completo azzeramento del capitale della partecipata;

4.3. a fronte di tale specifica deduzione la CTR non ha compiuto alcuna valutazione, limitandosi a ritenere l’applicabilità dell’art. 94 TUIR senza indicarne i motivi: trattasi all’evidenza di motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza in parte qua;

5. con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato rispetto dei principi che sovraintendono all’accertamento del reddito sulla base degli studi di settore ed evidenzia che la CTR avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto;

6. i motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati;

6.1. questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento” (Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019);

6.1.1. ne consegue che, in assenza del contraddittorio con il contribuente (il quale, regolarmente invitato, non vi ha preso parte), l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda (Cass. n. 24330 del 30/09/2019; Cass. n. 23252 del 18/09/2019; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 10242 del 26/04/2017);

6.1.2. tuttavia, ove in sede di contraddittorio il contribuente abbia formulato le proprie osservazioni e contestazioni, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutarle nel contesto della motivazione dell’avviso di accertamento, indicando le ragioni per le quali delle stesse non possa tenersi conto (Cass. n. 30370 del 18/12/2017; Cass. n. 13908 del 31/05/2018);

6.1.3. il sistema di accertamento a mezzo studi di settore è stato, altresì, ritenuto legittimo, sebbene con esclusivo riferimento all’IVA, da parte della Corte di giustizia della UE (CGUE 21 novembre 2018, in causa C-648/16, Fortunata);

6.2. nel caso di specie, la sentenza della CTR ha palesemente eluso i superiori principi, con motivazione apparente, essendosi limitata ad affermare che la sentenza della CTP è stata emessa “in conformità alla documentazione, agli atti e alla normativa vigente in materia di studi di settore”;

7. in conclusione, vanno accolti il secondo motivo di ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale, rigettato il primo motivo di ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, rigettato il primo motivo di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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