Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20172 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16415 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

SOCIETA’ SANNITA GESTIONE CREDITI S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del liquidatore P.M. rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Prozzo Roberto

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

P.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Ugo

Campese (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

Z.C. (C.F.: (OMISSIS));

BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n.

3304/2014, depositata in data 18 dicembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 luglio 2017 dal consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nelle forme dell’espropriazione mobiliare da Z.C. nei confronti della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A., la Società Sannita Gestione Crediti S.r.l., che si era sostituita alla creditrice procedente ai sensi dell’art. 511 c.p.c., ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione in favore di P.F., cessionario del credito originariamente azionato dalla Z..

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Benevento.

Ricorre la Società Sannita Gestione Crediti S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il P..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 101 c.p.c., – conseguente nullità della sentenza”. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 617 e 512 c.p.c.”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto ragione.

Va premesso che il giudice di primo e unico grado, dopo avere rilevato e dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 617 c.p.c., (in quanto a suo dire attinente al “merito creditorio”), ha comunque effettuato ulteriori considerazioni in ordine alla infondatezza della stessa nel merito.

Orbene, come è noto, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf.: Sez. L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007, Rv. 597672 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 05/07/2007, Rv. 598305 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9647 del 02/05/2011, Rv. 616900 01; Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013, Rv. 626812 01; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 01);

Il ricorso è pertanto inammissibile nella parte in cui censura la pronunzia relativa al merito dell’opposizione, dal momento che tale parte della sentenza è del tutto priva di qualunque rilievo, facendo seguito alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, con la quale il giudice del merito si era già irreversibilmente spogliato della sua potestas decidendi.

Il ricorso è invece fondato nella parte in cui è diretto a censurare proprio la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione.

L’ordinanza di assegnazione oggetto della suddetta opposizione risulta pronunziata dal giudice dell’esecuzione – dopo che il collegio ne aveva annullato il precedente provvedimento di sospensione della procedura – a seguito della controversia sorta in sede di distribuzione tra la Società Sannita Gestione Crediti S.r.l., creditrice della originaria creditrice procedente Concetta Z., alla quale si era sostituita ai sensi dell’art. 511 c.p.c., ed il cessionario del credito inizialmente azionato da quest’ultima, P.F..

Avendo proceduto alla assegnazione degli importi disponibili in favore di quest’ultimo, e non in favore della società intervenuta in luogo della originaria creditrice procedente, egli ha in tal modo risolto la indicata controversia, insorta in sede distributiva, ai sensi dell’art. 512 c.p.c..

Avverso la relativa ordinanza è dunque senza alcun dubbio ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per contestare il merito della decisione, come espressamente previsto dallo stesso art. 512 c.p.c..

Dalla sentenza impugnata emerge che la controversia distributiva risolta dal giudice dell’esecuzione aveva riguardo alla dedotta anteriorità dell’intervento in sostituzione ex art. 511 c.p.c., rispetto alla notificazione della cessione del credito ai sensi dell’art. 1265 c.c., ed al dedotto carattere simulato di tale cessione, e che queste medesime questioni sono state oggetto delle censure mosse al provvedimento, in sede di opposizione agli atti esecutivi.

Non vi è alcun dubbio, pertanto, che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerarsi ammissibile e che le questioni con essa poste avrebbero essere dovuto essere affrontate e decise dal giudice del merito della suddetta opposizione.

A tanto dovrà quindi provvedersi in sede di rinvio.

3. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti precisati, e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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