Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20171 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 25/07/2019), n.20171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11200-2018 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANASI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO PETRONE;

– controricorrente –

contro

D.N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1560/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel settembre 2009, C.C. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Oria la Fondiaria Assicurazioni S.p.A. e D.N.G. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale causato dall’impatto del motocarro condotto dal convenuto, non rispettoso del segnale di “stop”, con il motoveicolo guidato dall’attore.

I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la dinamica del sinistro; in particolare, il D.N. proponeva domanda riconvenzionale di condanna del C. alla rifusione dei danni subiti al suo veicolo.

Con sentenza 93/2013 il Giudice di Pace di Oria rigettava la domanda attorea, accogliendo quella riconvenzionale.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando l’errore di valutazione degli esiti dell’attività istruttoria. Si costituiva la Fondiaria Ass.ni S.p.A., che eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., avendo l’appellante omesso di indicare le parti e le modifiche del provvedimento impugnato. Nel merito, deduceva che il C. non avesse proceduto alla denuncia del sinistro nei termini di legge, perdendo il diritto all’indennizzo; in ultimo, insisteva sulla conferma della responsabilità esclusiva dell’appellante.

Con sentenza 1560/2017, pubblicata il 26/09/2017, il Tribunale di Brindisi respingeva il gravame. Rilevava preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., posto che la norma non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, nè vacui formalismi, limitandosi ad imporre all’appellante l’onere di formulare in modo chiaro ed univoco pertinenti ragioni di dissenso rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione appellata.

Nel merito, il Tribunale rilevava l’infondatezza dell’appello, emergendo univocamente dalle dichiarazioni dell’unico teste escusso nonchè dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro la responsabilità esclusiva del C. nella causazione del sinistro; invero, il tamponamento era avvenuto quando il motocarro aveva già occupato la propria corsia di marcia.

3. Avverso tale pronuncia C.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, articolati in più censure.

3.1. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso.

4. E’. stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. E’ pervenuta in Cancelleria una memoria ex art. 380 bis c.p.c. inviata dal ricorrente per posta. La Unipolsai ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio che il ricorso debba rigettarsi.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 145 C.d.S., art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato il Giudicante nell’escludere ogni responsabilità del motocarro nella causazione del sinistro, sulla base del rilievo implicito per cui la precedenza di fatto o cronologica spettasse a quest’ultimo.

Il ricorrente lamenta altresì il vizio di motivazione apparente su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il Tribunale omesso ogni accertamento relativo ai tempi ed agli spazi di avvistamento reciproco rispetto al punto d’urto dei due veicoli.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del vizio di nullità processuale per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo errato il Tribunale nel confermare la responsabilità esclusiva del C. dal disegno planimetrico dei Carabinieri.

I due motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili in quanto diretti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.

In particolare, relativamente alla prima censura del primo motivo e alla seconda doglianza, si osserva che non è dato rinvenire nella motivazione del giudice d’appello alcun vizio logico-giuridico idoneo ad inficiare la validità della sentenza impugnata.

La valutazione delle prove è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, limitata esclusivamente sotto il profilo della motivazione, quindi dell’indicazione dell’iter logico e giuridico seguito ai fini della decisione. Nel confermare la pronuncia di prime cure, il Tribunale ha rilevato che l’affermazione della responsabilità esclusiva del C. è conclusione inevitabile a fronte delle risultanze dei rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e delle dichiarazioni del teste escusso in primo grado, procedendo immediatamente, con dovizia di particolari, al vaglio fattuale della dinamica dell’incidente. Inoltre, è opportuno rilevare il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, n. 6 c.p.c., mancando l’indicazione specifica del disegno planimetrico fornito dai Carabinieri, documento sul quale si fonda la censura di cui al secondo motivo.

Si giunge alle stesse conclusioni anche con riguardo alla seconda censura del primo motivo di gravame, posto che, tramite la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in realtà il ricorrente intende conseguire una rivalutazione del merito; a detto rilievo si aggiunge l’ulteriore considerazione per cui non è dato comprendere quale sia il fatto che ha costituito oggetto di discussione tra le parti (“(…)Il Tribunale è giunto alle conclusioni di cui sopra omettendo ogni confronto ed ogni accertamento relativo ai tempi e agli spazi di avvistamento reciproco (…l e omettendo ogni confronto con i rilievi tecnici di cui alla CTP versata in atti”, pag. 6 del ricorso), nè il modo ed il tempo in cui lo stesso è stato discusso.

6.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il violazione di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; la decisione sarebbe erronea avendo omesso di assumere determinazioni in ordine al secondo motivo di appello, concernente l’erroneo riconoscimento della domanda riconvenzionale spiegata da D.N.G..

Il motivo è infondato.

Il Giudice di Pace ha accolto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal D.N. in ragione dell’accertamento della responsabilità esclusiva del C. in ordine alla causazione del sinistro oggetto di lite.

Essendo stata provata la causalità esclusiva della condotta dell’odierno ricorrente nella verificazione dell’evento di danno, il Giudicante ha ritenuto di accogliere, conseguenzialmente, la domanda risarcitoria formulata dal D.N..

Nel rigettare integralmente il gravame, e quindi ritenendo esclusiva la responsabilità del C., il Tribunale ha implicitamente confermato la statuizione di primo grado in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria del D.N..

7. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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