Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20171 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 11682 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

N.B. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Nicoletta Giuliani

(C.F.: GLN NLT 61M47 F132U);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.M.A. (C.F.: (OMISSIS)) C.V. (C.F.: (OMISSIS))

S.C. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura

in calce al controricorso, dagli avvocati Filippo Tornabuoni (C.F.:

(OMISSIS)) e Scopsi Claudio (C.F.: SCP CLD 36C12 E463Y)

– controricorrenti –

nonchè

D.L. (C.F.: non indicato);

EQUITALIA NORD S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia n.

905/2014, depositata in data 20 ottobre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 luglio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo del ricorso;

l’avvocato Filippo Tornabuoni, per i controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei confronti di D.L., gli eredi della creditrice procedente B.F., alla stessa subentrati ( S.C., M.A. e C.V.), hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di intervento dell’altra creditrice N.B..

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di La Spezia.

Ricorre la N., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il S. e le C..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto degli artt. 499,510,512 e 617 c.p.c.”.

Il motivo è infondato.

La tesi in diritto sostenuta della ricorrente – secondo la quale l’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata sarebbe tuttora ammissibile anche in difetto di titolo esecutivo, ed in tal caso resterebbe solo escluso che il creditore intervenuto possa percepire immediatamente le somme assegnate in sede di riparto finale, in attesa della formazione del suo titolo – è in palese contrasto con il chiarissimo dato normativo.

Dopo la riforma dell’art. 499 c.p.c., operata con il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 (come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), infatti, l’intervento nel processo di esecuzione è consentito, di regola, solo in base al possesso di un titolo esecutivo, mentre gli interventi dei creditori non titolati restano limitati a specifiche e particolari ipotesi espressamente indicate (creditori sequestratari, pignoratizi o muniti di diritti di prelazione iscritti in pubblici registri, nonchè titolari di crediti di somme di danaro risultanti dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.), nella specie pacificamente non ricorrenti, in quanto il credito posto a base dell’intervento contestato è fondato su decreto di omologa di accordo di separazione coniugale, e non si tratta quindi nè di un credito privilegiato iscritto, nè di un credito commerciale, e tanto meno esso può dirsi fondato su scritture contabili.

Al di fuori delle specifiche eccezioni menzionate, secondo la disciplina attualmente vigente il titolo esecutivo costituisce condizione formale di ammissibilità dell’intervento dei creditori nell’esecuzione (oltre a costituire il presupposto sostanziale del legittimo esercizio dell’azione esecutiva).

Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti tali da indurre a rivedere), il difetto dei requisiti formali di ammissibilità dell’intervento dei creditori nel processo esecutivo può essere fatto valere dagli altri creditori concorrenti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di intervento stesso, oltre ad essere rilevabile di ufficio dal giudice dell’esecuzione con provvedimento a sua volta impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. ad es.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19858 del 28/09/2011, Rv. 619643 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6885 del 14/03/2008, Rv. 602183 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10608 del 02/08/2001, Rv. 548733 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9082 del 05/07/2001, Rv. 547911 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1082 del 05/02/1997, Rv. 502215 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4763 del 22/04/1993, Rv. 481987 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4609 del 22/05/1990, Rv. 467317 – 01). Resta peraltro fermo che gli indicati profili formali di ammissibilità dell’intervento riguardano esclusivamente le condizioni dell’azione esecutiva, e determinano quindi la stabilizzazione in capo al creditore intervenuto della qualità di parte del processo di esecuzione nella sua fase di liquidazione (con le connesse conseguenze di carattere processuale) ovvero la sua immediata esclusione da esso, ma lasciano impregiudicate tutte le diverse questioni attinenti al merito della predetta azione esecutiva esercitata, e cioè l’esistenza e l’entità del credito fatto valere, e il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, in relazione alle quali il debitore può avanzare in ogni momento le sue contestazioni attraverso l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., e che possono invece essere poste dai creditori concorrenti esclusivamente ai sensi dell’art. 512 c.p.c., e non da questi anticipate ad una fase anteriore a quella distributiva. Al tempo stesso, resta fermo che le questioni sostanziali – riguardanti il merito della pretesa creditoria, e quindi il diritto di partecipare alla distribuzione non possono in alcun modo ritenersi precluse dalla mancata tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in relazione all’ammissibilità formale dell’intervento.

Ne consegue che la mancata proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’intervento di un creditore, nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell’intervento stesso, mentre precluderà agli altri creditori concorrenti di poter contestare ulteriormente la mera ammissibilità dell’intervento (e quindi la qualità del suddetto creditore intervenuto di parte del processo esecutivo) fino alla fase distributiva, non potrà in alcun modo precludere il loro diritto di contestare il diritto del medesimo creditore intervenuto a partecipare alla distribuzione per motivi sostanziali, e quindi anche di far valere il difetto di un idoneo titolo esecutivo a sostegno del suo credito, al solo effetto di farlo escludere dal riparto.

Sulla base dei principi sopra esposti, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dai creditori procedenti per far valere l’inammissibilità dell’intervento della ricorrente, in quanto effettuato in difetto di titolo esecutivo (con riguardo al credito risarcitorio), era nella specie quindi da ritenersi certamente ammissibile.

Del resto il tribunale ha specificamente ed espressamente rigettato l’eccezione di inammissibilità di detta opposizione, sulla base di argomenti sostanzialmente riconducibili a quelli appena illustrati, dei quali il ricorso non contiene una specifica e puntuale censura, limitandosi genericamente a ribadire la (infondata) tesi in diritto già motivatamente confutata dal giudice del merito.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 474 c.p.c.”.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la ricorrente, il proprio credito avrebbe dovuto ritenersi assistito da titolo esecutivo, costituito dal decreto di omologa della separazione coniugale in cui le viene attribuita una quota della proprietà di alcuni immobili, sui quali però la creditrice procedente aveva già trascritto sequestro conservativo, poi convertitosi in pignoramento. Ravvisando in tale situazione una ipotesi di evizione, ne fa discendere il proprio diritto al risarcimento del danno in misura pari al valore degli immobili ceduti, il cui importo sarebbe da considerare liquido, in quanto facilmente determinabile, sulla base della stima dei beni pignorati eseguita nel corso del processo esecutivo.

Ma è del tutto evidente, al contrario, che il decreto di omologa della separazione non contiene alcuna condanna al pagamento di una somma di danaro nè alcun accertamento di una obbligazione di pagamento e/o della sussistenza del preteso credito risarcitorio conseguente ad evizione. Tanto meno, poi, può ritenersi liquido il credito fatto valere, la cui esistenza e la cui misura andrebbero in ogni caso accertate in sede di cognizione.

Il provvedimento posto a base dell’intervento è dunque certamente privo dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c..

Ed è appena il caso di osservare che il richiamo operato dalla ricorrente ai principi espressi da Cass., Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 – 01, risulta del tutto in-conferente con riguardo al caso di specie, non trattandosi di titolo esecutivo giudiziale di condanna al pagamento di una somma di denaro la cui determinazione, pur non espressa in termini monetari, sia comunque ricavabile dagli atti del processo in cui si è formato (o comunque in base ad una espressa relatio a elementi oggettivi esterni), ma di un provvedimento in base al quale viene esclusivamente attribuita la proprietà di un bene immobile (ovvero, più precisamente, di un provvedimento che omologa l’accordo delle parti che ne prevede la attribuzione). Un siffatto provvedimento potrebbe quindi al più costituire titolo esecutivo per ottenere il rilascio del bene stesso, ma non certo per ottenere in sede esecutiva il risarcimento del preteso danno conseguente all’evizione, senza un preventivo accertamento in sede di cognizione in ordine alla sussistenza ed alla misura del relativo preteso credito risarcitorio.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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