Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20171 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 19/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30097/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

J.S. IMPORT-EXPORT S.R.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/41/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 16/04/2010, depositata il 19/11/2010,

non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Piercamillo Davigo;

udito l’Avvocato Generale dello Stato che si riporta al ricorso;

udito l’Avvocato difensore del contro ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del

Sostituto Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Campobasso, n. 68/4/10, pubblicata il 19 novembre 2010, con la quale essa riformava la decisione di quella provinciale di Campobasso, che aveva respinto il ricorso J.S. IMPORT-EXPORT S.R.L. sull’assunto che gli studi di settore costituiscono una presunzione. Riteneva la Commissione tributaria regionale che l’esistenza di scostamento fra ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore non giustificasse di per sola un maggior accertamento, trattandosi di presunzioni semplici.

2. J.S. IMPORT-EXPORT S.R.L., con controricorso, deduceva:

1) la infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto la decisione impugnata è conforme alle previsioni normative, dovendo l’Ufficio motivare adeguatamente la rettifica operata e non essendo sufficiente il semplice scostamento dagli studi di settore;

2) la infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto in quanto la Commissione tributaria regionale aveva motivato in modo logico e congruo.

3. Con memoria datata 7.9.2016 la controricorrente insisteva sulla richiesta di rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente AGENZIA deduce violazione o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito con L. n. 427 del 1993, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto il D.L. n. 331 del 1993, citato art. 62 sexies, legittima l’accertamento sulla base delle gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e gli studi di settore.

Il motivo di ricorso è fondato atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello “standard”, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata. (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 Rv. 610694).

Infatti il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e della L. n. 549 del 1995, art. 3, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente; nè tale potere accertativo è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati. (Sez. 5, Sentenza n. 6929 del 20/03/2013 Rv. 625850).

2. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente L’AGENZIA deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, vizio di motivazione in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di motivare sul fatto che l’Ufficio non avrebbe dimostrato che le incongruenze erano gravi e che avrebbe fatto generico riferimento alle incongruenze senza espletare ulteriori indagini conoscitive.

Il motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata trascura gli ulteriori elementi (numero di dipendenti, beni strumentali, entità del fatturato rispetto ai ricavi dichiarati, inattendibilità del ricarico indicato) pur valutati dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso in diversa composizione per nuovo giudizio.

4. Il Giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà altresì in ordine alle spese si giudizio.

PQM

LA CORTE

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Campobasso in diversa composizione per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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