Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20170 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 25/09/2020), n.20170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. C – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1180-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RCA SUD s.r.l. rappresentata e difesa dalli avv.to Chiara Borromeo

con domicilio eletto in Roma via Alessandria n. 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sezione di Latina n. 795/39/11 depositata il 14.11.2011

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2019

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sezione di Latina n. 795/39/11 depositata il 14.11.2011.

La vicenda tra origine dall’esito dei controlli effettuati dall’Amministrazione sui dati forniti dalla RCA Sud srl con il modello unico SC 2005 e su quelli forniti con il modello relativo alle comunicazioni dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, con riferimento all’anno d’imposta 2004. In esito a tale controllo, l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.

Esperito il contraddittorio endoprocedimentale, l’Amministrazione notificava il conseguente avviso di accertamento. La contribuente l’opponeva innanzi alla CTP di Frosinone, che accoglieva il ricorso. Il successivo appello dell’Ufficio veniva rigettato, con la sentenza impugnata in questa sede, con il ricorso in esame basato su di un unico motivo riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito nella L. n. 427 del 1993.

Resiste con controricorso e memoria la società RCA Sud s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso è fondato

Come si desume dal percorso accertativo descritto nel ricorso in esame, l’Ufficio dopo aver rilevato lo scostamento tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quello superiore, derivante dall’applicazione degli standard previsto dagli studi di settore, ha invitato la persona delegata dalla società al fine di instaurare il contraddittorio preventivo. Nella circostanza, il contribuente esponeva le ragioni, a suo dire, giustificative dello scostamento, stante le particolari caratteristiche territoriali e organizzative che connotavano l’attività della società.

L’Ufficio riteneva tali giustificazioni solo enunciate, non provate, che tuttavia non aveva mancato di esaminare, nel corso della determinazione dei maggiori ricavi. Notificava, pertanto, l’atto impositivo.

Ora, l’avviso di accertamento, derivante dall’applicazione degli studi di settore, configurandosi come una presunzione semplice, non può essere basato sul solo scostamento tra quanto dichiarato e lo standard applicabile al caso di specie. Nondimeno, una volta instauratosi il contraddittorio endoprocedimentale, ove il contribuente non dia prova che l’attività da lui svolta non era riconducibile alla normalità statistica posta alla base dello studio di settore, l’Ufficio può basare l’accertamento anche sul solo scostamento, fatta salva la possibilità del contribuente stesso di fornire prova contraria anche in sede giurisdizionale.

In tale ipotesi, la presunzione semplice su cui si basa l’accertamento mediante studi di settore si configura come (ed assume valenza di) presunzione legale.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, cui s’intende dare ulteriore corso, ha più volte affermato che “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa”. (Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019).

Ed è a tale principio che l’Ufficio si è conformato, sostenendo che la società non avesse fornito la prova che le circostanze dedotte in contraddittorio giustificassero i ricavi dichiarati, minori di quelli derivanti dalla applicazione dello studio di settore.

Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere che l’avviso di accertamento fosse illegittimo sul presupposto che l’Ufficio lo avesse basato, in modo automatico, sul solo scostamento. Per contro, l’atto impositivo era fondato sia sullo scostamento, ma anche sulla mancata prova contraria, da parte della società, che le circostanze dedotte rendevano inapplicabile all’attività, per la sua particolarità, lo standard di settore.

Ed in effetti ii deficit probatorio, non rilevato dal giudice regionale, è ben riscontrabile nella specie. Nè il controricorso lo ha colmato dal momento che la parte si è limitato a ribadire l’illegittimità dell’avviso di accertamento per essere frutto automatico del solo scostamento, senza circostanziare le sue deduzioni sulle particolari connotazioni dell’attività.

La CTR ha, invece, ritenuto che la società avesse dato prova delle sue prospettazioni e cioè che l’attività d’impresa si concretizzasse “in modesti lavori territorialmente fuori zona che comportano alti costi; che i ricavi dichiarati sono relativi ai rapporti con solo aziende imprenditrici (gruppo Fiat) non avendo rapporti con privati”. In tal modo considerando, il giudice regionale, sufficienti mere enunciazioni generiche, non verificabili, che non fornivano alcun supporto alla veridicità delle particolari “condizioni di esercizio della specifica attività”, asserite dal ricorrente.

Non è dato, infatti, comprendere cosa s’intenda per “fuori zona”, non essendo precisata quale fosse quella di pertinenza. Nè è dato comprendere la ragione per cui intrattenere rapporti con aziende facenti capo ad un grande gruppo industriale, come la Fiat, costituisse un fattore negativo e non piuttosto di favore, per la verosimile maggiore continuità delle commesse, la sicura solvibilità del committente. Oltre che per la presumibile, positiva ricaduta d’immagine, derivante dal godere, una piccola azienda, della fiducia di un cliente noto e importante.

La CTR, dunque, ha violato il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, interpretando le disposizioni in tema di accertamento induttivo in difformità da quanto affermato da questa Corte, nel senso di aver ritenuto esaurienti, per giustificare lo scostamento, affermazioni prive di riscontro. In tal modo ponendo sull’ufficio la prova che quelle giustificazioni non corrispondessero al vero, invece di esigere dal contribuente la prova effettiva della loro fondatezza, come suo onere in base all’indirizzo nomofilattico.

Il ricorso va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata è da cassare con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sezione di Latina, in diversa composizione, per il riesame nonchè per la definizione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per il riesame ed anche per la definizione di spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA