Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20170 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 25/07/2019), n.20170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10611-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI TROPIANO;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC COOP A RL già DUOMO UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.E., T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 373/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel luglio 2003, S.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Locri P.E., T.C. e la Uni One Assicurazioni S.p.A., assumendo di essere stato investito dall’automobile condotta dalla prima e di proprietà del secondo; chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa, che contestava la fondatezza della domanda.

Con sentenza 314/2006, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento in favore dello S. della somma di Euro 20.026,21, pari al 50% della riconosciuta responsabilità per il sinistro occorso.

2. S.A. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure.

Si costituiva la sola Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., già Uni One Assicurazioni S.p.A., che eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di appello, in quanto notificato direttamente alla Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. e non nel domicilio eletto nel giudizio di I grado; contestava il merito della censura, essendosi l’evento dannoso verificato con il concorso dell’appellante.

Con sentenza 373/2017, pubblicata il 16/06/2017, la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame. Rilevava preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto di appello sollevata dalla convenuta, in quanto notificato mediante consegna a mani proprie del domiciliatario avv. Mafrici nel suo studio; dichiarava l’infondatezza dell’appello, confermando la ricorrenza del concorso di responsabilità del danneggiato nella misura del 50%, avendo questi violato l’art. 109 C.d.S., che prevede l’obbligo dei pedoni di circolare, fuori dai centri abitati, in senso opposto a quello di marcia dei veicoli. In ultimo, la Corte riteneva infondato il secondo motivo di appello, relativo alla mancata liquidazione del danno per la riduzione della capacità lavorativa e per le spese mediche future, non avendo dato prova l’appellante di svolgere, o di svolgere presumibilmente in futuro, un’attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito non poteva essere più da lui realizzato in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa prodotta dall’invalidità permanente.

3. S.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

3.1. La Società cattolica di Assicurazione a R.L. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si duole della circostanza per cui il Giudice avrebbe errato nel ritenere il pedone responsabile nella misura del 50% nella causazione del sinistro per il sol fatto di camminare nello stesso senso di marcia del conducente di un’autovettura, essendo, invece, condizione imprescindibile ai fini della responsabilità sua responsabilità esclusiva che tenga una condotta repentina ed imprevedibile per il conducente.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 190 C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, Lett. A, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

6.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le tre censure, sviluppate congiuntamente, sono tese a rilevare l’errore della Corte d’Appello nell’imputare al pedone il 50% della responsabilità del sinistro, potendosi il conducente ritenere manlevato da responsabilità nel solo caso in cui abbia fatto il possibile per evitare l’investimento, mantenendo un costante controllo del veicolo.

Le doglianze sono inammissibili, innanzitutto perchè non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che si vorrebbe sottoporre a critica. Sono infatti inammissibili per difetto di specificità, i motivi di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, omettano di raffrontarsi con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e con la giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 5001/2018).

Inoltre, i motivi nemmeno riportano le considerazioni fatte alla fattispecie concreta che vorrebbero sottoporre a critica, sicchè si evidenziano come del tutto generici. Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. (Cass. S.U. n. 7074/2017 che ribadisce il consolidato principio affermato da Cass. n. 4741 del 2005).

Infine sono inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa. Invero, il ricorrente si limita a prospettare una propria tesi alternativa rispetto a quella seguita dal giudicante, senza peraltro cogliere la ratio della sentenza impugnata, violando, così, i principi sanciti da questa Corte a Sezioni Unite nelle sentenze gemelle 80538054/2014. Peraltro, è d’uopo rilevare l’inappropriatezza del richiamo giurisprudenziale riportato dal ricorrente, posto che, se è vero che ai fini dell’esclusione della responsabilità del conducente è necessario che il pedone tenga una condotta assolutamente imprevedibile, è ovvio che il Giudicante non ha escluso la responsabilità del conducente, essendosi limitato a modularla nella misura del 50%.

Il terzo motivo è anche carente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

6.4. Con l’ultimo mezzo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; fermi gli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, che ha accertato le lesioni riportate dallo s., i Giudici di merito avrebbero dovuto liquidare il danno per la riduzione della capacità lavorativa.

Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c..

Il ricorso per cassazione introduce un giudizio a critica vincolata, sicchè nel censurare la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente deve attenersi ai parametri contenutistici dell’art. 366 c.p.c.; in particolare, è onere del ricorrente riportare, per intero ovvero in forma riassuntiva, i documenti e gli atti processuali sui quali si fonda la censura, così da consentire alla Corte di cogliere con immediatezza gli eventuali profili di illegittimità della sentenza di merito.

Certamente, nel caso in esame, l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non può dirsi assolto, avendo il ricorrente operato un generico rinvio alla CTU espletata nel giudizio di primo grado e alle tabelle INAIL in base alle quali determinare l’incapacità lavorativa del danneggiato.

In ultimo, si rileva che la censura è inammissibile anche sotto altro distinto profilo, posto che, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare in ordine al “come” e al “quando” lo stesso sarebbe stato oggetto di discussione delle parti, nonchè sulla decisività del fatto omesso ai fini di un diverso esito del giudizio. La doglianza figura, quindi, come critica generica alla sentenza di appello, risultando, pertanto, manifestamente inammissibile.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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