Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20170 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO STS-TECHNOSYNESIS (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI PAISIELLO 27, presso l’avvocato SABLONE STEFANO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA SAN SALVATORE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 60, presso
l’avvocato COLANTONI LUCIANA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BUONASSISI FRANCO, giusta procura in calce al
controricorso C.F. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 373/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 27/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ATTILIO TERZINO, con delega, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCIANA COLANTONI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 giugno 2005 la corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per genericità l’impugnazione del lodo pronunciato il 12 dicembre 1996 dal collegio arbitrale incaricato di dirimere la controversia tra il Consorzio STS Technosynesis e l’Azienda ospedaliera San Salvatore di (OMISSIS) con il quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda.
La corte territoriale ha anche aggiunto che ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 6 la legittimazione spettava alla gestione stralcio presso la regione Marche.
Il Consorzio ha proposto ricorso affidato a due motivi, resiste con controricorso l’Azienda ospedaliera. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 827, 828, 829 e 830 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c. e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che erroneamente la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo, non tenendo conto del principio enunciato da questa Corte secondo il quale non sarebbe necessario che tale impugnazione contenga l’indicazione specifica delle norme violate, la quale, peraltro, era stata compiuta. Inoltre la genericità dell’impugnazione sarebbe contraddetta e, comunque, sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, dal fatto che la controparte si sarebbe difesa con dovizia di argomentazioni e la stessa corte d’appello ha confutato nel merito la tesi di esso impugnante.
Il motivo non è fondato.
La corte territoriale ha dato atto che, dopo aver esposto i fatti nelle prime diciotto pagine dell’impugnazione e dopo avere trascritto la motivazione del lodo da pagina diciannove a pagina ventotto, il consorzio si è limitato, in poche righe, ad indicare le norme che sarebbero state erroneamente interpretate e applicate dagli arbitri e ad affermare che da tali norme si ricaverebbe che l’Azienda ospedaliera è succeduto nel rapporto di concessione facente capo al comune di Pesaro. Il consorzio non ha invece dedotto quali canoni di diritto applicati dagli arbitri sarebbero stati erroneamente interpretati e le ragioni di tale erroneità.
Pertanto la valutazione di genericità dell’impugnazione appare congruamente e correttamente motivata.
Nè il ricorrente ha interesse a denunciare il fatto che, comunque, la corte territoriale ha anche aggiunto che nel merito la decisione arbitrale era corretta, trattandosi di affermazione che non comporta alcuna ulteriore lesione della sua situazione giuridica soggettiva.
2. Resta assorbito il secondo motivo con il quale, deducendo la violazione degli artt. 827, 828, 829 e 830 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 alla L. n. 724 del 1994, art. 6 della L. n. 549 del 1995, art. 2 e della L.R. Marche n. 22 del 1994, art. 8 sostiene che nella specie non si sarebbe verificata una successione in un debito o un credito del Comune di Pesaro relativo a un rapporto esaurito, ma di successione nel rapporto contrattuale ancora pendente nato dal contratto stipulato con il predetto Comune il 25 gennaio 1991, rapporto trasferito non alla gestione commissariale della regione, ma all’Azienda convenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il primo motivo, assorbito il secondo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 31 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011