Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2017 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2017 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

Rossi Enrica,

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
70/11/18

depositata il 12/9/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Rossi Enrica

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defini-

ta con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Venezia n. 16/13/2009 che aveva accolto il ricorso
avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef 1997.
Il ricorso proposto

si articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio.
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

24231/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 38 del dpr 602/73 laddove la CTR ha ritenuto
tempestiva l’istanza di rimborso presentata dalla contribuente.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( CAss. Sez. 5
16480/2011) secondo cui il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto

mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999,
n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in
vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in
base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento
del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per
i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò
che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa
sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una
controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (Cass. n. 924 del 2005,
n. 1918 del 2007).
A tali principi non risulta essersi conformata la CTR che, in relazione a versamenti effettuati
in data 20/5/1997, ha ritenuto tempestiva l’ istanza di rimborso presentata in data 18/5/1999,
oltre il termine di 18 mesi di cui all’art. 38 cit. nella formulazione all’epoca vigente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio
rifiuto sull’istanza di rimborso irpef 1997.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il

Vig

ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef


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1997, compensando le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di tz

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Così deciso in Roma, 5/12/2013
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Il lir« idente
dott. Nitrì° Cicala

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