Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2017 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

MAGI, giusta procura allegata alla memoria;

– ricorrente –

contro

C.C. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS), C.E.M. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALTINO 8,

presso lo studio dell’avvocato CEDRONE FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato COLETTA GIUSEPPE, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4796/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/12/09, depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Paolo Fiorilli, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Il fatto che ha originato la controversia e’ il seguente: A. A. ha chiesto l’affrancazione di un terreno agricolo trovando l’opposizione di C.L., C.E.M., C.C., C.P. e C.M. sull’assunto che il terreno era stato da essi acquistato e sempre posseduto.

Con sentenza depositata in data 18 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Roma – Sezione specializzata agraria – ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in accoglimento dell’opposizione, aveva revocato l’ordinanza pretorile di affrancazione.

Alla Corte di Cassazione e’ stato chiesto di verificare correttezza e adeguatezza della motivazione e dell’applicazione di norme di diritto.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura e’, dunque, proposta soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e non involge questioni di omessa pronuncia e di violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al successivo art. 360, n. 4.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha valutato la documentazione in atti, non ha adeguatamente risposto ai rilievi contenuti nell’atto di appello, non ha valutato correttamente la consulenza tecnica.

I sintetizzati rilievi sono inammissibili perche’ non e’ stato ottemperato agli oneri processuali imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il rilievo relativo alla rinnovazione della consulenza tecnica e all’esecuzione di attivita’ istruttoria soffre del medesimo vizio e, inoltre, contrasta con il principio secondo cui l’istruttoria va espletata in primo grado.

Le ulteriori argomentazioni implicano esame degli atti e apprezzamenti fattuali, attivita’ inibite al giudice di legittimita’.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.

In palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, la ricorrente non indica le norme cui intende riferirsi. Le argomentazioni a sostegno trattano dell’enfiteusi, della colonia migliorativa, della prescrizione e dell’usucapione. La censura risulta, dunque, priva del necessario requisito della specificita’ e, in violazione dell’art. 360 bis c.p.c., non contiene argomentazioni utili per dimostrare che la sentenza impugnata non abbia osservato la giurisprudenza della Corte Suprema, ne’ per indurre a confermare o modificare la medesima.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria prescindono totalmente dai rilievi contenuti nella relazione.

5 – Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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