Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2017 del 26/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.26/01/2017),  n. 2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 518-2015 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

ARISTIDE SARTORIO 40, presso lo studio dell’avvocato MARCO SARAZ,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVVMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1586/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/02/2014, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

N.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva accertato che l’incidenza dell’ipoacusia mista bilaterale più grave a destra era valutabile in misura inferiore al 6% e perciò non indennizzabile.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La consulenza disposta in appello, sulla quale la Corte territoriale ha poi fondato la decisione, aveva omesso di considerare che l’attività lavorativa era stata pacificamente svolta per oltre trenta anni in un contesto di rumori pacificamente otolesivi (circostanza accertata in primo grado e sulla quale si era formato il giudicato non avendo l’Inail proposto appello incidentale sul punto) e che vi erano elementi sufficienti a far ritenere sussistente un danno quantificabile nella misura almeno dell’11%.

L’inail si è difeso con controricorso.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile poichè la censura è finalizzata ad ottenere un riesame del merito della controversia non consentito davanti al giudice di legittimità.

La Corte territoriale ha escluso l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento di una percentuale di invalidità indennizzabile in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il ctu con valutazione di fatto incensurabile in questa sede a meno che non si prospetti, e non è questo il caso, palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

In tutti gli altri casi le censure costituiscono mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico – formale, e si traducono, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass.12.9.2016 n. 17935 e già 22 febbraio 2013, n. 4570; id. 15 gennaio 2013, n. 767 del 2013; 23 novembre 2012, n, 20773; 12 dicembre 2011, n. 26558; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654). Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, nè – ancor meno se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali le affermazioni scientificamente errate.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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