Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20169 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21627-2015 proposto da:

CARTIERE PAOLO PIGNA SPA, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante Dott. J.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G PIERLUIGI D PALESTRINA 55, presso lo studio

dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIO DOTTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SIRAM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione

nonchè amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore

sig. R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 10E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

letto il ricorso proposto dalla S.p.A. Cartiere Paolo Pigna contro la

S.p.A. SIRAM, per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di

Bergamo il 19 marzo 2015;

letto il controricorso notificato dalla SIRAM s.p.a..

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso da parte della ricorrente, sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante della società e dal difensore;

rilevato che la rinuncia è stata accettata con atto di adesione alla rinuncia depositato dalla controricorrente e sottoscritto dal Direttore legale e legale rappresentante di quest’ultima e dal difensore;

ritenuto che, pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;

ritenuto che, avendo il controricorrente prestato adesione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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