Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20169 del 18/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.18/08/2017), n. 20169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21627-2015 proposto da:
CARTIERE PAOLO PIGNA SPA, in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante Dott. J.G., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G PIERLUIGI D PALESTRINA 55, presso lo studio
dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITTORIO DOTTI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
SIRAM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
nonchè amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore
sig. R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE
OROLOGI 10E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 639/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata
il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
letto il ricorso proposto dalla S.p.A. Cartiere Paolo Pigna contro la
S.p.A. SIRAM, per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di
Bergamo il 19 marzo 2015;
letto il controricorso notificato dalla SIRAM s.p.a..
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso da parte della ricorrente, sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante della società e dal difensore;
rilevato che la rinuncia è stata accettata con atto di adesione alla rinuncia depositato dalla controricorrente e sottoscritto dal Direttore legale e legale rappresentante di quest’ultima e dal difensore;
ritenuto che, pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;
ritenuto che, avendo il controricorrente prestato adesione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017