Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20169 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8712/2019 proposto da:

A.A.D., elettivamente domiciliato in Milano, via

Raffaello Bertieri n. 1, presso lo studio dell’avv. L. Bardi, che lo

rappresenta e difende come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto del 14.2.2019, ha respinto il ricorso proposto da A.A.D., cittadino del Ghana richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito: di essere figlio del re di (OMISSIS), ucciso nel (OMISSIS), a seguito di un attentato sferrato contro l’abitazione familiare da appartenenti alla dinastia rivale, che gli contendevano il trono; di essere riuscito a sfuggire all’attacco e di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere a sua volta ucciso, non potendo ricevere protezione dalla polizia.

Il tribunale, dopo avere dato atto che la città di (OMISSIS) è stata teatro di una guerra fra dinastie durata più di quindici anni, culminata nel 2017 con un attentato nel quale avevano perso la vita undici persone, ha ritenuto il racconto non credibile, in quanto non circostanziato e non coerente rispetto alle vicende indicate, ed ha pertanto respinto le domande di concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che il Ghana versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. cit.; ha infine rilevato che non ricorrevano le condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Contro il decreto A.A.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo articolato in distinte censure.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese, limitandosi a depositare un atto di costituzione “per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”.

La decisione è stata assunta il 17.5.2021, a seguito di riconvocazione in Camera di consiglio, in via telematica, del collegio deliberante.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, con l’unico motivo, denuncia: i) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e b), ii) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; iii) omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che il tribunale: abbia omesso di procedere alla sua audizione, nonostante la mancata videoregistrazione di quella da lui resa dinanzi alla Commissione Territoriale; che abbia respinto la domanda di protezione sussidiaria, nonché quella di protezione umanitaria, omettendo di considerare che egli appartiene alla dinastia A., che la Corte suprema ghanese ha riconosciuto legittimata a regnare sulla città di (OMISSIS), e che le forze di polizia del Paese non sono in grado di tutelare i cittadini la cui incolumità personale sia minacciata; che non abbia proceduto ad operare alcuna comparazione tra la sua attuale condizione e il contesto di vita in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio.

La prima delle censure in cui si articola il ricorso è infondata, atteso che non risulta che il ricorrente abbia allegato in sede giudiziaria fatti nuovi a sostegno delle domande, né che abbia espressamente richiesto di essere sentito a chiarimenti dal giudice, il quale, d’altro canto, non ha ritenuto necessario rinnovare il colloquio (Cass. n. 21584/20).

Le ulteriori ragioni di doglianza sono invece inammissibili in quanto: non censurano la principale ratio decidendi, di non credibilità della vicenda narrata, sulla quale si fonda la statuizione di rigetto delle domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); contrastano in via totalmente generica l’accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alla situazione in cui versa il Ghana, senza indicare COI più aggiornate e di contenuto contrapposto a quelle elencate nel decreto;non investono specificamente la motivazione che sostiene il rigetto della domanda di protezione umanitaria; non indicano quale sia il fatto allegato, decisivo ai fini dell’accoglimento di tale domanda, che il tribunale avrebbe omesso di valutare.

Poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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