Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20169 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A/4, presso l’avvocato PAFUNDI GAERIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAPELO LIVIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), T.P. (c.f. (OMISSIS)),

quest’ultima nella qualità di erede di C.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso l’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GLENDI CESARE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.M., C.R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 662/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CARLO ALBINI, con delega,

che ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 10.9.04, pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione alla stima promossi nei confronti del Comune di Genova da C.G., C.L. e da C.C., nei quali avevano spiegato intervento adesivo autonomo C.M. e C.R., liquidò le indennità dovute agli attori ed agli interventori per l’occupazione legittima degli immobili oggetto della procedura ablativa promossa dall’ente territoriale convenuto, mentre si dichiarò incompetente a pronunciare sulle domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e/o da indennizzo L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 asseritamente proposte da G., L. e C.C. in relazione ai medesimi immobili, siccome spettanti alla cognizione in primo grado del Tribunale.

Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi, illustrati da memoria.

G., L. e C.C. hanno resistito con controricorso.

M. e C.R. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Genova, denunciando violazione dell’art. 99 c.p.c. e vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione, lamenta l’errata interpretazione dell’atto di citazione da parte della Corte territoriale, per avere la stessa ritenute proposte le domande risarcitorie sulle quali si è dichiarata incompetente a decidere.

2) Col secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., si duole del vizio di ultrapetizione della sentenza, che avrebbe pronunciato su domande mai avanzate dagli attori. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza con la quale il giudice adito si limita a dichiarare la propria incompetenza, anche se esamina e decide questioni preliminari di merito (come quella della qualificazione giuridica della domanda) al fine di verificare se detta competenza sussista, non contiene, nè esplicitamente, nè implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in giudicato e non preclude al giudice dichiarato competente di decidere sulle medesime questioni anche in maniera difforme. (Cass. n. 7775/04, 5649/91).

Ne consegue che il Comune di Genova, cui la pronuncia di incompetenza non impedisce di eccepire – nel giudizio eventualmente pendente dinanzi al Tribunale competente – l’intervenuta prescrizione del diritto dei C. al risarcimento dei danni sul rilievo della mancata proposizione, in sede di opposizione alla stima, delle domande risarcitorie che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto avanzate, è privo di interesse all’impugnazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di L., G. e C.C., in via fra loro solidale, in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore di M. e C.R., che non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Genova a pagare a C.L., C.G. e C. C., in via fra loro solidale, le spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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