Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20168 del 25/09/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20168 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso 5736-2006 proposto da:
MACCARELLI
MARIO MCRMRA19M07H045N,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo
studio dell’avvocato VERRECCHIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MANFELLOTTO RAFFAELE giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
2014
contro
990
AURORA ASSIC SPA ;
– intimata
avverso la sentenza n. 331/2005 del TRIBUNALE DI SANTA
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Data pubblicazione: 25/09/2014
MARIA CAPUA VETERE SEDE DISTACCATA DI CARINOLA,
depositata il 30/11/2005 R.G.N. 399/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso (SU. 10864/11) e
compensazione delle spese.
e
1+
udito l’Avvocato RAFFAELE MANFELLOTTO;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 novembre 2005 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha dichiarato improcedibile, ai sensi degli artt.
347, primo comma, cod. proc. civ., che richiama l’ art. 165
primo coma, cod. proc. civ., e 348 cod. proc. civ. – come
dell’ attività processuale, a prescindere dal comportamento
degli appellati – 1′ appello di Mario Maccarelli, notificato
a Lino e Paolo Di Quattro rispettivamente il 14 e
il 15
giugno 2005, rimasti contumaci, e dell’ assicurazione Aurora,
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teano avendo il
Maccarelli iscritto la causa a ruolo il 6 giugno 2005, e /
perciò oltre il termine di dieci giorni non solo dalla
consegna, avvenuta il 13 maggio 2005, dell’ atto all’
ufficiale giudiziario ai fini della notifica, ma altresì dal
perfezionamento di
di essa nei confronti della predetta
assicurazione, verificatasi il 17 maggio 2005, si che avrebbe
dovuto costituirsi entro il 27 maggio 2005, che era un
venerdì, non potendosi applicare l’ art. 171, secondo comma,
cod. proc. civ. che consente all’ appellante di costituirsi
fino alla prima udienza se l’ appellato si è costituito nei
termini, in quanto incompatibile con il precitato art. 348
cod.
proc.
civ.,
né
potendo
esser
scisso
l’appello
dichiarandolo improcedibile soltanto nei confronti della parte
rispetto alla quale l’ iscrizione è tardiva, e cioè
dell’assicurazione, stante l’ unitarietà del processo.
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novellati dalla legge 353/1990, la cui ratio è l’accelerazione
Ricorre per cassazione Mario Maccarelli. Gli intimati non
hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato
memoria.
–
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione,
165 secondo comma c.p.c. Omessa, insufficiente o
contraddittoria
motivazione
punto
su
decisivo
della
/
controversia in relazione alli art. 360 nn. 3,
4
e 5 c.p.c.”.
Il giudice di appello ha recepito un orientamento minoritario
di legittimità,
quali poiché 1′
inserito
nel
sconfessato da successive pronunce,
originale dell’
fascicolo
atto di citazione deve esser
entro
notifica, anche la formalità dell’
da
quest’
ultima,
interpretazione
e
della
non
norma
dieci
giorni
iscrizione a
dalla
è
secondo le
prima
in
linea
dall’
ruolo decorre
notifica,
con
ultima
il
e
tale
principio
desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
477/2002 secondo il quale il computo del termine per la
costituzione del notificante decorre dal perfezionamento della
notifica, pur potendo egli costituirsi prima, ed è illogico
,
che tale principio sia diverso a seconda che l’ appellato sia
uno o vi siano più appellati.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, in sede istituzionale di
risoluzione del contrasto, con sentenza n. 10864 del 2011,
hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il termine
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/
errata e falsa applicazione dell’ art. 347 c.p.c. e dell’ art.
r
‘,…)
‘
cA
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per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto
introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di
dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel
giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale
adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora
avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia di
esso – priva, quindi, della relata di notifica – e tale
adempimento è idoneo ad impedire ogni decadenza, qualora,
anche successivamente alla scadenza del termine suddetto,
depositi l’originale dell’atto notificato, conforme alla
“velina”(Cass. 6912 del 2012).
Perciò nessun onere particolarmente gravoso all’ esercizio
del diritto di difesa gli è imposto dal rispetto della norma e
manifestamente infondata è la profilata – nella memoria
–
eccezione di incostituzionalità della stessa, mentre le
critiche alle argomentazioni contenute nella sentenza a
Sezioni Unite sono reiterative delle ragioni contenute
nell’ordinanza di rimessione della questione alle stesse,
quindi inidonee a ripensamento alcuno,
e
essendo state
specificatamente e dettagliatamente esaminate e respinte dalle
Sezioni Unite.
Né infine conforto alcuno può esser rinvenuto nella sentenza
di questa Corte n. 718 del 2001 concernente le irregolarità o
nullità della vocatio in ius o dell’ editio actionis e non già
la tempestività della costituzione in giudizio.
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rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può
2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione, errata e
omessa applicazione dell’ art. 332 c.p.c. o, in via gradata
dell’ art. 331 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia in relazione
all’ art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”
alla notifica dell’ appello nei confronti del proprietario e
del conducente del veicolo con cui si era verificato il
e
sinistro la costituzione dell’ appellante era tempestiva, l’
appello non poteva esser dichiarato improcedibile anche
per /
loro, salva l’ integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’ assicurazione. Ritenendo poi inscindibili le cause non
era decorso il termine lungo per 1′ impugnazione.
Nella fattispecie le cause sono scindibili e poiché rispetto
c
Il motivo è infondato.
Va infatti ribadito (Cass. 25640 del 2010, 6861 del 2014) che
anche in caso di pluralità di appellati è necessario, ai fini
della tempestività della costituzione, che
l’appellante
depositati in cancelleria nei dieci giorni dalla prima
notifica alla controparte (art. 165, primo comma, cod. proc.
civ.) almeno la copia dell’atto di impugnazione – c.d.velina potendo fino alla prima udienza di comparizione produrre
l’originale di esso stesso e la notifica agli altri convenuti.
Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
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Z)
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso alli udienza del 17 aprile 2014.