Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20168 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20213-2018 proposto da:

S.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE SALVATORE RIZZELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3505/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 8275 del 2017, accoglieva il ricorso in riassunzione proposto da S.G.A. e, per l’effetto, annullava il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente per la riscossione in difetto di contraddittorio endoprocedimentale.

Quanto al regolamento delle spese di lite, la CTR così statuiva: “In ordine alle spese del presente giudizio, tenuto conto altresì di quanto in merito disposto con l’ordinanza della Corte di Cassazione, la CTR ritiene equa la compensazione integrale”. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 giugno 2018, il contribuente, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate-riscossione non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, e art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio, nonostante la totale soccombenza di controparte e senza specificare le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero determinato la compensazione.

Il ricorso è fondato.

Poichè la sentenza impugnata è stata emessa il 19 dicembre 2017, trova, nella specie, applicazione ratione temporis il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, il quale prevede che le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Sulla base di tale norma, la CTR avrebbe dovuto, in difetto di soccombenza reciproca, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, esplicitare in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che consentivano di derogare al principio generale della soccombenza.

Per contro, la CTR si è limitata ad asserire di ritenere equa la compensazione delle spese dell’intero giudizio, operando un generico ed immotivato richiamo alla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, senza alcuna ulteriore argomentazione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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