Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20168 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20974-2015 proposto da:

SELDA DI D.R.A. & C SNC, in persona del legale

rappresentante pro-tempore D.R.A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo studio

dell’avvocato PARIDE SFORZA, che la rappresenta difende unitamente

all’avvocato GUIDO PONZIANI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., INVESTIGATE DI R.C., D.B.F.,

P.F., FLYLATINO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1313/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha deciso la controversia distributiva sorta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, avente il n. 652/2007, cui ne era stata riunita un’altra, avente il n. 1033/2007, intraprese ai danni di D.B.F., dai creditori procedenti M.S. e R.C., col pignoramento della quota della metà di un bene immobile.

Il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, ha ritenuto tempestivi gli interventi effettuati dalla creditrice procedente, M.S. (per l’importo complessivo di Euro 130.000,00), dopo il 13 maggio 2008 (data fissata per l’udienza di autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c., poi rinviata su richiesta della medesima M., per esame della relazione del perito stimatore), ma prima dell’udienza del 23 settembre 2008 (nel corso della quale era stato disposto il giudizio di divisione, con conseguente sospensione del processo esecutivo), confermando sul punto quanto già deciso dal giudice dell’esecuzione.

Giova aggiungere – anche se, come si dirà, la statuizione non è specificamente censurata – che, andando di contrario avviso rispetto al giudice dell’esecuzione ed accogliendo sul punto il ricorso della M., il Tribunale ha ritenuto tempestivi anche tutti gli interventi effettuati dalla medesima successivamente al 23 settembre 2008 (nelle date del 30 luglio 2009, 2 marzo 2010, 29 marzo 2010, 26 maggio 2010), in pendenza quindi del giudizio di divisione (nel quale il decreto di trasferimento della quota è stato emesso il 17 febbraio 2010 ed il 26 maggio 2010 è stato approvato il progetto di distribuzione), durante la sospensione del processo esecutivo.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato che ” M.S. ha diritto di vedersi attribuire nell’ambito della procedura per espropriazione n. 652/2007 tutte le somme assegnate dal giudice dell’esecuzione ai creditori tardivi nel provvedimento in data 12.7.2011″; tra questi creditori vi è anche S.E.L.D.A. S.n.c., che, così come gli altri, è stata condannata, in solido con i restanti creditori intervenuti tardivamente, a pagare le spese di lite in favore della M..

2. La sentenza è impugnata con ricorso straordinario per cassazione, basato su un solo motivo, da S.E.L.D.A. di D.R.A. & C. S.n.c..

Gli intimati non si difendono.

Il collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è dedotta “violazione dell’art. 360, n. 5 con riferimento all’art. 564 e 569 c.p.c.”.

La ricorrente censura la decisione sostenendo che il termine ultimo per gli interventi tempestivi nel processo per espropriazione immobiliare avrebbe dovuto essere individuato nella data (nel caso di specie, 13 maggio 2008), per la quale viene fissata l’udienza di prima comparizione e di autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c.. Aggiunge che a nulla rileverebbe che poi questa udienza non si tenga ovvero che non si concluda con l’ordinanza di autorizzazione alla vendita, per la quale, come accaduto nel caso di specie, venga disposto un rinvio. Con la conseguenza, secondo la ricorrente, che ogniqualvolta sia stata fissata udienza ex art. 569 c.p.c., tutti gli interventi pervenuti dopo detta udienza dovrebbero ritenersi tardivi, ” e ciò indipendentemente dalla circostanza se sia o meno stata disposta la vendita”.

1.1. Il motivo è infondato.

Va qui ribadito il principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte, richiamata anche nella sentenza impugnata, del 18 gennaio 2012 n. 689, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, l’intervento dei creditori – sia ai sensi dell’art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1 marzo 2006, ed abrogato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, sia ai sensi dell’art. 564 c.p.c., come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) n. 23, convertito nella L. n. 80 del 2005 – è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, semprechè sia avvenuto prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita.”.

Non vi sono ragioni giuridiche per discostarsi da questo orientamento (che ha trovato conferma nella successiva decisione di cui a Cass. 31 marzo 2015, n. 6432), nè il caso di specie, su questo punto specifico, presenta peculiarità tali da comportare che il principio di diritto su enunciato venga disatteso.

Esso è stato espressamente richiamato ed applicato dal Tribunale, sicchè la sentenza è conforme a diritto.

2. In effetti, la questione giuridica più controversa nel giudizio a quo è risultata essere quella relativa alla tempestività dell’intervento effettuato, in un processo per espropriazione di beni indivisi, dopo l’udienza in cui, ai sensi dell’art. 600 c.p.c., il giudice dell’esecuzione dispone che si proceda alla divisione, a norma del codice civile, ritenendo non praticabili la separazione in natura e la vendita della quota indivisa.

Sebbene si tratti di questione di diritto che ha richiesto un’ampia ed articolata motivazione sui rapporti tra l’art. 569 c.p.c., e l’art. 600 c.p.c., in riferimento a quanto disposto dagli artt. 564 e 565 c.p.c., nessuna specifica censura è dato cogliere nel ricorso. Questo infatti non contiene nemmeno un cenno agli argomenti spesi dal Tribunale per ammettere gli interventi successivi al 23 settembre 2008.

Ed invero, gli unici fugaci riferimenti all’oggetto del pignoramento (di cui alle pagine 6-7 del ricorso) risultano fatti dalla ricorrente al solo fine di sostenere che, anche trattandosi di quota di bene indiviso, il termine unico da considerare sarebbe dovuto essere quello del 13 maggio 2008, di cui si è detto sopra, fissato col decreto emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi del primo comma dell’art. 569 c.p.c..

Trattandosi di pretesa giuridicamente errata, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perchè gli intimati non si sono difesi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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