Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20168 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8704/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Milano, via

Raffaello Bertieri n. 1, presso lo studio dell’avv. L. Bardi, che lo

rappresenta e difende come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso la sede

dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 10/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1) Il Tribunale di Milano, con decreto del 10.2.2019, ha respinto il ricorso proposto da Q.S., cittadino della Costa d’Avorio richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il migrante aveva riferito di appartenere ad una famiglia di religione mussulmana e di aver lasciato il proprio Paese perché minacciato di morte da uno zio, a causa della relazione intrattenuta con una ragazza di religione cristiana, rimasta incinta.

Il tribunale ha ritenuto il racconto confuso ed illogico, e quindi non credibile, oltre che privo di elementi che consentissero di individuare una condotta persecutoria in danno del ricorrente, ed ha pertanto respinto le domande di concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che la Costa d’Avorio versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. cit.; ha infine rilevato che non ricorrevano le condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, che non aveva neppure provato di essersi integrato in Italia.

Contro il decreto Q.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, con l’unico motivo, denuncia: i) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e b), ii) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5,20 e 20 bis del; iii) omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che il tribunale: abbia omesso di procedere alla sua audizione, nonostante la mancata videoregistrazione di quella da lui resa dinanzi alla Commissione Territoriale; che abbia respinto la domanda di protezione sussidiaria, nonché quella di protezione umanitaria, senza tener conto che le forze di polizia ivoriane non sono in grado di tutelare i cittadini la cui incolumità personale sia minacciata da privati e che egli non dispone di alcun contatto che gli consenta un rientro sicuro nel Paese, peraltro caratterizzato da un clima di violenza diffusa e indiscriminata; che non abbia proceduto ad operare alcuna comparazione tra la sua attuale condizione e il contesto di vita in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio; che non abbia tenuto conto del su progredire dal punto di vista formativo e del suo inserimento sociale in Italia.

La prima delle censure in cui si articola il ricorso è infondata, atteso che, come emerge dalla lettura del decreto impugnato, l’udienza di comparizione si è regolarmente tenuta, e che non risulta che il ricorrente abbia allegato in sede giudiziaria fatti nuovi a sostegno delle domande, né che abbia espressamente richiesto di essere sentito a chiarimenti dal giudice (Cass. n. 21584/20).

Gli ulteriori profili di doglianza sono invece inammissibili in quanto: non censurano la principale ratio decidendi, di non credibilità della vicenda narrata, sulla quale si fonda la statuizione di rigetto delle domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); contrastano in via totalmente generica l’accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alla situazione in cui versa la Costa d’Avorio senza indicare COI più aggiornate e di contenuto contrapposto a quelle elencate nel decreto; non investono specificamente la motivazione che sostiene il rigetto della domanda di protezione umanitaria; non indicano quale sia il fatto allegato, decisivo ai fini dell’accoglimento di tale domanda, che il tribunale avrebbe omesso di valutare.

L’assoluta genericità del controricorso, nel quale, in complessive 11 righe, vengono svolte difese meramente formali, prive di qualsivoglia riferimento ai singoli motivi di ricorso ed alle distinte ragioni di loro infondatezza/inammissibilità, giustifica la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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