Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20167 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 25/07/2019), n.20167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27905-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SI.An. e S.G., quali soci amministratori

della cessata MOBILI BORDIN s.n.c. di S.A. & C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 513/05/2017 della Commissione tributaria

regionale del VENETO, depositata il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/12019 nonchè, a seguito di riconvocazione, a

quella del 10/07/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava ì’avviso di accertamento perchè emesso ai fini IVA ed IRAP con riferimento all’anno di imposta 2007 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis in assenza di elementi certi da cui desumere errori od omissioni commessi dal contribuente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.

Questa Corte all’adunanza del 14/05/2018 ha deciso il ricorso. Successivamente, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata a detta adunanza, nella Cancelleria di questa Corte perveniva a mezzo PEC comunicazione dà parte di tale P.L. di intervenuta definizione agevolata della controversia D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, con allegate copie delle domande avanzate dai contribuenti all’Agenzia delle entrate e dei versamenti di quanto dovuto.

Ciò posto va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del processo del citato D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6perchè avanzata da soggetto non costituito in giudizio, con istanza non equiparabile a controricorso e neppure riconducibile ai contribuenti intimati, in quanto depositata da soggetto del tutto estraneo al processo. Deve, quindi passarsi ad esaminare il merito della causa.

Al riguardo ritiene il Collegio informato il primo mezzo di cassazione, con cui la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, per non avere la CTR rilevato la novità del motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis in quanto sollevata dai contribuenti per la prima volta nell’atto di appello.

Invero, dal ricorso introduttivo, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, risulta che i contribuenti avevano contestato “che i dati accertati (…), poichè presunti, non hanno i requisiti della certezza nè appaiono precisi e concordanti come richiesto dalla legge”, che erano requisiti, specie quello della certezza” dei dati accertati, all’evidenza riferibili all’applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, la questione, pertanto, deve ritenersi essere stata posta dai contribuenti fin dal ricorso introduttivo.

E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce Idviolazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis per avere la CTR annullato l’avviso di accertamento sull’erponeo presupposto che l’accertamento parziale debba basarsi su elementi certi.

Invero, l’assunto sostenuto dalla CTR si pone in evidente contrasto con quanto affermato da questa Corte in materia di accertamento parziale, da ultimo in Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8406 del 04/04/2018 (Rv. 647574 – 01).

Si è detto, infatti, che “L’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare” (Cass. n. 21984 del 2015); “non è, dunque, circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 T.U.I.R., nè, del resto, è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale (qualora “risultino elementi” con l’accertamento parziale “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”,fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, da sottopOrre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (cfr. Cass. nn. 496/2013, 27323/2014)” (così Cass. n. 21984/15 cit., in motivazione; v. anche Cass. n. 3573 del 2010).

In sintesi, va rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla competènte CTR per l’esame dei motivi d’appello rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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