Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20167 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14899/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Via Fermi n. 3,

Civitanova Marche, presso l’avv. Giuseppe Lufrano, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2586/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.S., cittadino del Gambia, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 21 novembre 2018 che ha rigettato la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Gambia, doveva faceva il commerciante e il calciatore, per le minacce di morte ricevute da uno zio e per la mancanza di diritti e libertà nel Paese.

La corte del merito, ritenuta l’irrilevanza delle vicende di carattere personale di dissidio con lo zio e dato atto della fine della dittatura in Gambia, con l’insediamento di un nuovo governo democratico, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Inoltre ha rilevato l’assenza di condizioni di vulnerabilità valutabili ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ritenendo che la sentenza abbia sviluppato una motivazione solo apparente, per aver escluso l’esistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata e incontrollata.

Il motivo è infondato, in quanto la corte del merito, nel rispetto delle disposizioni richiamate in ricorso, ha esaminato la situazione interna attuale del Paese e, con motivazione effettiva e coerente con le premesse fattuali, ha dato atto di come la mutata condizione politica abbia portato ad una sostanziale normalità, che esclude un apprezzabile rischio di violenza mirata o, comunque, generalizzata. E, per quanto nella sentenza non siano state indicate in via specifica le fonti di conoscenza, il ricorrente non contesta che il governo dittatoriale, per sfuggire al quale egli è espatriato, sia caduto e che nel Paese si sia insediato fin dal 2017 il governo del Presidente B., con ripristino della legalità democratica, né cita fonti specifiche atte a smentire l’accertamento contestato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perché la corte d’appello non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile, in quanto non contesta specificamente l’accertamento del giudice a quo secondo cui la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari era generica, non essendo fondata su alcuna allegazione di condizioni di vulnerabilità e/o problematiche riferibili all’eventuale rientro in Patria. Anche in questo caso, quindi, la motivazione non è assente ed è congrua rispetto alla premessa del mancato assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti rilevanti.

Poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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