Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20166 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7605/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Don Giovanni

Minzoni 9, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Luponio, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2670/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Cons. Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.S., cittadino del Senegal, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 luglio 2018, di rigetto della sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente aveva fondato la richiesta sulle seguenti circostanze:

– in Senegal i ribelli avevano saccheggiato il negozio di famiglia e rapito suo padre, poi uccidendolo; egli era restato senza lavoro e, per paura dei ribelli, aveva dapprima lasciato la sua città e, poi, il Paese.

La corte d’appello ha rilevato che le ragioni dell’espatrio erano sostanzialmente economiche e che le dichiarazioni del richiedente, generiche, incongruenti e prive di qualsiasi dettaglio che potesse fungere da riscontro alla vicenda, costituivano una versione di comodo, semplicemente collegata ad un contesto generale di alcune aree del paese di origine; ha aggiunto che, alla luce delle COI consultate, andava escluso che M. potesse essere esposto ad un pericolo generalizzato in caso di rientro nel Paese d’origine; ha infine affermato che non erano state allegate, né potevano ritenersi dimostrate, specifiche condizioni di vulnerabilità individuale del migrante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente con il primo motivo deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che l’art. 35 D.Lgs. impone al giudice di procedere ad un completo riesame della domanda proposta in sede amministrativa, vagliando la sussistenza di atti di persecuzione familiari e i motivi di tale persecuzione.

Con il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, assumendo di essere stato minacciato a morte, aggredito, umiliato, privato di un lavoro e della dignità umana e ricordando che la circolare n. 346/2014 del Ministero dell’Interno imponeva di sospendere i rimpatri forzati verso la regione del Casamance.

Con il terzo motivo deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la corte del merito omesso di considerare che il Casamance è teatro di uno scontro fra forze governative e ribelli generatore di una violenza indiscriminata, che espone tutta la sua popolazione al rischio fondato di subire una minaccia grave alla propria incolumità fisica.

Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: sostiene che, qualora rientrasse in Senegal, egli si ritroverebbe privo di risorse economiche, con una scarsa istruzione e minacciato di essere ucciso, nonché senza prospettive in un contesto sociale caratterizzato da instabilità ed insicurezza.

Tutti i motivi vanno dichiarati inammissibili.

Il primo non investe uno specifico capo della decisione e sembra solo sottintendere che la corte d’appello non abbia adempiuto al proprio dovere di riesame della vicenda (che, peraltro, nel giudizio di gravame è circoscritto nei limiti del devoluto), senza indicare in alcun modo le ragioni della (implicitamente dedotta) violazione.

Il secondo muove dal presupposto della veridicità della vicenda narrata, che la corte del merito ha invece ritenuto inattendibile, e fa riferimento ad una circolare risalente al 2014, evidentemente priva di qualsivoglia riferimento all’attualità.

Il terzo si limita ad asserire che la scontro fra ribelli e forze governative nella regione del Casamance espone la popolazione ad un pericolo generalizzato, ma non cita alcuna fonte atta a smentire quelle sulla cui base il giudice d’appello ha fondato il suo contrario accertamento.

Il quarto si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione di merito in ordine alla sussistenza di specifici profili di vulnerabilità, di cui la corte d’appello ha peraltro escluso l’allegazione, e si fonda su un nuovo documento, inammissibilmente allegato per la prima volta al ricorso, che potrà, semmai, giustificare la presentazione di una nuova domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

L’assoluta inconferenza delle difese svolte dal Ministero, che si sostanziano in 17 righe prive di qualsivoglia specifico riferimento alla sentenza impugnata e alle ragioni dell’impugnazione, giustificano la declaratoria di integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA