Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20165 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

A.R., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso per

cassazione, dall’avv. Massimo Goti che chiede l’invio delle

comunicazioni relative al processo presso la p.e.c.

massimogoti.pec.avvocati.prato.it e il fax n. 0574/24090;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 430/2018 della Corte di appello di Brescia

emessa il 13 marzo 2018 e depositata il 20 marzo 2018 R.G. n.

1110/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.R., cittadino pakistano, nato il 1 giugno 1989, ha proposto appello dinnanzi la Corte di Appello di Brescia avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, pronunciata in data 23 maggio 2016, con la quale era stato respinto il ricorso avverso la decisione, della competente Commissione territoriale, di diniego della richiesta di protezione internazionale o di concessione della protezione umanitaria.

2. La Corte distrettuale con sentenza n. 2084/2017 ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto con ricorso anzichè con atto di citazione e quindi suscettibile di sanatoria solo se il ricorso fosse stato notificato al Ministero dell’Interno, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c. decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale mentre nella specie mancava secondo la Corte di appello la prova dell’avvenuta tempestiva notifica del ricorso.

3. Ricorre per cassazione il sig. A.R. deducendo violazione o falsa applicazione delle norme generali in tema di appello (art. 339 c.p.c. e s.s.) e omesso esame del principio di conservazione degli atti. Rileva il ricorrente che il ricorso in appello è stato depositato il 29 giugno 2016 e quindi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, avvenuta il 31 maggio 2016, dell’ordinanza del Tribunale del 23 maggio 2016. In seguito alla proposizione del ricorso in appello era stata fissata l’udienza di comparizione per il giorno 3 maggio 2017 con assegnazione all’appellante di termine regolarmente rispettato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero dell’Interno. La stessa Amministrazione appellata si era costituita nulla eccependo quanto alla tardività della impugnazione. Sulla base di tali circostanze il ricorrente ha ritenuto illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività.

4. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso deve essere accolto in osservanza del principio di diritto affermato recentemente dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza sollecitata dalla prima sezione civile secondo cui nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

6. Va in ogni caso rilevato che tale innovativa esegesi operata dalle Sezioni Unite, – come di recente chiarito anche da Cass. Civ. sez. VI-1 ordinanza n. 29506 del 16 novembre 2018 – in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

7. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Brescia anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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