Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20164 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14220/2014 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO FERRO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., M.A., MO.MA.,

S.M., PR.AN., CREDITO SICILIANO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 613/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella cAmera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21.3.2002, il Tribunale di Catania accolse per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da Mo.Ma. e S.M. nei confronti della Banca Pop. S. Venera s.c. a r.l. (di seguito, BPSV) a causa di alcune operazioni di prelievo sui conti loro intestati e prive di autorizzazione, condannando la banca al pagamento di Euro 111.554,70 oltre interessi in favore del solo Mo., di Euro 23.757,02 in favore di entrambi gli attori, nonchè alla rifusione delle spese in favore degli stessi attori e dei terzi chiamati costituitisi, M.A. e P.P..

L’avv. A.F., in forza della procura ad litem rilasciata in primo grado, propose appello per la BPSV con atto notificato il 2.7.2002, ma gli appellati Mo. e S. ne eccepirono l’inammissibilità, assumendo l’inesistenza e/o l’invalidità della detta procura, giacchè la banca era stata medio tempore incorporata dal Credito Siciliano s.p.a. con atto del 19.6.2002.

Riunita la causa con quella d’appello frattanto proposta dalla società incorporante, con sentenza del 20 marzo 2013. n. 613, la Corte etnea, per quel che qui ancora interessa, dichiarò l’inammissibilità del gravame della BPSV, condannando l’avv. A. in proprio alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati costituiti, nel giudizio n. 1209/02 Mo.Ma., S.M..

L’avv. A.F. ricorre ora per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Gli intimati non hanno resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, deducendo “sulla condanna alla refusione delle spese di lite – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 83,91,92 c.p.c. – art. 2504 bis c.c.”, richiamato il tenore delle ragioni della decisione – avendo la Corte d’appello condannato l’avv. A. in proprio alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti costituite, in quanto la sua procura doveva ritenersi estinta al momento della notifica dell’appello (2.7.2002), essendosi verificata la fusione per incorporazione della BPSV nel Credito Siciliano in data 19.6.2002 – il ricorrente non contesta la ricostruzione in iure circa il fatto che egli fosse effettivamente privo di valida procura ad litem all’atto dell’introduzione del giudizio d’appello, ma si duole dell’erronea applicazione delle norme indicate da parte della Corte del merito, che avrebbero dovuto indurla a dover prima verificare se si trattasse di una ipotesi di originaria inesistenza o invalidità della procura, ovvero di sua sopravvenuta inefficacia, solo nel primo caso essendo consentita la condanna del difensore in proprio, occorrendo invece nell’altra ipotesi – sussistente nella specie – onerare delle spese processuali la parte cui l’attività pur sempre si riferisce, e non il difensore, e ciò in applicazione dell’insegnamento di Cass., Sez. un. n. 10706/2006.

Pertanto, poichè – secondo il ricorrente – la procura in questione s’era sì estinta, ma era stata pur sempre rilasciata in origine dal soggetto effettivamente titolare della posizione giuridica, illegittimamente la Corte ha onerato delle spese processuali il difensore in proprio, giacchè un rapporto processuale con la parte non idoneamente rappresentata s’era pur sempre instaurato.

2.1 – Il ricorso è fondato.

L’insegnamento di Cass., Sez. un., n. 10706/2006, invocato dal ricorrente, è così massimato: “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.

Detto orientamento risulta confermato anche dalla giurisprudenza successiva (ex multis, Cass. n. 24281/2006; Cass. n. 961/2009; Cass. n. 7319/2015; Cass. n. 11551/2015; Cass. n. 58/2016).

Con esso si distingue effettivamente, ai fini della responsabilità in proprio del difensore, tra ipotesi di inesistenza originaria della procura e quella di sopravvenuta inefficacia, come ad es. nel caso di morte della parte, con conseguente estinzione della procura stessa.

Nella specie, deve rilevarsi che – se anche l’incorporazione della BPSV avesse determinato l’estinzione della procura già rilasciata all’odierno ricorrente – l’attività difensiva dell’avv. A. possa senz’altro inquadrarsi nell’ambito della giurisprudenza da lui invocata, che esclude, in caso di morte della parte rappresentata, che il difensore possa rispondere in proprio delle spese processuali. Infatti, trattandosi di successione a titolo universale (occorrendo far riferimento al regime dell’art. 2504 bis c.c., ante riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003 – ma v. infra), il soggetto chiamato a succedere nella posizione della società estinta è quindi individuabile (v. Cass. n. 4740/2011; Cass. n. 2063/2015), sicchè l’attività defensionale gli è pur sempre riferibile.

Ma che l’avv. A. non potesse essere condannato alle spese in proprio emerge da una ragione ancor più assorbente: all’atto della proposizione dell’appello per BPSV, la procura da questa originariamente rilasciatagli era del tutto esistente ed efficace, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte etnea. Infatti, costituisce ormai jus receptum l’insegnamento di Cass., Sez. un., n. 15295/2014, secondo cui “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante”.

La decisione impugnata, sul punto, è quindi doppiamente erronea: sia perchè l’appello di BPSV non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per difetto di procura (essendo essa, al contrario di quanto ritenuto, esistente ed efficace), sia perchè – in ogni caso – l’attività difensiva dell’avv. A. era pur sempre riferibile al soggetto succeduto alla società estinta.

4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere adottata la decisione di merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con declaratoria che nulla deve l’avv. A. a titolo di spese di lite per il giudizio d’appello iscritto al N. 1209/02 R.G..

Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Mo.Ma. e S.M.L., che avevano sollevato la relativa eccezione.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dall’avv. A.M.L. a titolo di spese di lite per il giudizio di appello iscritto al N. 1209/02 R.G.. Condanna Mo.Ma. e S.M.L., in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.785,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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