Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20163 del 18/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13652/2014 proposto da:

L.L.G. quale titolare della Ditta L.L.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI DAMIANI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona del suo amministratore p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO BONETTI, PASQUALE LASORSA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

COMUNE DI MARTINA FRANCA in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore Dott. A.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

OLIMPIA CIMAGLIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 542/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto con sentenza 21.11.2013 n. 542, dichiarava la nullità della decisione di primo grado per vizio di nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa del L., rimasto contumace in primo grado, indicato dal Comune di Martina Franca quale unico ed esclusivo responsabile del danno cagionato – a seguito dei lavori svolti in appalto dalla ditta del L. e commissionati dal Comune di Martina Franca – all’immobile del Condominio di (OMISSIS), che aveva svolto azione di risarcimento, non essendo stato osservato il termine minimo di comparizione ai sensi degli artt. 163 bis e 269 c.p.c.. I Giudici di appello ritenevano tuttavia sanata la nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa, in conseguenza dell’appello interposto dal L. e, decidendo nel merito, rilevata la legittimazione passiva di quest’ultimo rispetto alla pretesa risarcitoria concernente un credito insorto anteriormente al conferimento dell’azienda individuale nella società di capitale unipersonale, lo condannavano a risarcire, quale esclusivo responsabile, i danni patiti dal Condominio nella misura accertata nella c.t.u. svolta in primo grado.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dal L. con cinque motivi.

Resistono entrambi gli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Infondata è la eccezione – proposta dal Condominio – di nullità del ricorso e della procura speciale ad litem, per omessa sottoscrizione del difensore, atteso che nell’atto originale depositato dal ricorrente figurano entrambe le predette sottoscrizioni, dovendo pertanto darsi seguito al principio di diritto secondo cui ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l’identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l’inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 636 del 15/01/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 13524 del 13/06/2014).

Venendo all’esame del ricorso principale si osserva quanto segue. Il primo motivo (violazione dell’art. 354 c.p.c.) è inammissibile.

Sostiene il ricorrente che il Giudice di appello avrebbe dovuto separare la “causa di rivalsa” (tale dovendosi intendere quella tra Comune chiamante ed il L. chiamato) dalla causa principale (quella tra il Condominio ed il Comune) e rimettere la prima, una volta dichiarata la nullità della citazione per chiamata in causa, al Giudice di primo grado, in quanto il giudizio plurisoggettivo si articolava in distinti ed autonomi rapporti processuali che non imponevano la trattazione unitaria per necessità di litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., nè si era presenza di inscindibilità di cause ex art. 331 c.p.c..

La censura:

a) non coglie la “ratio decidendi”, ipotizzando l’applicazione dell’art. 354 c.p.c. (per difetto di integrazione del contraddittorio), quando invece la Corte d’appello ha rilevato che il vizio di nullità della citazione per chiamata in causa ex art. 164 c.p.c., incidente sulla regolare instaurazione del rapporto processuale, era stato sanato in grado di appello, e pertanto non vi era luogo a rimessione della causa al precedente grado di giudizio, non essendo ricompresa tale nullità tra i casi di rimessione tassativamente indicati nell’art. 354 c.p.c..

b) poggia sul presupposto indimostrato della autonomia dei rapporti obbligatori dedotti in giudizio.

Il ricorrente, infatti, ha omesso di trascrive il contenuto dell’atto di chiamata in causa, essendosi limitato soltanto a riportare le conclusioni rassegnate dal Comune nella comparsa di costituzione e risposta, dalle quali peraltro emerge che l’ente locale aveva eccepito in via principale il proprio “difetto di legittimazione passiva” (recte: di titolarità della posizione passiva nel rapporto obbligatorio avente ad oggetto il credito risarcitorio) rispetto alla pretesa vantata dal Condominio, proponendo solo in via subordinata-condizionata domanda di rivalsa nei confronti della ditta del L., appaltatrice dei lavori.

Pertanto in difetto di ulteriori specificazioni – necessarie ai fini della corretta descrizione del fatto processuale ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, inteso quale requisito di ammissibilità della censura – e tenuto conto che la decisione di prime cure, pur nella ondivaga ed imprecisa affermazione dell’accoglimento della domanda attorea ed anche della domanda di “garanzia”, ha condannato direttamente ed esclusivamente il L. al risarcimento dei danni in favore del Condominio (non ha quindi pronunciato sulla domanda condizionata di rivalsa nel rapporto tra Comune e ditta appaltatrice: cfr. decisione del Tribunale trascritta in parte a pag. 4 ricorso), dagli atti indicati risulta che vi sia stata una estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria originariamente proposta dal Condominio nei confronti del solo Comune (come emerge anche dallo “svolgimento del processo” della sentenza di appello, pag. 3), con la conseguenza che come affermato da questa Corte, sia nel caso in cui, a seguito della proposizione della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del terzo evocato in causa (senza che il convenuto abbia contestato la propria legittimazione sostanziale rispetto alla pretesa attorea), si verifichi un ulteriore allargamento delle domande oggetto del giudizio per la proposizione di una nuova domanda da parte dell’attore originario verso la parte chiamata in causa, con postulazione della sua responsabilità alternativa e/o concorrente rispetto a quella del convenuto originario; sia nel caso in cui il convenuto originario si difenda egli stesso “rigettando” la propria legittimazione passiva ed adducendo quella di un terzo e, dopo averlo chiamato in causa, l’attore “estenda” la sua domanda nei confronti di quest’ultimo, ebbene in entrambi i predetti casi si determina un collegamento fra la domanda originaria e quella introdotta contro la parte chiamata in causa secondo un nesso di incompatibilità, per cui la fondatezza dell’una domanda esclude quella dell’altra. In tal caso si configura una fattispecie di cosiddetto litisconsorzio necessario successivo (o “processuale” o “unitario”), sì che la trattazione deve seguire secondo le regole di svolgimento del litisconsorzio necessario iniziale supposte dall’art. 102 c.p.c. e le cause, nonostante l’apparente generalizzazione della regola dell’art. 103 c.p.c., comma 2, a tutte le ipotesi di litisconsorzio facoltativo (iniziale), non sono separabili e in sede di impugnazione sono sempre inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 847 del 16/01/2007; id. Sez. 6-2, Sentenza n. 8486 del 29/04/2016).

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, ritenendo versarsi nella ipotesi predetta (chiamata in causa del terzo indicato quale unico responsabile dal convenuto ed al quale è stata estesa la originaria domanda di condanna formulata dall’attore), ha ritenuto “inscindibili”, ravvisando un litisconsorzio necessario successivo, le domande di condanna alternativamente rivolte dal Condominio danneggiato nei confronti del Comune e della ditta appaltatrice – chiamata, escludendo che la nullità verificatasi in primo grado, ed afferente l’atto di citazione per chiamata in causa, potesse esplicare effetti processuali limitatamente ad uno soltanto dei due rapporti (quello tra Comune e terzo chiamato) in modo tale da consentirne la trattazione separata con rimessione

della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.. Nè in contrario vale rilevare che il Comune aveva proposto “anche” domanda di “manleva” nei confronti del terzo chiamato: ove anche si ipotizzi che con tale sintesi verbale il Comune abbia inteso introdurre una domanda autonoma, fondata su un titolo diverso (violazione degli obblighi scaturenti dal contratto d’appalto) rispetto a quello posto a fondamento base della domanda principale attorea, e dunque suscettibile di separato accertamento e non vincolata alla necessaria trattazione unitaria dei due rapporti processuali, è appena il caso di osservare che:

a) la domanda di manleva è stata proposta soltanto in via subordinata – condizionata, sicchè un’eventuale separazione delle cause connesse, ai fini della applicazione dell’art. 354 c.p.c., si sarebbe potuta ipotizzare qualora il Giudice di merito avesse accolto la domanda del Condominio – attore nei confronti del Comune, atteso che, soltanto in tal caso, si rendeva necessario accertare anche il distinto rapporto giuridico tra il Comune – convenuto e il terzo chiamato;

b) anche se il Comune avesse limitato la chiamata in causa della ditta appaltatrice esclusivamente ai fini della “manleva”, il nesso di collegamento tale da imporre la trattazione unitaria dei diversi rapporti doveva egualmente ravvisarsi nel caso di specie atteso che, come emerge dagli atti regolamentari, il Condominio attore aveva comunque esteso la domanda di condanna al terzo chiamato, sul presupposto della responsabilità di questi alternativa o concorrente con quella dell’originario convenuto.

Il secondo motivo (omessa applicazione dell’art. 162 c.p.c., ovvero omessa rinnovazione degli atti dichiarati nulli), il terzo motivo (violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 – integrazione del contraddittorio) ed il quarto motivo (violazione dell’art. 101 c.p.c.; artt. 3 e 24 Cost.), possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sostenendo il ricorrente che il Giudice di appello sarebbe incorso nella nullità processuale determinata dalla violazione dell’art. 162 c.p.c., avendo dichiarato la invalidità del giudizio di prime cure, omettendo tuttavia di rinnovare gli atti nulli, incorrendo altresì nella violazione del principio del contraddittorio e determinando una lesione del diritto di difesa.

I motivi debbono ritenersi fondati nei limiti delle seguenti precisazioni.

Occorre infatti distinguere nell’ambito del dovere di rinnovazione degli atti nulli previsto dall’art. 162 c.p.c., comma 1 e dall’art. 354 c.p.c., comma 4, la ipotesi in cui alla pronuncia di nullità consegua la esigenza del compimento di atti difensivi ed istruttori di parte, dalla ipotesi in cui consegua invece la necessità di rinnovare attività officiosa.

Orbene, premesso che va confermata la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente, secondo cui in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo nè la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11834 del 30/10/1992; id. Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 13/03/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 15/09/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 22914 del 11/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 12156 del 14/06/2016), osserva il Collegio che alcun “vulnus” al diritto di difesa ha subito il ricorrente nel caso di specie in quanto, come affermato dalla Corte d’appello, lo stesso non aveva formulato, con i motivi di gravame, alcuna richiesta di essere ammesso a compiere attività istruttoria o difensiva che gli era stata impedita nel giudizio di prime cure (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 16680 del 24/08/2004, secondo cui la parte che si ritiene pregiudicata “ha l’onere di indicare, con il ricorso in appello, le attività defensionali non svolte in primo grado a causa della inosservanza del termine a comparire, e di ribadire, in sede di ricorso per cassazione, quali attività difensive la riduzione del termine le ha precluso e quali ulteriori avrebbe potuto o voluto svolgere in appello”), ma si era limitato soltanto a contestare la propria legittimazione passiva (sul presupposto -disatteso dalla Corte territoriale – secondo cui titolare del rapporto dedotto in giudizio doveva intendersi la L. s.r.l. unipersonale e non invece il titolare della omonima ditta individuale che aveva appaltato ed eseguito i lavori commissionati dal Comune) senza neppure svolgere specifiche contestazioni in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ed alla imputabilità alla ditta della responsabilità per i danni derivati dalla esecuzione delle opere.

Pertanto in difetto di specifiche richieste di atti difensivi od istruttori rivolti dall’appellante – o dalle altre parti processuali- al Giudice territoriale, deve escludersi una condotta omissiva violativa del precetto ex art. 162 c.p.c., comma 1 e art. 354 c.p.c., comma 4.

Diversamente la Corte d’appello è incorsa in violazione delle predette norme processuali nonchè del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., laddove ha inteso decidere la causa nel merito, sulla scorta delle risultanze probatorie e degli accertamenti compiuti in primo grado. Il Giudice di appello, infatti, in assenza di richieste di rinnovo atti da parte di alcuna delle parti processuali, non poteva utilizzare atti istruttori, svolti in primo grado, da intendersi caducati per effetto di invalidità derivata dalla nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa, ma avrebbe dovuto – ove ritenuto necessario – disporre d’ufficio l’esperimento, in contraddittorio delle parti, di una nuova c.t.u. volta a fornire elementi utili alla liquidazione del danno (cfr. in termini: Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 343 del 15/01/1994; id. Sez. 2, Sentenza n. 4401 del 23/02/2011).

Consegue, nei limiti indicati, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua con rinvio della causa al Giudice di secondo grado per la rinnovazione del giudizio di merito.

Il quinto motivo (violazione dell’art. 2560 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è infondato.

Sostiene il ricorrente che alla data della notifica dell’atto di chiamato in causa (2005), l’azienda individuale di cui era titolare il L. era stata già conferita,

con atto pubblico in data 31.12.2003 nella società di capitali unipersonale L. s.r.l. a socio unico, sicchè la chiamata in causa avrebbe dovuto essere indirizzata al nuovo soggetto subentrato nei rapporti pendenti.

Il motivo è privo di pregio in quanto lo stesso ricorrente riconosce che la vicenda della trasformazione della ditta individuale in società di capitale si risolve in una vicenda successoria a titolo particolare che non implica per ciò stesso la estinzione del soggetto giuridico cedente l’azienda, con la conseguenza che, trovando applicazione l’art. 2560 c.c., in difetto di consenso dei creditori ceduti, la ditta alienante non è liberata dal debito insorto anteriormente alla cessione.

Tale situazione è stata accertata dalla Corte d’appello laddove ha escluso che fosse stata fornita dal L., n.q. di titolare della omonima ditta individuale, la prova liberatoria conseguente alla cessione del debito risarcitorio.

Esula dai limiti del sindacato di legittimità la verifica dei nuovi fatti addotti dal ricorrente a sostegno del subentro nel rapporto di appalto con il Comune della società di capitali.

In conclusione il ricorso va accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa avanti il Giudice di secondo grado perchè provveda a rinnovare il giudizio di merito, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA