Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20163 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5066/2019 proposto da:

K.J., elettivamente domiciliato in Roma, via Chisimaio 29,

presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.J., cittadino della Nigeria richiedente asilo, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2018, che ha rigettato la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente aveva fondato le domande sulle seguenti circostanze:

– era residente nel Delta State ed aveva lasciato il proprio Paese per esigenze lavorative, in quanto la moglie, restata in Nigeria con i tre figli, era priva di lavoro;

– aveva lavorato per tre mesi in Libia quale meccanico alle dipendenze di un connazionale;

– nel garage in cui dormiva aveva subito un attacco armato di terroristi che, per commettere un furto, avevano sparato e lo avevano ferito; caduto privo di sensi, si era ritrovato a (OMISSIS) senza comprendere come vi fosse arrivato; lì era stato operato per le ferite riportate.

In sede di audizione dinanzi al tribunale K. ha poi per la prima volta riferito di aver subito l’aggressione per essere stato sorpreso ad intrattenere un rapporto omosessuale con l’amico che l’aveva aiutato ad emigrare in Libia.

La corte del merito ha ritenuto le dichiarazioni, diversificate nelle varie occasioni, generiche ed incoerenti, ravvisando, in particolare, l’inattendibilità di quelle riguardanti l’omosessualità del richiedente, prive di riscontri oggettivi e palesemente strumentali al procedimento giudiziale. Ha inoltre osservato che K. non correrebbe alcun rischio in caso di rimpatrio nel Delta State, che non versa in condizioni di violenza armata generalizzata e nel quale non ha mai manifestato il suo orientamento sessuale. Ha infine rilevato che il richiedente, adeguatamente curato dalle ferite riportate e dimesso dall’ospedale senza necessità di seguire cure farmacologiche, non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, in riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato; sostiene di aver offerto dichiarazioni dettagliate sui propri problemi ed evidenzia in particolare il suo precario stato di salute “non essendo affatto guarito” e dovendo essere ancora operato per un errore di esecuzione della prima operazione.

Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la corte di appello ottemperato ai propri obblighi di cooperazione istruttoria per l’accertamento della situazione oggettiva del paese di origine.

Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non esservi stata alcuna valutazione delle condizioni di vulnerabilità soggettiva legata sia alla vicenda personale che alle condizioni del paese di origine.

I tre motivi sono inammissibili.

Il primo sviluppa argomenti del tutto generici, senza alcun effettivo riferimento al caso concreto, salvo per il tema delle condizioni di salute che, però, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Il secondo, a fronte del contenuto della sentenza da cui risulta la valutazione delle fonti informative disponibili per ricostruire la situazione attuale del Delta State, con motivata esclusione di condizioni di violenza indiscriminata o di pericolo riferibili alla persona del richiedente, sostiene apoditticamente un presunto peggioramento della situazione interna della zona di provenienza, senza indicare fonti diverse e più aggiornate.

Il terzo è anch’esso formulato in termini del tutto generici, poiché si limita alla mera contestazione della decisione, senza investirne la ratio (consistente nella mancata allegazione di profili specifici di vulnerabilità del richiedente) attraverso la precisa indicazione, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, dei fatti decisivi dedotti a sostegno della domanda, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame, e dell’esatta sede processuale in cui sarebbero stati prodotti i documenti atti a smentire l’accertamento della completa guarigione di K. all’esito degli interventi chirurgici.

La sostanziale inconferenza delle difese svolte dal Ministero dell’Interno nel controricorso, in cui si sviluppano considerazioni di diritto sempre valevoli nella materia, ma prive di riferimenti al contenuto della sentenza impugnata e ai motivi dell’impugnazione, giustifica la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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