Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20163 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 396/2010 proposto da:

WORLD S. & C. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA

36, presso lo studio dell’avvocato MARIA IDA OREFICE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIA CATERINA INZILLO con procura notarile

del Not. Dr. P.O. in (OMISSIS) rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2008 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente World S. & C. s.r.l. – avente ad oggetto sociale il noleggio di imbarcazioni – avviso di accertamento relativo a I.r.pe.g., I.r.a.p. e I.v.a. per l’anno di imposta (OMISSIS), nonchè sanzioni, per avere la società spesato, quale componente negativa di reddito, la quota di ammortamento e detratto i.v.a. relativamente all’imbarcazione “(OMISSIS)”.

Avverso l’avviso di accertamento ha proposto ricorso la società innanzi alla commissione tributaria provinciale di Alessandria, che ha rigettato il ricorso.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale del Piemonte in Torino, che ha dichiarato la legittimità dell’avviso per essere emersi fatti che fanno ritenere che la società sia stata creata con finalità elusive volte alla fruizione di vantaggi fiscali indebiti, non avendo di fatto mai avviato nè svolto attività imprenditoriale, essendo l’acquisto dell’imbarcazione avvenuto al fine del godimento della stessa da parte dei soci.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene non avere la commissione tributaria regionale esaminato un motivo di gravame nè pronunciato su esso. Il quesito di diritto all’uopo formulato è il seguente: “se è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia a norma dell’art. 112 c.p.c., nell’ipotesi – qui ricorrente – in cui il giudice di appello non esamini un motivo di gravame nè pronunci su di esso”.

2. – Con il controricorso, l’agenzia delle entrate ha eccepito l’irritualità del quesito, in quanto astratto e carente di riconducibilità alla fattispecie concreta.

3. – Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto. Non mancando decisioni di segno contrario, secondo le quali per censure in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “errores in procedendo” il motivo del ricorso deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto nel solo caso in cui la denuncia dell'”error in procedendo” comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto e non sia, invece, riscontrabile dal mero esame degli atti, questa sezione intende dare continuità al proprio indirizzo (cfr. sez. 5, n. 10758 del 2013) secondo cui il motivo di ricorso per cassazione, quando soggetto all’art. 366-bis c.p.c., nel testo di cui al D.Ls. n. 40 del 2006, deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, cioè tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico, anche quando un “error in procedendo” sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendovi spazio, in base al testo dell’art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d’impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali.

Nel caso di specie, come specificamente eccepisce l’avvocatura erariale e come si evince dalla lettura del quesito sopra riportato, il quesito appare addirittura tautologico, richiedendosi con esso in sostanza alla Corte di dire se, nelle circostanze date ma non specificamente sintetizzate, sussista omessa pronuncia (cfr. ad es. sez. 3, Cass. n. 4329 del 2009).

4. – Quand’anche si volesse ritenere – ciò che è fermamente escluso dalla giurisprudenza di questa Corte – che la Corte stessa sia abilitata a integrare il quesito di diritto con il motivo, dall’esame di quest’ultimo si evince che, a fronte di un motivo di appello elencante le ragioni in fatto per le quali, secondo la contribuente, si sarebbe dovuto escludere che il bene strumentale fosse destinato all’uso personale dei soci, non costituendo idonea prova presuntiva gli elementi considerati dalla commissione provinciale, la sentenza gravata ha ritenuto che “sono stati riscontrati fatti che fanno ritenere che la società… sia stata creata con finalità di mero intento elusivo volta) alla fruizione di vantaggi fiscali, altrimenti indebiti”, non avendo di fatto mai avviato nè svolto attività imprenditoriale, essendo l’acquisto dell’imbarcazione avvenuto al fine “del godimento della stessa da parte dei soci”.

Trattasi, come si evince dal testo riportato, di una statuizione – per quanto succinta (anche perchè collocata dopo l’enunciazione specifica delle circostanze considerate dai giudici di prime cure) – logicamente incompatibile, anche quanto alla valenza quale prova per presunzioni, con la deduzione da parte ricorrente di fatti, asseritamente non considerati, da cui emergerebbe la natura effettivamente strumentale dell’imbarcazione.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sez. 5, n. 452 del 2015) insegna che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile solo allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda.

Anche da tale punto di vista il motivo è inammissibile.

5. – Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte ricorrente deduce quale omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia la presunta mancata trattazione del medesimo motivo d’appello sopra accennato. Il motivo non è concluso da un momento di sintesi.

6. – Il motivo è inammissibile per mancanza di un momento di sintesi. Va tenuto conto al riguardo che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, dai nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sez. 5, n. 24255 del 2011) si è espressa nel senso che è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. “quesito di fatto”, mancando la conclusione a mezzo di apposito “momento di sintesi”, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata.

7. – Il ricorso va quindi rigettato per inammissibilità dei motivi, con spese secondo soccombenza da liquidarsi come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro tremilaseicentoquarantacinque per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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