Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20162 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27859/2015 proposto da:

M.P., domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAN LUCA

PERNAZZA, LIDIA BRACA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M. nella qualità di custode giudiziario

nell’esecuzione immobiliare n. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA, 1/B, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO TEMPERINI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MO.RO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 569/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 7.10.2014 n. 569, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva l’appello principale proposto da R.M., n.q. di custode giudiziario dei terreni, in agro del Comune di Tuoro su Trasimeno, pignorati con atto trascritto in data 9.3.1994 dal Banco di Sicilia creditore procedente, nei confronti dei debitori esecutati M.G. ed altri, e condannava M.P., proprietaria dei terreni in virtù di sentenza costituiva ex art. 2932 c.c., nonchè Mo.Ro., che aveva stipulato con la M. contratti di affitto d’azienda inerenti i medesimi terreni, al rilascio degli immobili, non essendo opponibili al creditore pignorante, ai sensi dell’art. 2913 c.c., i titoli di acquisto della proprietà e di detenzione qualificata dei terreni in quanto non trascritti anteriormente al pignoramento. Il Giudice di secondo grado condannava inoltre in solido la proprietaria e l’affittuario al risarcimento dei danni liquidati in Euro 26.975,15 oltre rivalutazione monetaria ed interessi – pari al mancato reddito ritraibile dall’affitto agrario ed ai costi di rimessa coltura dei terreni, essendo stati utilizzati a pascolo dal 19.4.2002.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con cinque mezzi da M.P. con ricorso ritualmente notificato agli intimati rispettivamente in data 9 e 12.11.2015.

Ha resistito con controricorso il R. nella qualità; non ha svolto difese il Mo..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

La ricorrente ha infatti depositato in data 3.7.2017 presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione agli effetti dell’art. 391 c.p.c., comma 4, dall’avv. Francesco Temperini procuratore di R.M. n.q. di custode giudiziario nella esecuzione immobiliare RG esec. n. (OMISSIS) pendente avanti il Tribunale di Perugia.

La adesione della parte resistente costituita determina non luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

La rinuncia al giudizio non integra alcuno dei tassativi presupposti di legge per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater (cfr. Corte Cass. sez. 6-3 ordinanza n. 19560 del 30/09/2015; id. 6-1 ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio. Nulla Spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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