Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20162 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 15/07/2021), n.20162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3214/2019 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in Roma, via San Leo 34,

presso lo studio dell’avvocato Cinzia Circosta, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1758/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Cons. Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

B.O., cittadino del Gambia richiedente asilo, ricorre con unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 agosto 2018, che ha respinto la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il Gambia, inizialmente per recarsi in Senegal, in ragione di dolori alla pancia e ai piedi che non riusciva a curare nel Paese di origine, non fornito di strutture ospedaliere in grado di fornirgli adeguata assistenza, e di essere giunto in Italia per ulteriori tentativi di cura.

La corte di appello ha ritenuto che le circostanze allegate, oltre a non integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non fossero credibili, in quanto riferite in termini generici e contraddittori, senza alcun riscontro documentale, e che pertanto non potessero ritenersi dimostrati profili di vulnerabilità di B. atti a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del T.U. Immigrazione, lamentando il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Rileva che la certificazione medica da lui prodotta confermava le sue dichiarazioni, in quanto attestava il suo stato di sofferenza psichica, quale portatore di disturbo post-traumatico insorto a causa delle esperienze di prigionia e naufragio vissute; ribadisce poi, sulla scorta di informazioni asseritamente tratte dal sito “(OMISSIS)”, la grave carenza di assistenza sanitaria in Gambia, affidata a centri gestiti dal volontariato o a strutture a pagamento.

Il motivo è inammissibile, in quanto fondato su circostanze (patologie di natura psichiatrica ricollegate ad eventi traumatici nel corso del viaggio per raggiungere l’Italia) diverse da quelle addotte originariamente a sostegno delle domande di protezione (patologie intestinali e problemi di deambulazione), che non risultano essere state esaminate dalla corte d’appello e rispetto alle quali, pertanto, avrebbe dovuto essere denunciato un vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, specificando l’esatta sede processuale in cui le stesse erano state allegate ed in cui erano stati prodotti i documenti che ne dimostravano la sussistenza ed illustrando le ragioni della loro decisività ai fini dell’accoglimento della domanda. Non si comprende, d’altro canto, come certificazione medica attestante disturbi depressivi e sofferenza psichica possa contrastare il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine alle differenti ragioni (necessità di cura di malattie di natura esclusivamente fisica) che lo avrebbero indotto ad intraprendere il lungo e difficile viaggio in Italia.

Per il resto il motivo si risolve in un generico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che non investe la ratio decidendi, di non credibilità della vicenda narrata, sulla quale si fonda il rigetto del capo della pronuncia impugnato.

Poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto difese non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA